Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso sul ricorso proposto dal nel procedimento a carico di COGNOME NOMENOME nato a Venafro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Isernia dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati a lui ascrit (minaccia, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, danneggiamento e furto) perché estinti per intervenuta prescrizione.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, denunciando, con unico motivo, la violazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.
La prescrizione non sarebbe infatti decorsa, alla data della sentenz impugnata, limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo e in rapporto alla pena edittale per esso dalla legge comminata.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art. comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il reato di porto illegale di arma comune da sparo è punito, ai sensi degli ar 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con la reclusione sino ad un massimo d sei anni e otto mesi (la natura comune dell’arma è elemento essenziale del reato e non circostanziale, e la fattispecie si atteggia a reato autonomo: da ultimo, S 1, n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Martorana, Rv. 274551-01).
Il termine ordinario di prescrizione è, dunque, di pari durata (art. 157, pri comma, cod. pen.), mentre il termine massimo è pari ad otto anni e quattro mesi (art. 161, secondo comma, stesso codice).
Né l’un termine, né l’altro, erano decorsi alla data della sentenza impugnat (17 ottobre 2023), considerato (quanto al termine ordinario) che il decreto ch dispone il giudizio è stato adottato il 16 novembre 2017, e considerato (quanto a termine massimo) che il reato risulta commesso il 22 dicembre 2015. Né i termini sono decorsi alla data del dispositivo odierno.
Segue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al reato in discorso.
Trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc pen., il rinvio deve essere disposto dinanzi alla Corte di appello di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo alla Corte di appello di Campobasso.
Così deciso il 12/03/2024