Prescrizione e annullamento della condanna: la decisione della Cassazione
La prescrizione rappresenta un pilastro fondamentale del sistema penale italiano, garantendo che l’azione punitiva dello Stato non si protragga oltre tempi ragionevoli. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: il giudice ha l’obbligo di dichiarare l’estinzione del reato non appena questa si verifichi, anche se il processo è in corso.
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato in primo grado per tentato furto in abitazione. Nonostante il decorso del tempo avesse già determinato l’estinzione del reato, la Corte d’Appello aveva confermato la condanna, ignorando il fatto che i termini massimi fossero già spirati prima della pronuncia di secondo grado.
Il caso del reato estinto prima del giudizio
I fatti contestati risalivano al gennaio 2013. Secondo i calcoli legali, il termine massimo di prescrizione è maturato nel luglio 2021. Tuttavia, la Corte d’Appello ha emesso la sentenza di conferma della condanna solo nell’ottobre 2021. Questo sfasamento temporale è al centro della decisione della Suprema Corte.
L’imputato ha presentato ricorso denunciando proprio l’omessa declaratoria di estinzione del reato. La Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando come il diritto dell’imputato a veder riconosciuta la fine del procedimento per decorso del tempo sia prevalente rispetto alla prosecuzione del giudizio di merito.
L’obbligo di declaratoria immediata e la prescrizione
L’articolo 129 del codice di procedura penale impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, l’estinzione del reato. Questo obbligo sussiste indipendentemente dalle eccezioni sollevate dalle parti. Se la prescrizione matura prima della sentenza di appello, il giudice non può confermare la condanna, ma deve limitarsi a prenderne atto.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che il ricorso per cassazione è ammissibile anche se basato esclusivamente sull’omessa rilevazione della prescrizione già maturata. Tale principio tutela l’economia processuale e i diritti fondamentali del cittadino, evitando l’esecuzione di pene per reati ormai estinti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo oggettivo delle date. Essendo il delitto estinto anteriormente alla sentenza impugnata, il giudice di merito avrebbe dovuto adottare il provvedimento di non punibilità. La mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p. costituisce un errore di diritto che legittima l’intervento della Cassazione.
L’annullamento senza rinvio è la conseguenza naturale quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte ha verificato che non sussistevano cause di inammissibilità del ricorso originario che potessero impedire il rilievo della causa estintiva.
Le conclusioni
Questa sentenza conferma l’importanza di un monitoraggio attento dei termini processuali. La prescrizione non è una mera scappatoia tecnica, ma un limite invalicabile alla pretesa punitiva dello Stato. Quando il tempo cancella il reato, il processo deve arrestarsi immediatamente, garantendo la certezza del diritto e la libertà del cittadino da procedimenti ormai privi di fondamento temporale.
Cosa succede se il reato cade in prescrizione prima della sentenza di appello?
Il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato, annullando ogni eventuale condanna precedente senza procedere oltre nel merito.
È possibile ricorrere in Cassazione solo per eccepire la prescrizione?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata è ammissibile il ricorso che denunci l’omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
Quale norma impone al giudice di rilevare la prescrizione d’ufficio?
L’articolo 129 del codice di procedura penale impone al giudice di riconoscere e dichiarare immediatamente le cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1463 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1463 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di tentato furto in abitazione;
Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si denuncia l’omessa declaratoria di prescrizione prima della sentenza di appello, è fondato, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, commesso in data 16.1.2013, si è estinto il 19.7.2021, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa il 26.10.2021. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – atteso l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio percné il reato ascritto all’imputato è estinto per intervenuta prescrizione.
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il Consigliere estensore