Prescrizione del Reato: Quando Annulla la Sentenza Nonostante i Vizi di Motivazione
La prescrizione nel diritto penale rappresenta un principio di civiltà giuridica, stabilendo che lo Stato non può perseguire un cittadino per un reato oltre un certo limite di tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 28666/2024) offre un chiarimento fondamentale su questo istituto, stabilendo la sua prevalenza anche sui vizi di motivazione di una sentenza. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per reati fiscali (violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000) relativi a due diverse annualità, il 2013 e il 2014. La pena inflitta in primo grado era di un anno e sei mesi di reclusione.
Successivamente, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi all’annualità 2013. Di conseguenza, ha ricalcolato la pena per i soli reati del 2014, riducendola a un anno di reclusione. Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un’errata e immotivata rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della prescrizione
Il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse errato nel ricalcolare la pena. La condanna originaria era strutturata con una pena base per un reato, aumentata per la continuazione con il secondo. La prescrizione aveva però colpito frazioni di entrambi i reati (quelli legati all’anno 2013). La Corte territoriale, invece di ricalcolare la pena base, si era limitata a eliminare l’aumento per la continuazione, un’operazione che, secondo la difesa, risultava illogica e non coerente con la decisione.
La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza di questa doglianza, affermando che la rideterminazione della pena era effettivamente immotivata. In una situazione normale, ciò avrebbe comportato l’annullamento della sentenza con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un elemento decisivo e assorbente: la sopravvenuta prescrizione anche dei reati residui, quelli relativi all’annualità 2014, maturata entro il 30 giugno 2023.
Richiamando un consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Tettamanti, n. 35490/2009), i giudici hanno ribadito una regola procedurale fondamentale: in presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, non è possibile rilevare in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata. Questo perché il giudice dell’eventuale rinvio avrebbe comunque l’obbligo primario e immediato di dichiarare l’estinzione del reato.
In altre parole, la prescrizione agisce come una “ghigliottina” processuale: una volta accertata, essa preclude l’analisi di qualsiasi altro motivo di ricorso che non porti a un proscioglimento più favorevole per l’imputato. L’esigenza di definire il processo per estinzione del reato prevale sulla necessità di correggere un errore di motivazione sulla pena.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, proprio perché i reati residui erano estinti per prescrizione. Questa decisione sottolinea un principio cardine del nostro ordinamento: la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo impongono che, una volta spirato il termine di prescrizione, l’azione penale dello Stato si esaurisca. Anche di fronte a una sentenza con una motivazione palesemente viziata sulla pena, la declaratoria di estinzione del reato ha la priorità assoluta, chiudendo definitivamente la vicenda processuale.
Cosa succede se un reato si prescrive durante il giudizio in Cassazione?
La Corte di Cassazione è obbligata a dichiarare immediatamente l’estinzione del reato. Questa declaratoria prevale sull’esame di altri motivi di ricorso, come i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Perché la Corte ha ritenuto errata la rideterminazione della pena fatta dalla Corte d’Appello?
La Corte ha ritenuto la rideterminazione della pena immotivata e non coerente, perché la Corte d’Appello si era limitata a eliminare l’aumento di pena per la continuazione, senza riconsiderare adeguatamente la pena base, nonostante la prescrizione avesse interessato parti di entrambi i reati contestati.
Un vizio di motivazione sulla pena può essere esaminato se il reato è prescritto?
No. Secondo la sentenza, citando un principio delle Sezioni Unite, la presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, impedisce di rilevare i vizi di motivazione della sentenza, in quanto il giudice ha l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28666 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Teano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 10/02/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 19 giugno 2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati dell’art. 10-ter e dell’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 relativi all’annualità 2013 per essere estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per gli stessi reati relativi all’annualità 2014 in anni uno di reclusione.
Ricorre per cassazione l’imputato eccependo la violazione di legge in ordine a trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha condannato l’imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, così calcolata: pena base, anni 1 di reclusione per il reato del capo A), cioè per la violazione dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, aumentati per la continuazione con il reato del capo B), cioè per la violazione dell’art. 10-bis d.igs. n. 74 del 2000, di mesi 6 di reclusione. La Corte territoriale, nel dichiarare l’estinzione dei reat per l’annualità 2013, ha rideterminato la pena eliminando l’aumento di mesi 6 di reclusione del capo B). Sennonché la prescrizione ha colpito sia una frazione del reato del capo A) che una frazione del capo B), per cui la rideterminazione della pena così come effettuata è immotivata e non coerente con la decisione. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un punto decisivo, cioè sul trattamento sanzionatorio, ma tale epilogo decisorio è precluso dall’assorbente circostanza dell’intervenuta estinzione di entrambi i reati per prescrizione, maturata al più tardi al 30 giugno 2023. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L’impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione dei residui reati per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i residui reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso, il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente