Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12718 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le richieste del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 3 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 640, 494 e 497-bis cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa dal delitto di truffa, NOME COGNOME,
costituitasi parte civile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidando le sue censure a tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ai capi della sentenza relativi ai reati di cui agli artt. 494 e 497 -bis cod. pen., l’omesso rilievo della intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.
Essendo questi stati commessi in data 19 settembre 2015, il termine massimo di prescrizione, in assenza di cause di sospensione ad eccezione di quella collegata all’emergenza pandemica, per una durata di giorni 64 dal 8 marzo al 11 maggio 2020, sarebbe spirato il 22 maggio 2023, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione al capo della sentenza relativo al delitto di truffa, sostiene che, avendo la persona offesa dichiarato di avere intrattenuto per telefono le trattative con una persona di sesso femminile, il reato non poteva essergli attribuito.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della genericità della motivazione con la quale sono state negate le circostanze attenuanti generiche, non essendo stata fornita adeguata risposta al motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
I reati di cui all’art. 494 e 497-bis cod. pen. sono stati commessi in data 19 settembre 2015 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è interamente decorso prima della pronuncia della sentenza di appello.
Ne consegue che, in relazione a detti reati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, non emergendo l’evidenza della sussistanza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il secondo motivo è inammissibile, essendo volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il giudice di appello può applicare anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non
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menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti.
Quanto al dovere del giudice di motivare in ordine all’esercizio di tale potere discrezionale, questa Corte di cassazione ha affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063).
Ancora prima le Sezioni Unite, sia pure in relazione al potere di applicare la sospensione condizionale della pena, hanno affermato che, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).
L’imputato, quindi, potendo il giudice di appello concedere anche d’ufficio le circostanze attenuanti generiche, ben può limitarsi a richiedere genericamente la loro applicazione nell’atto di impugnazione, riservando alle memorie depositate nel corso del giudizio di secondo grado l’illustrazione delle ragioni della richiesta, facendo così sorgere il dovere di motivare l’eventuale rigetto di tale richiesta.
Nel caso di specie il ricorrente con l’atto di appello non ha chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e nemmeno ha avanzato una specifica istanza con le conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado, cosicché sul punto non è sorto alcun onere motivazionale a carico della Corte di merito ed il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c), perché estinti per prescrizione e deve disporsi il rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato di truffa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi
B) e C) perché estinti per prescrizione e con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente al residuo reato di cui al capo A). Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 15/12/2023.