Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9328 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 2 dicembre 1997 in parziale riforma della decisione dal Pretore di Pozzuoli il 16 ottobre 1996 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per il reato loro ascritto al capo C) dell’imputazione (art 2 e ss. I. 1086/1974) perché estinto per prescrizione e rideterminata la pena nei riguardi di NOME COGNOME in mesi 10 di reclusione ed euro 1.300,00 di multa per le residue imputazioni (art. 20 I. n. 47 del 1981, capo A, commesso il 25 marzo 1991; art. 2 e ss. I. n. 1086/1974, capo B, commesso il 25 marzo 1991; art. 20, I. 47/1985, capo D, commesso il 25 marzo 1991; art. 734 cod. pen., capo E, commesso il 25 marzo 1991; art. 59, 81, 110 e 349 cod. pen., capo F, commesso il 18 marzo 1991).
NOME COGNOME ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 179 cod. proc. pen.), omessa citazione dell’imputato nel giudizio di primo grado. La notifica del decreto di citazione a giudizio per il primo grado non è mai stata tentata. L’imputato, del resto, era emigrato negli USA. L’omessa citazione dell’imputato comporta pacificamente la nullità dell’intero giudizio.
2. Violazione di legge (art. 179 cod. proc. pen.), omessa citazione dell’imputato nel giudizio di secondo grado. La notifica del decreto di citazione a giudizio per il secondo grado non è mai avvenuta in quanto il 17 settembre 1997 l’atto è stato consegnato al fratello del ricorrente (NOME COGNOME) asseritamente dichiaratosi convivente; il ricorrente, tuttavia, sin dal 12 ottobre 1993 era residente all’estero, Baltimora USA. Non poteva, quindi, essere convivente del fratello che ha ricevuto la notifica.
L’omessa citazione dell’imputato comporta pacificamente la nullità dell’intero giudizio.
3. Violazione di legge (art. 157 e 160 cod. pen.); prescrizione dei reati prima della sentenza di appello.
I reati contestati all’imputato sono stati commessi fino al 25 marzo 1991; non risultano cause di sospensione della prescrizione. La sentenza di appello è stata pronunciata il 2 dicembre 1997. Per le contravvenzioni la prescrizione risulta (in applicazione della precedente normativa più favorevole) massima di anni 4 e mesi 6, già intervenuta, pertanto, al momento della sentenza di appello.
4. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); prescrizione dei reati in epoca antecedente al giudizio di legittimità. Tra la sentenza di appello ed il ricorso in cassazione non ci sono stati atti interruttivi; tra un atto interruttivo e l’altro non deve comunque superarsi il termine ordinario di prescrizione (art. 157 cod. pen.), come chiarito dalla Corte di Cassazione.
Risulta, pertanto, decorso il termine ordinario di prescrizione.
5. Manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i capi A9, B) e D) dell’imputazione.
Il ricorrente ha sostenuto che alla data di commissione dei reati era già emigrato negli USA. Per la Corte di appello il ricorrente nel 1991 (data di commissione dei reati) si trovava in Italia e solo nel 1993 si era trasferito negli USA.
La stessa sentenza di primo grado evidenzia che nei sopralluoghi di PG il ricorrente non è stato mai presente.
Per ottenere la Green card per la residenza negli USA bisogna aver ricevuto una formazione di almeno due anni o in alternativa aver lavorato negli USA per almeno due anni. Conseguentemente, risulta illogica la motivazione della sentenza che ritiene la presenza in Italia nel 1991 del ricorrente.
5. 1. Manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il capo E) dell’imputazione.
Per la configurabilità del reato di cui all’art. 734 cod. pen. è necessaria un’alterazione della bellezza naturale del territorio, reato di danno e non di pericolo.
Manca la motivazione della sentenza impugnata sull’alterazione rilevante delle bellezze naturali del territorio.
6. Mancanza di motivazione della sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non motiva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, limitandosi a confermare il giudizio del Pretore sul punto.
Ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio, essendo i reati ascritti all’imputato estinti per prescrizione.
La Cassazione con la sentenza del 21 dicembre 2021 (depositata il 4 febbraio 2022) annullava l’ordinanza della Corte di appello di Napoli (in sede di giudice dell’esecuzione) che aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine del ricorrente contumace. La cancelleria della Corte di appello notificava all’imputato l’avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale il 4 maggio 2023.
Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ritiene non applicabile la cd “sterilizzazione” della prescrizione prevista dall’art. 175,ottavo comma, cod. pen.: “In tema di prescrizione del reato, la “sterilizzazione” del tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di
restituzione in termini, prevista dall’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67) è qualificabile come interruzione, cui non si applica la disciplina del termine massimo di prescrizione di cui all’art. 161, comma secondo, cod. pen., in quanto tale disposizione si riferisce ai soli casi di interruzione tassativamente previsti dall’art. 160 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato altresì che tale ipotesi non è assimilabile, negli effetti, a quella di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., che costituisce l’unico caso di sospensione espressamente assimilato alle ipotesi di interruzione incidenti sul termine prescrizionale)” (Sez. 2 – , Sentenza n. 28722 del 31/05/2022 Ud. (dep. 21/07/2022) Rv. 283843 – 01).
Conseguentemente i reati contestati all’imputato, commessi entro il 25 marzo 1991, risultano prescritti.
Infine, deve rilevarsi che i motivi di ricorso in cassazione non appaiono manifestamente infondati e alla data odierna i reati risultano tutti prescritti. Consegue la revoca dell’ordine di demolizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione disposto nei confronti del ricorrente.
Così deciso il 21/11/2023