Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11686 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALCARA LI FUSI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Messina di condanna di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 481, 476 e 479 cod. pen.;
Avverso l’ordinanza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi d ricorso: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione, rispettivamente, alla censura di genericità mossa nell’ordinanza impugnata dalla Corte di Appello di Messina, nonché al non riconoscimento dell’intervenuta prescrizione dei reati al momento dell’adozione dell’atto giudiziario impugnato.
I motivi sono fondati.
3.1. L’atto di appello, infatti, non risulta connotato da aspecificità: in particolare i motivo poneva una specifica doglianza processuale, c:ui la Corte di appello avrebbe dovuto dare risposta, invece che tacciarla, apoditticamente, di genericità.
3.2. La fondatezza del ricorso impone di prendere atto che i reati di cui agli artt. 481, e 479 cod. pen. si sono estinti per prescrizione in data, rispettivamente, 27/09/2022 e 01/10/2022, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei e della sospensione dal 23 aprile 2021 al 14 luglio 2021 (rinvio per impedimento difensore, sospensione 61 giorni) e dal 14 luglio 2021 al 26 novembre 2021 (rinvio per impedimento difensore, 69 giorni di sospensione).
Da tanto discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione; il ricorso, di contro, va considerato inammissibile agli effetti
All’esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest’ultima non svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a conclusione generiche. A questo riguardo Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur i difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione dell processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estin per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Nulla per le spese d civile.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.