Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5169  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Brenna (Co) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione dei reati
RITENUTO IN FATTO
 Con sentenza del 14/11/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 12/2/2021 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti dello stesso in un anno e quattro mesi di reclusione; confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di un anno e otto mesi di reclusione quanto ai capi D) ed E).
Propone ricorso per cassazione quest’ultimo, deducendo i seguenti motivi:
 mancanza di motivazione. La Corte di appello non avrebbe risposto all’eccezione di prescrizione sollevata quanto ai reati contestati, sebbene estinti per decorso del tempo – rispettivamente – il 10/12/2021 ed il 12/3/2022; la sentenza, peraltro, avrebbe dichiarato estinto il reato ex capo C), contestato al coimputato COGNOME, così risultando ulteriormente viziata;
l’omessa motivazione è dedotta anche con riguardo al trattamento sanzionatorio. Nonostante la questione proposta con il gravame, la Corte non avrebbe spiegato le ragioni di una pena base (per il delitto di cui all’art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74) fissata nel massimo edittale, e per la quale non varrebbe ratione temporis la novella di cui al d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha distinto sul punto il reato commesso mediante indebita compensazione di crediti inesistenti e crediti non spettanti. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso risulta fondato con riguardo al primo ed assorbente motivo.
Premesso che le condotte di cui ai capi D) ed E) – art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000 – sono contestate, rispettivamente, dal 15/2/2013 al 16/12/2013 e dal 25/2/2014 al 17/3/2014, si osserva che il termine di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, di cui agli artt. 157-161 cod. pen., deve essere aumentato di 115 giorni in forza della sospensione disposta con il rinvio del dibattimento dal 20/10/2020 al 12/2/2021. Ne consegue che, quanto al capo D), la prescrizione massima è maturata, al più tardi, il 9/10/2021 e, quanto al capo E), il 10/1/2022; in entrambi i casi, in una data precedente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa il 14/11/2022.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, quanto ad NOME COGNOME, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché i reati a lui contestati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente