Prescrizione Reati Armi: Come le Sospensioni Processuali Incidono sui Tempi della Giustizia
L’istituto della prescrizione nel diritto penale rappresenta un punto di equilibrio tra la necessità di punire i reati e il diritto all’oblio. Tuttavia, il suo calcolo può diventare complesso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce su come diverse cause di sospensione, incluse quelle emergenziali e le riforme legislative, influenzino la prescrizione reati armi, un tema di grande attualità e rilevanza sociale.
I Fatti del Caso: un Appello Basato sulla Prescrizione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dal Tribunale di Benevento per il reato di detenzione abusiva di armi, previsto dall’art. 697 del codice penale. Il reato era stato accertato il 13 agosto 2018. L’imputato, nel suo ricorso alla Suprema Corte, sosteneva che il reato si fosse ormai estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza d’appello, avvenuta il 7 giugno 2023.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione non era affatto maturato, in quanto nel calcolo si doveva tenere conto di tre distinti periodi di sospensione che ne avevano prolungato la durata.
Il calcolo della prescrizione reati armi e le sospensioni
La Corte ha meticolosamente ricostruito il calcolo, evidenziando tre fattori cruciali:
1. Sospensione per Astensione degli Avvocati: Un primo periodo di sospensione, pari a 7 mesi e 10 giorni, è derivato dall’astensione dalle udienze degli avvocati del Foro di Benevento, dal 31 marzo 2021 al 10 novembre 2021.
2. Sospensione per Emergenza Covid-19: Un secondo periodo è stato causato dalla legislazione emergenziale per la pandemia, che ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.
3. Sospensione Post-Sentenza di Primo Grado: Il punto più significativo riguarda l’applicazione dell’art. 159 del codice penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Poiché il reato è stato commesso nell’agosto 2018 (quindi nel lasso temporale di vigenza della norma, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019), il corso della prescrizione è rimasto sospeso dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza d’appello, per un periodo massimo di un anno e sei mesi.
La Confisca Obbligatoria dell’Arma
Oltre alla questione della prescrizione, la Corte ha confermato la correttezza della decisione del Tribunale di disporre la confisca dell’arma e la sua devoluzione all’Artiglieria di Stato. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: la confisca prevista dall’art. 6 della legge n. 152/1975 è una misura obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni relative alle armi. Tale obbligatorietà sussiste anche in caso di estinzione del reato (ad esempio per oblazione) e viene meno solo in caso di assoluzione nel merito o se l’arma appartiene a una persona estranea al reato.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione delle norme che regolano la sospensione della prescrizione. La decisione sottolinea che tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge devono essere sommati per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato. La pronuncia è particolarmente importante perché applica concretamente la “mini-riforma” della prescrizione del 2017 (Legge Orlando), che ha introdotto una sospensione fissa dopo la condanna di primo grado, con l’obiettivo di evitare che i processi si estinguano durante le fasi di impugnazione. La somma di questa sospensione “strutturale” con quelle “straordinarie” (pandemia e sciopero) ha determinato il rigetto del ricorso. Riguardo alla confisca, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante (in particolare la sentenza n. 33982 del 2016), che interpreta la norma del 1975 come una disposizione a tutela della sicurezza pubblica, che impone la sottrazione del bene pericoloso dalla circolazione, a prescindere dall’esito finale del processo, salvo poche e specifiche eccezioni.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che il calcolo della prescrizione è un’operazione tecnica complessa, che non può prescindere da un’attenta analisi di tutte le cause di sospensione e interruzione intervenute nel corso del processo. La stratificazione di norme ordinarie, riforme legislative e leggi emergenziali rende indispensabile un approccio meticoloso. In secondo luogo, viene confermata la linea dura del legislatore e della giurisprudenza in materia di reati concernenti le armi. La confisca obbligatoria agisce come un presidio di sicurezza, garantendo che le armi illegalmente detenute vengano definitivamente rimosse dalla disponibilità dei privati, anche quando il reato si estingue per cause diverse da una sentenza di merito.
Come si calcola la prescrizione di un reato se ci sono state sospensioni come quella per il Covid-19 o uno sciopero degli avvocati?
I periodi di sospensione, come quelli dovuti alla legislazione emergenziale per la pandemia o all’astensione degli avvocati, non vengono contati nel calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato. Il termine riprende a decorrere dal punto in cui si era interrotto, sommando di fatto la durata della sospensione al tempo ordinario di prescrizione.
La sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, introdotta nel 2017, si applica a tutti i reati?
No, la sospensione della durata massima di un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado, prevista dall’art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla L. 103/2017, si applicava specificamente ai reati commessi nel periodo tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Successivamente, la normativa è stata ulteriormente modificata.
La confisca di un’arma è sempre obbligatoria in caso di reati concernenti le armi?
Sì, secondo la sentenza, la confisca prevista dalla L. 152/1975 è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni relative alle armi. È esclusa solo in caso di assoluzione nel merito dell’imputato o se si dimostra che l’arma appartiene a una persona completamente estranea ai fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRASSO TELESINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che il ricorso di NOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il reato di cui all’art.697 cod. pen. (accertato il giorno 13 agosto 2018) non si era prescritto prima della sentenza impugnata (pronunciata il giorno 7 giugno 2023) dovendosi tenere conto, a tal fine, sia della sospensione della prescrizione per il periodo dal 31 marzo 2021 al 10 novembre 2021 (pari a mesi 7 e giorni 10) a causa dell’astensione degli avvocati del Foro di Benevento, sia di quella dal 9 marzo 2020 all’H maggio 2020 ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 36 d.l. n. 23 del 2020 per la pandemia da SarsCovid-19 e sia del termine di un anno e sei mesi stabilito dall’art. 159, commi secondo e terzo, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, art. 11, comma 1, lett. b), entrata in vigore il 3 agosto 2017;
Ritenuto, infatti, che il termine di prescrizione deve essere assoggettato anche alla proroga stabilita dal citato art. 159, nel testo introdotto dalla legge n. 103 de 2017, art. 11, comma 1, lett. b), entrata in vigore il 3 agosto 2017. Il relativo testo è stato poi a sua volta sostituito dalla legge n. 3 del 2019, entrata in vigore dall’ 1 gennaio 2020. . Il testo di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 159 cod. pen. – in vigore nel periodo dal 3 agosto 2017 sino al 31 dicembre 2019 e, quindi, riguardante i reati commessi in questo lasso temporale (fra cui quello di cui si tratta in questa sede) – prevede, fra l’altro (per quanto di interesse), che il cors della prescrizione rimane sospeso dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo del giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi;
Considerato, inoltre, che GLYPH il Tribunale ha correttamente disposto la devoluzione di quanto in sequestro alla competente Artiglieria di Stato poiché la confisca prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, Sentenza n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.