Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34302 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34302 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Osimo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della Corte di appello di Ancona udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio in relazione reati di cui ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione e declarato
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale predetto è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A (art. 186, co d. Igs. n. 285/1992), B (art. 341-bis cod. pen.), C (art. 4 legge n. 110/75 commessi in data 01/10/2017, e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, co atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione ai sensi dell’art. 178, comma 1 e 1 comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’art. 552, comma 3, cod. proc. pen ordine alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio emesso in 14.01.2019/15.01.2019 all’imputato. Alla relativa eccezione proposta alla udien del 05.11.2021, aveva fatto seguito il mero rinvio del processo.
Alla deduzione del vizio in appello la Corte ha erroneamente rispost rigettandola, riferendosi alla notificazione del diverso decreto emesso dal Trib di Ancona in data 07.05.2020, con il quale è stata rinviata d’ufficio l’udien 15.05.2020.
2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 420-bis, 598-ter e 601 proc. pen. per mancata osservanza del termine minimo a comparire di quaranta giorni in appello. In ogni caso, si chiede di essere rimessi in termini per so l’eccezione avendo potuto rilevare la nullità solo successivamente al deposito d sentenza quando il fascicolo è stato messo a disposizione per la consultazione.
2.3. Con il terzo motivo, inosservanza dell’art. 157 cod. pen. in ordine mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A e C, essendo gli estinti alla data del 01.04.2024, dopo la lettura del dispositivo in appello 26.03.2024, ma prima del deposito della motivazione avvenuto solo il 07.05.2024
2.4, Con il quarto motivo, inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 e 182 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla afferm di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A.
Invero, il ricorrente è stato invitato a sottoporsi all’accertamento urgente prova del cd. etilometro senza essere stato preventivamente avvisato della faco di farsi assistere da un difensore. Alla deduzione della nullità in appello erroneamente risposto che essa risulterebbe sanata dalla mancata tempestiv eccezione e che non vi sarebbe nullità rilevabile di ufficio da parte del giudic
2.5. Con il quinto motivo si deduce inosservanza delle norme processual stabilite a pena di inutilizzabilità e illogicità della motivazione in relaz
mancata dichiarazione della illegittimità della richiesta di accertamenti ur avanzata dalla Polizia Giudiziaria ex art. 186 C.d.s. ed ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen. con conseguente inutílizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. e legittimità del rifiuto. L’omesso rispetto della procedura prevista dall’art. 186, commi 3 e 4, C rende illegittima la richiesta e inutilizzabile per la decisione ex art. 191 cod. proc. pen. Alla relativa deduzione la Corte di appello ha opposto erroneamente la s irrilevanza in considerazione del rifiuto dell’accertamento, mostrando di comprendere la stessa deduzione difensiva.
2.6. Con il sesto motivo, inosservanza della legge penale e vizio cumulati della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al di cui all’art. 341-bis cod. pen. Da un lato, non è rinvenibile nelle espression senso profferite dall’imputato in stato confusionale alcuna offesa all’onore prestigio dei pubblici ufficiali. Dall’altro, difetta la presenza – al momento dette espressioni furono profferite – di due o più persone, desumendosi da stesse che esse furono pronunciate all’interno degli uffici della Questura.
2.7. Con il settimo motivo, violazione della legge penale e vizio cumulati della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al di cui al capo C, non essendo corretto il rigetto della correlata deduzione in a in ordine alla mancanza di riscontro sulla giustificazione del porto degli ogge al suo mancato immediato riferimento agli operanti.
E’ pervenuta istanza di trattazione orale del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Alla udienza del 11 luglio 2024 è stato disposto rinvio alla successi udienza del 22 ottobre 2024 per adesione del difensore alla astensione da udienze proclamata dalle Camere Penali; alla udienza del 22 ottobre 2024 è stat disposto rinvio in attesa della decisione delle S.U. prevista per il 12 dicembre
E’ pervenuta memoria difensiva in relazione al terzo motivo, a sostegno della intervenuta prescrizione dei reati e, comunque, della loro improcedibilità
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, rendendo apprezzabile l’intervenuto decorso del termine di prescrizione per i capi A) e C).
Il primo motivo è infondato rispetto alla regolare citazione dell’imputato, sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per l’udienza del 30.4.2021, ravvisandosi l’erronea disposizione della duplicazione dell’incombente p l’udienza del 4.2.2022, a seguito della eccezione del difensore. In ogni cas
tale ultima udienza, si dà atto della regolarità della notifica senza alcun eccezione della difesa.
Il secondo motivo è infondato secondo la recente decisione di S.U. del 27 giugno 2024 secondo la quale la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pe introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appell applicabile agli atti d’impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi considerare, ai fin del decorso del termine di prescrizione la data della decisione (8/3/2024), seco il consolidato orientamento per il quale ai finì del computo della prescrizion reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettur del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non p modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di dep della motivazione, che contiene soltanto l’esposizione dei motivi ìn fatto e in d sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, R 262615).
Inoltre, tenuto conto della data di commissione dei reati (01/10/2017 secondo il dictum di COGNOME.COGNOME. COGNOME la disciplina della sospensione del corso dell prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leg stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogat con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla le novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01).
Non può essere condiviso l’assunto difensivo, volto a contestare richiamato autorevole principio di diritto, che ha trovato espressione recentissima ordinanza in data 11 luglio 2025 della Corte di Appello di Lecce, c la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordi interpretazione fornita dal richiamato arresto, assumendosi che con essa è st creato un regime transitorio in malam partem non previsto dalla legge.
Questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall’autorev arresto di legittimità, riproponendo l’ordinanza richiamata gli argomenti espr dall’orientamento di legittimità minoritario non condiviso dalle Sezioni unite.
Peraltro, per rendere accessibile tale riproposizione, la ordinanz rimessione assume la vincolatività della interpretazione delle Sezioni Unite, per cui essa «può essere rimosso sola con l’intervento costituzionale». A riguardo non tiene conto di quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale ne
nota sentenza del 12 ottobre 2012 n. 230 – che ha ribadito quanto già espresso nella precedente sentenza del 12 marzo 2004, n. 91 – secondo la quale «pure in presenza di un orientamento giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri del “diritto vivente”, il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non già l’obbligo uniformarsi ad esso». In ogni caso, non considera che proprio l’arresto di legittimità del massimo consesso ha dato conto, nel risolvere il conflitto interpretativo, della inesistenza di un “diritto vivente” a riguardo della questione posta al suo esame e che il principio espresso vincola – ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. – la sezione semplice della Corte di legittimità, che se ne può discostare rimettendo nuovamente la questione alle Sezioni unite.
Quanto, poi, al merito della questione interpretativa, non ha fondamento la prospettata esegesi in malam partem che sarebbe stata operata dalle Sezioni unite, in assenza di un fenomeno di successione delle leggi nel tempo a seguito dei due interventi legislativi intervenuti con la legge n. 103 del 2017 (c.d. Orlando) e la legge n. 3 del 2019 (c.d. Bonafede), essendo, per ciascun intervento normativo, stabilito il relativo ambito temporale di applicazione, sul quale non ha inciso la successiva novella introdotta con la legge n. 134 del 2021 (c.d. Cartabia) (v. par. 6 della sentenza SU COGNOME).
Come pure, rimangono insuperate le ragioni che escludono qualsiasi profilo di incostituzionalità nell’interpretazione normativa autorevolmente avallata (v. par. 7, ibidem).
Pertanto, quanto ai reati di cui ai capi A e C, al termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, scadente alla data del 1.10.2022, vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione per due sospensioni nel corso del giudizio di merito (pari a complessivi gg. 120) e della sospensione per gg. 111 avvenuta nel corso del presente giudizio di legittimità, nonché quello di un anno e sei mesi per la legge cd. Orlando, così individuandosi la data del 12.11.2024 in cui è spirato il termine prescrizionale. Quanto al delitto di cui al capo B, al termine massimo di sette anni e sei mesi, scadente alla data del 1.4.2025 vanno aggiunti i predetti periodi di sospensione, cosicché non risulta essere spirato il temine di prescrizione.
5 II quarto e quinto motivo, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato sub A), sono assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.
i . Il sesto motivo, riguardante il reato di cui al capo B, è manifestamente infondato quanto alla offesa arrecata e generico quanto alla presenza di più persone, essendosi accertata la condotta realizzata a partire dalla pubblica via e in presenza di più persone.
Il settimo motivo, riguardante il reato di cui al capo C, non ricorrendo condizioni di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è assorbito d declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.
il i f£ Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi A e C per intervenuta prescrizione con eliminazi della relativa pena principale – specificamente determinata – nonché della sanzion amministrativa inflitta in relazione al capo A, in quanto, in tema di guida in s di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizi preclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte giudice penale, spettando in tal caso la competenza al prefet (Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264752).
42.4Alla eliminazione delle pene inflitte in relazione ai reati di cui ai capi C, consegue – ai sensi dell’art. 620, primo comma, lett. 0 1 cod. proc. pen. – la rideterminazione della pena finale, commisurata a quella inflitta per il residuo re di cui al capo B, pari a mesi quattro di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui a capi A) e C) perché estinti per prescrizione e, per l’effetto, revoca la san amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due. Rigett nel resto il ricorso e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo mesi quattro di reclusione.
Così deciso 11 16/09/2025.