Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 888 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 888 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente pronunciata con sentenza in data 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Torino relazione a fattispecie di truffa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazio in quanto avrebbe dovuto ritenersi tardiva la querela proposi:a in quanto l’is di credito avrebbe avuto effettiva conoscenza dell’accaduto all’esito accertamenti effettuati e quindi in data precedente al 7 giugno 2014.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio motivazione in conseguenza della mancata declaratoria di estinzione p prescrizione dei reati di cui ai capi g) e h). Infatti, si tratta di deli l’imputazione, risultavano commessi in data 4 marzo 201.4 con conseguente scadenza del termine prescrizionale in data 4 settembre 2021. Secondo ricorrente, non sarebbe applicabile a tali delitti la cosiddetta sospensione C perché, così argomentando, non sarebbe stato nemmeno possibile dichiarare la prescrizione dei reati ritenuti prescritti dalla Corte di merito.
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall’art. comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge dicembre 2020, n. 176.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – in persona del sostituto NOME AVV_NOTAIOdepositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Il primo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato. Da una parte, l’articolazione del motivo nemmeno contiene un indicazione dei motivi per cuife della data in cubi dovrebbe ritenere perfezio la conoscenza effettiva da parte del querelante. Per altro verso, sussis provvedimento impugnato una motivazione adeguata, logica e congrua in ordine al fatto che le notizie informali acquisite in ordine alla falsità delle dich contenute nella documentazione non potessero fondare, di per sé, alcuna ulterio iniziativa in difetto di accertamenti documentali.
Il secondo motivo è fondato.
3.1 .Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “In tema di discipl della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, l sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dal
legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata nel periodo compreso dal 9 marzo all’Il maggio 2020, nonché a quelli per i qu sia prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. perché la disciplina introdotta all’art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presu che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure ado per arginare la pandemia (Sez. U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud., Sanna Rv. 280432).
3.2. Nel caso di specie, tale stasi non vi è stata posto che – nel p interessato – non erano state fissate udienze né pendeva termine processuale. conseguenza, il termine prescrizionale risulta spirato alla data del 4 sett 2021 e quindi prima della sentenza di secondo grado, deliberata il 27 ottobre 20
Le suesposte considerazioni impongono l’annullamenl:o senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
4.1. La mancata articolazione di alcuna doglianza in punto responsabili determina acquiescenza sul punto con conseguente conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché’ i reati sono estinti prescrizione. Conferma le statuizioni civili.Così deciso in Roma, il 16 novemb