Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
fissato il ricorso con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Napoli, i parziale riforma della sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviat Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 28 giugno 202 ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME per i delitto di concorso nell’omicidio aggravato di NOME COGNOME (artt. 110, 5 577 n. 3, 461-bis.1, primo comma, cod. pen. – capo A) e di porto illegale d armi da fuoco impiegate per commetterlo (artt. 110 cod. pen., 4 e 7 I. ottobre 1967, n. 895 – capo B), dichiarando non doversi procedere p prescrizione in relazione al delitto di detenzione illegale delle suddette d da fuoco pure contestato la capo B), nonché ritenendo l’aggravante dei mot abietti assorbita nella circostanza aggravante dell’articolo 416-bis.1, comma, cod. pen., riducendo il trattamento sanzionatorio, ferma la recid reiterata specifica e infraquinquennale, ad anni otto, mesi tre e giorni d reclusione, già esclusa la circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. p il capo A) e comunque in ragione della concessione della circostanza attenua dell’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando:
il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione del recidiva (primo motivo);
la violazione di legge, in riferimento all’art. 157 cod. pen., con riguar mancata declaratoria di prescrizione del reato relativo alle armi, in qu giudice di merito non ha illustrato le ragioni per le quali è addivenuto al del tempo necessario alla prescrizione indicato a pag. 15 che, invece, ri decorso alla data del 16 settembre 2022, cioè anteriormente alla pronuncia d sentenza impugnata (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Il motivo, dopo una premessa di quattro pagine nella quale vi riportata l’evoluzione normativa e giurisprudenziale fin dal codice penale
1889, si limita a denunciare che il giudice di secondo grado, nel rigettare richiesta formulata sulla recidiva, abbia redatto una motivazione “stringata”.
Ebbene, premesso che la stessa enunciazione del motivo non denuncia un vizio motivazione, ma al più un eccesso di sintesi, non può farsi a meno di rilevare che, invece, la sentenza di appello, a pag. 14, illustra gli elementi di fatto sulla base dei quali ha ritenuto che i reati oggetto del giudizio siano dimostrativi della perdurante e accresciuta pericolosità sociale dell’imputato proprio in considerazione dei precedenti penali dei quali si dà conto, in piena consonanza ai principi di diritto autorevolmente enunciati (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 – dep. 2019, Schettino, Rv. 275319).
2.2. Ciò determina l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
3.1. Il giudice di appello ha indicato il tempo necessario a prescrivere il reato di porto illegale delle armi comuni da sparo utilizzate per l’omicidio, tenuto conto della recidiva, in diciotto anni e sei mesi di reclusione, stabilendo la data del 17 febbraio 2026 cui si aggiunge, altresì, il periodo di sospensione del processo su richiesta del difensore pari a un mese e quindici giorni.
3.2. Il giudice di merito ha correttamente escluso che possa essere tenuta in considerazione, quanto alla determinazione del termine di prescrizione del reato, l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «non deve tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, una volta riconosciuta all’imputato l’attenuante dell’art. 8, comma primo, del medesimo D.L.» (Sez. 1, n. 26826 del 05/05/2011, Greco, Rv. 250795; Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022 – dep. 2023, PG c/ Gallo, Rv. 284407 – 02).
3.3. Orbene, trattandosi di un fatto commesso in data 10 agosto 2007, in relazione al quale si applicano le previsioni dell’art. 157 cod. pen., nella versione conseguente all’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, il termine di prescrizione è pari alla pena massima per il reato aggravato, pari ad anni 11, mesi 1 e giorni 10 (anni 10 di reclusione quale pena massima per art. 2 I. n. 895 del 1967, ridotta di un terzo ex art. 7, stessa legge, ad anni 6 e mesi 8 di
reclusione), oltre all’aumento di due terzi ex art. 161, secondo comma, cod. pen. fino ad anni 13, mesi 10 e giorni 20.
Il delitto si è prescritto in data 30 giugno 2021, anteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 10 ottobre 2021; è, in proposito, priva di rilievo la sospensione disposta nel giudizio di cognizione, comunque inidonea a differire il termine di prescrizione oltre la sentenza di primo grado.
3.4. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio con riguardo al capo B, perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena che, al netto della riduzione del rito abbreviato, è pari a 20 giorni di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di porto illegale di armi di cui al capo B) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di 20 giorni di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e per l’effetto, ridetermina la complessiva pena in anni otto, mesi due e giorni venti di reclusione.
Così deciso il 10 gennaio 2024.