Prescrizione Reati: Come un Ricorso Fondato Può Portare all’Annullamento della Condanna
La prescrizione reati è un istituto fondamentale del nostro ordinamento che può determinare l’estinzione di un procedimento penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illumina un aspetto cruciale: cosa accade quando un ricorso, pur essendo fondato su validi motivi, si scontra con il decorso del tempo? Il caso analizzato riguarda un imprenditore condannato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, la cui vicenda processuale si è conclusa con un annullamento proprio a causa dell’intervenuta prescrizione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Un imprenditore, titolare di una ditta edile, veniva condannato dal Tribunale di Prato al pagamento di un’ammenda di 4.000 euro. L’accusa era relativa a quattro violazioni della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008). Sebbene l’imprenditore avesse eliminato le irregolarità contestate a seguito delle prescrizioni degli organi di vigilanza, non aveva provveduto al pagamento della relativa oblazione, il che aveva impedito l’estinzione del reato in via amministrativa.
Il processo si è svolto con rito abbreviato. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due importanti questioni:
1. Errore nel calcolo della pena: Il Tribunale aveva applicato uno sconto di un terzo per il rito abbreviato, mentre per le contravvenzioni la legge prevede una riduzione della metà.
2. Diniego illogico della sospensione condizionale: La sospensione della pena era stata negata solo in ragione della natura pecuniaria della condanna, ignorando lo stato di incensuratezza dell’imputato e il suo adempimento alle prescrizioni.
L’Analisi della Corte e la Prescrizione Reati
La Corte di Cassazione, prima di esaminare il merito dei motivi, ha dovuto affrontare la questione preliminare della prescrizione reati. I fatti erano stati accertati nel luglio 2017 e, calcolando i cinque anni previsti per le contravvenzioni (compresa l’interruzione e una breve sospensione per l’emergenza Covid), il termine massimo era spirato nel settembre 2022, mentre il processo era ancora pendente.
La Fondatezza dei Motivi di Ricorso
Un punto chiave della procedura è che la prescrizione può essere dichiarata solo se il ricorso non è palesemente infondato. Se l’impugnazione è inammissibile, la condanna diventa definitiva e la prescrizione non può operare. In questo caso, la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero tutt’altro che infondati.
* Sulla riduzione della pena, la Corte ha confermato che l’art. 442 cod. proc. pen. prevede specificamente una riduzione della metà per le contravvenzioni giudicate con rito abbreviato. L’errore del Tribunale era quindi evidente.
* Sul diniego della sospensione condizionale, la motivazione del giudice di primo grado è stata giudicata illogica. La natura pecuniaria della pena non è, di per sé, un ostacolo alla concessione del beneficio, specialmente in presenza di un imputato incensurato che aveva già posto rimedio alle violazioni.
L’Intervento della Prescrizione Reati
Avendo stabilito la non manifesta infondatezza del ricorso, il rapporto processuale era validamente instaurato. Tuttavia, poiché non emergevano dagli atti prove evidenti per un’assoluzione nel merito (secondo il principio dell'”ictu oculi”), la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto dell’estinzione dei reati per il decorso del tempo.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si basa su un principio consolidato, ribadito anche dalle Sezioni Unite: in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, il giudice deve dichiararla, a meno che non sussistano le condizioni per una pronuncia di assoluzione più favorevole all’imputato (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso). Poiché i motivi di ricorso, sebbene fondati, riguardavano solo il trattamento sanzionatorio e non la colpevolezza, non era possibile un’assoluzione nel merito. Di conseguenza, la Corte ha dovuto applicare la causa estintiva della prescrizione, annullando la sentenza impugnata senza rinvio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza offre due importanti lezioni. In primo luogo, conferma l’importanza di presentare ricorsi ben argomentati. Se il ricorso fosse stato ritenuto inammissibile, la condanna sarebbe diventata definitiva. In secondo luogo, evidenzia come la prescrizione reati possa intervenire anche in fasi avanzate del processo, portando all’annullamento di una condanna anche quando i motivi di appello sono corretti. Ciò sottolinea il delicato equilibrio tra la necessità di accertare la verità e il diritto a una ragionevole durata del processo, il cui superamento porta all’estinzione della pretesa punitiva dello Stato.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna?
La Corte ha annullato la sentenza perché, durante il giudizio di Cassazione, è maturato il termine di prescrizione per i reati contestati. Essendo il ricorso dell’imputato non manifestamente infondato, la Corte ha dovuto dichiarare l’estinzione dei reati per il decorso del tempo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è valido ma nel frattempo il reato si prescrive?
Se il ricorso non è manifestamente infondato (quindi è valido), la Corte di Cassazione, dopo averlo verificato, deve dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. La condanna viene quindi annullata senza rinvio, a meno che non emergano elementi per un’assoluzione piena nel merito.
Qual è la corretta riduzione di pena per il rito abbreviato in caso di contravvenzioni?
Per i reati contravvenzionali (quelli puniti con arresto o ammenda) giudicati con rito abbreviato, l’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale prevede una riduzione della pena nella misura della metà, e non di un terzo come avviene per i delitti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47304 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47304 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Cina il 23.2.1959
avverso la sentenza in data 17.12.2020 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 17.12.2020 il Tribunale di Prato ha condannato, all’esito di giudizio abbreviato, Lu COGNOME alla pena di C 4.000 di ammenda ritenendolo responsabile, in quanto titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di Lu Youguo, di quattro violazioni, avvinte tra loro dal vincolo della continuazione, in mal:eri antinfortunistica previste dal d. lgs. 81/2008, che aveva provveduto all’esito della notifica contenente le prescrizioni a suo carico ad eliminare senza tuttavia pagare la relativa oblazione.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta:
2.1. l’applicazione, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’ 442, secondo comma cod. proc. pen., nella quantificazione della pena della riduzione di un terzo, quantunque si trattasse di reati contravvenzionali per i quali è invece prevista nel caso di svolgimento del giudizio con rito abbreviato, la diminuzione della pena nella misura della metà;
2.2. la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena pronunciato in ragione della natura pecuniaria della pena, ritenuta provvedimento più favorevole al reo, e ciò quantunque la stessa senza impugnata desse atto della condizione di incensuratezza dell’imputato e dell’adempimento alle prescrizioni impartitegli dagli operanti all’esito del sopralluogo, senza aver individuato alcun elemento che consentisse di effettuare una prognosi negativa in ordine alla commissione di ulteriori reati
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare deve essere rilevata la prescrizione intervenuta in pendenza della presente impugnativa per tutte le contravvenzioni ascritte all’imputato: essendo state le violazioni in esame accertate in data 2.7.2017, dalla suddetta decorrenza devono essere calcolati i termini di complessivi cinque anni comprensivi della maggiorazione prevista per l’interruzione, oltre alla sospensione di 64 giorni conseguente alla sospensione pandemica ennergenziale Covid, onde il termine finale risulta spirato in data 4.9.2022.
Ciò premesso nessuna delle due dispiegate doglianze può ritenersi manifestamente infondata, avuto riguardo sia alla riduzione della metà della pena prevista in conseguenza del rito prescelto dall’art. 442 secondo comma cod. proc. pen. rispetto alla pena base fissata in C 4.000 di ammenda, sia pure maggiorata di un terzo ai fini della continuazione, attesa la natura contravvenzionale dei reati in contestazione, sia alla motivazione resa in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che non dà conto di alcun elemento ostativo alla concessione del beneficio, certamente non precluso dalla natura pecuniaria della pena inflitta in misura ampiamente inferiore ai due anni della corrispondente pena detentiva.
Dovendo, pertanto, dovendo ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso, si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l’adozione di una formula assolutoria nel merito avuto riguardo allo stesso contenuto delle articolate doglianze, entrambe afferenti al trattamento sanzionatorio, l’annullamento della decisione in esame senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione. Ed invero, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009, COGNOME, Rv. 244274)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione
Così deciso il 18.11.2024