Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2670 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2670 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 10/04/1967
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale 1-1A11 riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato COGNOME COGNOME anche agli effetti civili, colpevole del delitto di cui all’art. 217 legge fall. co esclusione della contestata, ha confermato la condanna dell’imputato, procedendo però alla riduzione della pena principale e di quella accessoria.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, con il quale eccepisce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata; sul motivo insiste anche con una memoria.
Il motivo, che, per sua natura, attiene solo agli effetti penali, lasciando indenni quelli civili, è fondato.
3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819-01).
3.2. Nella specie l’eccezione di prescrizione è fondata:
il termine massimo di prescrizione del delitto di bancarotta semplice, pari ad anni sette e mesi sette di reclusione, decorre dalla dichiarazione di fallimento (5 giugno 2014);
ne consegue che, tenuto conto di 74 giorni di sospensione (per rinvio udienza del 17 giugno 2021 per legittimo impedimento cessato il 1 luglio 2021), il termine massimo di prescrizione è spirato il 17 febbraio 2022 prima della pronuncia della sentenza impugnata.
3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato, agli effetti penali, l’intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai soli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Nonostante l’assenza nel giudizio di secondo grado della parte civile, vittoriosa in primo grado, rimane fermo il capo sulle statuizioni civili non inciso dal ricorso, ricordando che: «La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc.
pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen.» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 18/12/2024