Prescrizione Reati: La Cassazione Annulla Condanna per Violazione della Sorveglianza Speciale
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione interviene su un caso di violazione delle misure di prevenzione, evidenziando un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’obbligo del giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione reati anche qualora non venga eccepita dalle parti. La vicenda riguarda un soggetto condannato per essere rincasato oltre l’orario consentito mentre era sottoposto a sorveglianza speciale. La Suprema Corte ha annullato la condanna, riconoscendo che i reati erano già prescritti al momento della decisione della Corte d’Appello.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Ragusa e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Catania. L’imputato era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per aver violato, in tre distinte occasioni, le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui era sottoposto. Nello specifico, gli era stato contestato di essere rientrato presso la propria abitazione oltre le ore 21:00, orario limite imposto dalla misura di prevenzione.
Contro la sentenza d’appello, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la mancata applicazione dell’articolo 157 del codice penale. Il motivo centrale del ricorso era che le contravvenzioni contestate, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (9 gennaio 2024), si erano già estinte per prescrizione.
Il Calcolo della prescrizione reati
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, procedendo a un’analisi dettagliata dei termini di prescrizione. Le violazioni erano state commesse rispettivamente il 23 maggio 2016, il 19 marzo 2017 e l’1 aprile 2017. Pur tenendo conto di un periodo di sospensione dei termini di prescrizione pari a 255 giorni, la Corte ha calcolato che i reati si erano estinti in date ben antecedenti alla sentenza d’appello:
* Per la prima violazione: prescrizione maturata il 2 febbraio 2022.
* Per la seconda violazione: prescrizione maturata il 1° giugno 2023.
* Per la terza violazione: prescrizione maturata il 13 giugno 2023.
Risulta evidente che, al momento della decisione della Corte d’Appello, la prescrizione reati era già intervenuta per tutte le contestazioni.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio, sancito dall’articolo 129 del codice di procedura penale, secondo cui il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente d’ufficio determinate cause di non punibilità, tra cui l’estinzione del reato. Questo obbligo sussiste anche in assenza di una specifica richiesta di parte.
I giudici hanno richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 12602 del 2015), la quale ha stabilito l’ammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deduce, anche come unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ma erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
La Corte d’Appello, pertanto, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’avvenuta prescrizione e pronunciare una sentenza di non doversi procedere. Non avendolo fatto, la sua decisione è risultata viziata. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio, poiché i reati contestati erano inequivocabilmente estinti.
Conclusioni: L’Obbligo del Giudice e la Tutela dell’Imputato
Questa sentenza ribadisce un caposaldo del diritto processuale penale: la prescrizione è una causa di estinzione del reato che opera di diritto e deve essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. La decisione della Cassazione sottolinea come il mancato rilievo di una causa di estinzione già maturata costituisca un errore di diritto che vizia la sentenza e ne giustifica l’annullamento.
Per l’imputato, la decisione significa la cancellazione definitiva della condanna. Per il sistema giudiziario, rappresenta un monito sull’importanza di verificare sempre, e con priorità, la sussistenza di cause di non punibilità che, come la prescrizione, impediscono la prosecuzione dell’azione penale e l’affermazione di una responsabilità.
Quando si estingue un reato per prescrizione?
Un reato si estingue per prescrizione quando è trascorso un determinato lasso di tempo, stabilito dalla legge, dalla data di commissione del fatto senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva. Nel caso specifico, le contravvenzioni si sono estinte prima della sentenza d’appello, nonostante un periodo di sospensione dei termini.
Cosa succede se un giudice non dichiara la prescrizione già maturata?
Se un giudice di merito (come la Corte d’Appello) emette una sentenza di condanna senza rilevare che il reato era già prescritto, la sua decisione è viziata. La sentenza può essere impugnata in Cassazione, la quale, accertato l’errore, la annullerà senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato.
È possibile basare un ricorso in Cassazione solo sulla mancata declaratoria di prescrizione?
Sì. Come confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite citata nella sentenza, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se si fonda unicamente sul motivo che la prescrizione del reato era già maturata prima della sentenza impugnata e non è stata dichiarata dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43515 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43515 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, con la quale NOME COGNOME:sia veniva condannato alla pena di mesi tre di arresto, poiché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva violato le prescrizioni impostegli rincasando oltre le ore 21:00 consentite, in ben tre occasioni.
Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo vizio di motivazione e mancata applicazione dell’art. 157 cod. pen., in quanto i reati contestati, di cui all’art. 75, comma 1, d. I 6 settembre 2011, n. 159, al momento dell’emissione della sentenza di appello (9 gennaio 2024) erano già estinti per prescrizione.
Considerato che, anche computata la sospensione dei termini di prescrizione per un totale di giorni 255, le contravvenzioni per cui si procede, poste in essere, rispettivamente il 23 maggio 2016, il 19 marzo 2017 e 11 aprile 2017, risultano estinte per prescrizione rispettivamente in data 2 febbraio 2022, primo giugno 2023 e 13 giugno 2023.
Ritenuto, pertanto, che, risultando la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – atteso l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché i reati ascritti all’imputato sono estinti per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2024.