Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6298 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6298 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’11/08/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia emessa il 6 febbraio 2024 con la quale il predetto imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 1 marzo 2000, n. 74, alla pena ritenuta di giustizia.
2. In particolare, con l’ordinanza impugnata la Corte territoriale ha osservato che l’art. 581 cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alla novella legislativa di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) disponeva (e dispone tuttora) a pena di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. che l’impugnazione ai sensi del comma 1, lett. b) di tale disposizione, deve enunciare, specificamente, anche quali “sono le prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o erronea valutazione” e che, ai sensi del comma 1, lett. d) della medesima disposizione, deve enunciare, specificamente, anche quali sono “i motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”, che l’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto con il menzionato d.lgs. 150 del 2022 prevede che “L’appello è inammissibile per mancanza di specificità quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di espresse nel provvedimento impugnato”, che consolidato e costante orientamento giurisprudenziale anteriore alla novella legislativa di cui al d.lgs 150 del 2022, confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite penali di questa Corte n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822- 01, afferma (e continua ad affermare alla luce anche e, soprattutto, in conseguenza dell’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.) che il motivo di impugnazione deve contenere, nelle linee essenziali, le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua intrinseca genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, che conseguentemente non basta la richiesta che il giudice dell’impugnazione proceda a rivedere la decisione del primo giudice con l’effetto che devono considerarsi inammissibili gli appelli fondati su motivi del tutto generici, su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in primo grado e puntualmente disattesi dal primo giudice e su motivi di fatto “aspecifici” per difetto di correlazione con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata. Ciò premesso, la Corte di appello ha rilevato che nel caso in esame l’appellante ha chiesto, esclusivamente, dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione (e, conseguentemente, la revoca della confisca), asseritamente maturata dopo la sentenza di primo grado, senza censurare in alcun modo, neppure implicitamente, la sentenza di primo grado in nessuno capo o punto e che, conseguentemente, si deve ritenere che l’assenza di correlazione tra impugnazione e ratio decidendi del provvedimento Corte di Cassazione – copia non ufficiale
impugnato rende irrituale lo stesso momento genetico del gravame (che risulta inidoneo ab origine allo scopo assegnato dalla legge), che tale vizio originario viene sanzionato con l’inammissibilità e, pertanto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.
3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con il quale lamenta, congiuntamente, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 129, 581, comma 1, lett. c), e 591 cod. proc. pen. e, conseguentemente, dell’obbligo di dichiarare la causa di non punibilità di cui all’art. 129 cod. pro pen. Deduce, in particolare, che con il primo motivo dell’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia veniva richiesta pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato per cui l’imputato era stato giudicato colpevole, che conseguentemente, con secondo motivo, veniva chiesta la revoca della confisca per equivalente già disposta in primo grado; che la Corte bolognese riteneva che l’atto di appello fosse carente dei motivi critici rivolti alla sentenza di primo grado e dichiarava l’inammissibilit dell’appello; che è noto l’orientamento di questa Corte in base al quale risulta preclusa ogni valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui l’iter processuale originato dal deposito dell’atto di impugnazione non sia stato validamente instaurato e quest’ultimo venga dichiarato inammissibile ex art. 591 cod. proc. pen.; che il caso in esame non può essere inquadrato attraverso tale principio di diritto; che il termine prescrizionale era maturato già al momento del deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado effettuato in data 18 giugno 2024; che pur considerando le diverse sospensioni per mesi due e giorni tredici la prescrizione è maturata nel mese di marzo 2024; che la prescrizione avrebbe dovuto essere rilevata dall’A.G. adita; che la causa di inammissibilità dell’impugnazione di cui all’art. 591 cod. proc. pen. non può considerarsi prevalente né logicamente né cronologicamente rispetto al disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen. dato che la causa di non punibilità era già intervenuta prima dello spirare del termine disponibile per impugnare; che l’impugnazione interposta ha inevitabilmente devoluto alla Corte di appello un elemento sostanziale che attiva di per sé solo l’obbligo previsto dall’art. 129 cod. proc pen.; che nel caso di specie non rileva il principio secondo cui l’invalidità dell’i processuale instaurato dall’atto di appello preclude l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in quanto l’elemento sostanziale della prescrizione non poteva essere fatto valere nei suoi effetti se non a mezzo dell’atto di impugnazione e che la Corte territoriale, avendo mancato di adempiere l’obbligo imposto dall’art. 129 cod. proc. pen., è incorsa in violazione di legge dato che l’erronea Corte di Cassazione – copia non ufficiale
applicazione nel caso in esame dell’art. 591 cod. proc. pen. ha precluso la corretta applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Deduce, inoltre, che l’aver registrato l’intervenuta causa estintiva già maturata costituisce di per sé elemento sostanziale che deve poter dispiegare tutti gli effetti previsti dalla legge; che seguendo il ragionamento della Corte di appello ai fini dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. sarebbe stato non solo necessario ma anche opportuno esporre motivi di appello nel merito anche del tutto superflui o infondati (e per i quali non vi era alcun interesse) solo al fine ottenere una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; che appare palese che l’omessa esposizione di motivi di appello afferenti al merito della sentenza non può costituire un elemento preclusivo all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. dato che l’impugnazione proposta ha devoluto l’unico punto che, in ogni caso, sarebbe stato oggetto di valutazione da parte del giudice adito essendo preclusa ogni altra decisione nel merito. Il ricorrente ha, pertanto, richiesto l’annullamento con o senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Premesso che le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata in merito ai requisiti richiesti per ritenere l’appello ammissibile, sopra riportat devono ritenersi, in astratto, del tutto condivisibili e supportate da corret riferimenti giurisprudenziali (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822), deve rilevarsi che nell’atto di appello la difesa, come dedotto nel ricorso e prospettato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha posto, nel giudizio di merito (e, non dunque, nel giudizio di legittimità per il quale vale il principio di dir affermato da Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 – 01), argomenti in fatto e in diritto esplicativi delle ragioni della estinzione per decors del termine massimo di prescrizione del reato per cui è stata pronunciata condanna, che non rendono il gravame affetto da genericità. Deve, inoltre, rilevarsi che le argomentazioni del ricorrente circa l’intervento della causa di estinzione del reato nel mese di marzo 2024; tra il deposito della sentenza (6 maggio 2024) e la proposizione dell’appello (18 giugno 2024), sono fondate posto che dall’esame degli atti emerge la sospensione della prescrizione per giorni 29 (rinvio dell’udienza del 18 ottobre 2022 al 16 novembre 2022 per impedimento difensore) e per ulteriori giorni 56 (rinvio dell’udienza del 28 novembre 2023 e ulteriore rinvio all’udienza del 23 gennaio 2024 per impedimento difensore) e, dunque, per complessivi giorni 85 sicché il reato, per
il quale è previsto il termine massimo di prescrizione di anni dieci, commesso il 31 dicembre 2023, si è estinto il 25 marzo 2024. E, invero, lo stesso Tribunale nella motivazione della sentenza (pag. 4) ha dato atto dell’intervenuta causa di estinzione del reato nell’intervallo nelle more del termine per il deposito della motivazione.
Pertanto, non ricorrendo il difetto di specificità che rende inammissibile l’appello ed essendosi effettivamente verificata la dedotta causa estintiva del reato, l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, oggetto dell’impugnazione dichiarata inammissibile, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per decorso del termine massimo di prescrizione e, conseguentemente, tenuto conto che trattasi di reato commesso in data anteriore all’introduzione dell’art. 578-bis, cod. proc. pen., deve essere revocata la confisca, da ritenersi, per le corrette argomentazioni contenute nell’atto di appello (impossibilità di procedere a confisca diretta), per equivalente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la disposta confisca.
Così deciso 1’08/01/2026.