Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34436 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 30 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, per il mancato svolgimento della corrispondRAGIONE_SOCIALE attività, la sanzione di giorni 24 di lavoro di pubblica utilità applicata a NOME COGNOME, sanzione da svolgersi presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Scandicci, in sostituzione della irrogata pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sanzione stabilita dallo stesso Giudice per le indagini preliminari con la sRAGIONE_SOCIALEnza resa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il 3.12.2014, irrevocabile il 27.12.2014, i ordine al reato di cui all’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd. con la sanzione accessoria della sospensione della patRAGIONE_SOCIALE di guida; di conseguenza, ha disposto ripristinarsi la pena sostituita e le sanzioni accessorie.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME chiedendone l’annullamento e adducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e dell’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, in relazione agli art 655 e 661 cod. proc. pen. e 3 d.m. 26 marzo 2001.
La difesa evidenzia che, dopo la sostituzione stabilita in sRAGIONE_SOCIALEnza, il giudice procedRAGIONE_SOCIALE aveva incaricato l’UEPE di Firenze di controllare l’effettivo svolgimento dei lavori, ma al condannato non era stato mai comunicato il termine entro il quale svolgere l’attività imposta, né da parte del Pubblico ministero, né da parte del giudice emittRAGIONE_SOCIALE la decisione, laddove l’UEPE avrebbe dovuto stilare il corrispondRAGIONE_SOCIALE calendario con la precisa indicazione dei giorni nei quali il lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto essere svolto e delle mansioni attribuite a NOME, onde consentirgli di poter precedere l’esecuzione della sanzione sostitutiva; la nota dell’UEPE risaliva al 3 agosto 2016 e il suo contenuto non era chiaro, sicché tale atto non poteva dirsi dimostrativo dell’inerzia del condannato; in ogni caso, non risultava che il Pubblico ministero avesse dato corso alla fase esecutiva.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la carenza di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 173 cod. pen.
La difesa osserva che il giudice dell’esecuzione è pervenuto alla revoca della sanzione sostitutiva senza aver previamRAGIONE_SOCIALE verificato l’esigibilità della prestazione, basandosi soltanto sulla scarna nota dell’UEPE risalRAGIONE_SOCIALE al 2016 e trasmessa soltanto nel gennaio 2024, senza che risultasse fissato il termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto eseguire l’attività socialmRAGIONE_SOCIALE utile e che emergesse alcun intervento sollecitatorio di quell’Ufficio nei confronti del
condannato, a garanzia del corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità: di conseguenza – si inferisce – il giudice non ha considerato che il lavoro stesso avrebbe dovuto svolgersi entro il termine prescrizionale di cui all’art. 173 cit.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione di legge consistita nel non aver rilevato la prescrizione della pena.
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE osserva che l’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione si era tenuta il 29 gennaio 2024, dopo oltre nove anni dal passaggio in giudicato (27/12/2014) della sRAGIONE_SOCIALEnza che aveva irrogato la pena sostituita e applicato la sanzione sostitutiva; e – siccome ai sensi dell’art. 173 cod. pen., le pene dell’arresto e dell’ammenda si prescrivono in cinque anni e anche la sanzione sostitutiva è da ritenersi assoggettata allo stesso termine di prescrizione avrebbe dovuto rilevarsi l’estinzione per decorso del tempo delle sanzioni a suo carico.
Il Procuratore generale ha prospettato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata dovendo accogliersi l’ultimo motivo, inerRAGIONE_SOCIALE all’avvenuta estinzione per prescrizione della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei limiti e per le ragion che seguono.
Si rileva che il giudice dell’esecuzione a ragione del provvedimento ha osservato che dall’esame della relazione UEPE di Pistoia, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto l’espletamento del lavoro di pubblica utilità disposto con la succitata sRAGIONE_SOCIALEnza, NOME non aveva più preso contatti con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Scandicci dopo lo svolgimento degli adempimenti iniziali, senza che dal contraddittorio svolto fossero emersi ulteriori elementi.
Il ragionamento così richiamato ha dato per assodato l’inadempimento da parte del condannato, obbligato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, senza però offrire adeguata motivazione dell’inadempimento stesso, se non il riferimento alla mancata attivazione dell’obbligato dopo l’effettuazione dei – non meglio precisati – adempimenti iniziali; ciò, nel quadro di una situazione che, per l’accertamento dell’inadempimento stesso, presupponeva l’avvenuto impulso ufficioso della fase esecutiva, in tal senso dovendo ritenersi fondata la censura articolata con il primo motivo, logicamRAGIONE_SOCIALE preminRAGIONE_SOCIALE.
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3.1. Si richiama il condiviso principio di diritto – maturato in relazione a u tessuto normativo che ancora contemplava il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva di pene irrogate per determinate fattispecie di reato (in questo caso del reato di cui all’art. 186 d.lgs. n. 285 del 1992), laddove la disciplina esitata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto, fra le pene sostitutive di carattere generale, anche il lavoro di pubblica utilità sostituti (art. 20-bis cod. pen.) – in virtù del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell’inerzia dell’organo che ne deve promuovere l’esecuzione, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, per la natura sostanzialmRAGIONE_SOCIALE afflittiva tale misura e per l’equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall’art. 186 comma 9-bis, cod. strada al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ex art. 58, comma 1, d.lgs. cit.), con la specificazio che l’estinzione per decorso del tempo non impedisce la revoca della sanzione sostitutiva, ove ne ricorrano gli estremi, con reviviscenza delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patRAGIONE_SOCIALE e della confisca del veicolo (Sez. 1, n. 24695 del 08/04/2021, Guerrini, Rv. 281632 – 01).
Posto ciò, risulta chiaro che, al fine di verificare l’effetti dell’inadempimento dell’obbligato, occorreva anzitutto accertare che l’organo giudiziario deputato a promuovere la concreta esecuzione del lavoro di pubblica utilità avesse dato impulso alla relativa fase.
3.2. Si è, sull’argomento, puntualizzato in modo condiviso che, sempre in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziari e non del condannato – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata, sicché, in applicazione di tale principi giudice dell’esecuzione non può revocare la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se l’organo giudiziario avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sRAGIONE_SOCIALEnza (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281189 – 01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, COGNOME, Rv. 266618 – 01).
Circa l’individuazione dell’organo giudiziario a cui spettava, nel regime che qui rileva (ante d.lgs. n. 150 del 2022), di dare impulso alla fase esecutiva, si segnala che già nel settore normativo a cui è riferita la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sebbene nei precedenti citati si faccia sovRAGIONE_SOCIALE riferimento al ruolo istituzionale di promotore della fase esecutiva rivestito dal pubblico ministero, il sottosistema oggetto di applicazione, in specie l’a . 186,
comma 9 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992, assegna un ruolo primario al giudice che ha emesso la sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna e disposto la sostituzione.
Si è, fra l’altro, ricordato (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085 – 01) che la disciplina del lavoro di pubblica utilità, demandata a un decreto ministeriale dall’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che con la sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazi l’RAGIONE_SOCIALE o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta, a tal fine avendo titolo ad avvalersi dell’elenco degli enti convenzionati, così come dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 3 d.m. 21 Maggio 2001).
È nell’ambito di tale statuto normativo che si è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale teso a escludere che la mancata indicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, territoriale o associativo, ovvero la mancata predisposizione di un programma di svolgimento da parte del richiedRAGIONE_SOCIALE il lavoro di pubblica utilità, possa rappresentare motivo di esclusione dal beneficio, dal momento che il sistema in esame è basato, in linea generale, sul potere officioso del giudice.
3.3. In questa prospettiva, in riferimento al giudizio di cognizione, si precisa che, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria ; irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il già menzionato beneficio (Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, COGNOME, Rv. 268693 – 01).
Poi, anche con riguardo alla fase esecutiva, si sottolinea che l’individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedRAGIONE_SOCIALE, giudice che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto a indicare l’RAGIONE_SOCIALE o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata (Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546 – 01).
Va aggiunto, per completezza di riferimenti, che, nel sistema riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo stata espressamRAGIONE_SOCIALE disciplinata nel senso che essa – a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, la cu esecuzione è affidata al pubblico ministero (art. 661, comma 1, cod. proc. pen.),
al pari della pena pecuniaria sostitutiva (artt. 661, comma 2, e 660 cod. proc. pen.) – è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 661, comma 1 -bis, cod. proc. pen.).
4. Assodato quanto precede, lasciando impregiudicata l’individuazione dell’organo giudiziario che, nel caso in esame, ha in concreto promosso, se ha promosso, la fase esecutiva, è da ritenere sussistRAGIONE_SOCIALE il vizio della motivazione per avere il giudice dell’esecuzione, in primo luogo, proceduto alla revoca della sanzione sostitutiva (secondo la terminologia della stessa riferita al tempo dell’applicazione della pena sostituita) del lavoro di pubblica utilità senza verificare, argomentando con chiarezza sul punto, se fosse stato dato l’impulso ufficioso alla fase esecutiva e alla sua concreta effettuazione e, quindi, se l’obbligato si fosse alla stessa indebitamRAGIONE_SOCIALE sottratto.
La verifica dell’avvenuto perfezionamento del suddetto impulso implica il riscontro dell’avvenuta fissazione dello specifico programma attuativo, da parte dell’Ente prescelto, del lavoro da compiersi e della conseguRAGIONE_SOCIALE comunicazione da parte dell’autorità procedRAGIONE_SOCIALE all’obbligato di tale programma: impulso rispetto al quale i successivi incombenti, con le corrispondenti interlocuzioni, afferiscono ad attività susseguRAGIONE_SOCIALE.
Quando l’esecuzione, nel suddetto sistema (ante d.lgs. n. 150 del 2022), risulti avere avuto inizio, va verificato l’adempimento, o meno, da parte del condannato, In mancanza, deve essere delibata la questione inerRAGIONE_SOCIALE al decorso del tempo, in applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen., per quanto riferiti tale ipotesi.
4.1. In tal senso, anche se dall’esame della sRAGIONE_SOCIALEnza che ha applicato la sanzione sostitutiva risultano individuati l’Ente presso cui avrebbe dovuto svolgersi il lavoro di pubblica utilità, il numero dei giorni stabiliti e il termin il corrispondRAGIONE_SOCIALE espletamento, con carico per l’UEPE del compito di promuovere il controllo, l’ordinanza impugnata, silRAGIONE_SOCIALE sul tema, non ha chiarito se siano sussistiti provvedimenti attuativi con la fissazione concreta della presa di contatto fra Ente e soggetto obbligato e con il perfezionamento del conseguRAGIONE_SOCIALE calendario delle attività di lavoro consistenti la prestazione oggetto della sanzione sostitutiva.
In questo quadro, dunque, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento in esame, non si profila avere verificato e, quindi, adeguatamRAGIONE_SOCIALE chiarito se l’esecuzione sia stata, nel caso concreto, comunque iniziata, per ogni conseguRAGIONE_SOCIALE effetto.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esplicitare il senso dei ctati
adempimenti sondando se, nel relativo frangRAGIONE_SOCIALE, si fosse verificato l’inizio dell’esecuzione e, di conseguenza, se, in rapporto alle disposizioni impartite (se impartite) per lo svolgimento della fase esecutiva, fosse maturato – per un’effettiva, determinante e strumentale inerzia dell’obbligato rispetto all’adesione all’organizzazione prospettatagli – l’affermato inadempimento.
4.2. Non essendosi verificata tale analisi, o quanto meno non essendone stati esternati i passaggi, non è stato nemmeno accertato, di conseguenza, se la fattispecie estintiva per decorso del tempo, oggetto specifico del terzo, oltre che del secondo, dei motivi di ricorso, si sia verificata.
Nel senso ora indicato, per vero, incombeva al giudice dell’esecuzione appurare se in tutto il tempo trascorso non aveva avuto corso alcun atto di esecuzione a causa dell’inerzia dell’organo deputato a promuoverla, per trarne ove si fosse verificata questa ipotesi – il coerRAGIONE_SOCIALE corollario determinato dall’avvenuto decorso del tempo, causativo dell’estinzione della sanzione sostitutiva, atteso che, come si è ricordato in precedenza, essa, dopo la sua definitiva irrogazione, deve ritenersi assoggettata ai termini di estinzione per decorso del tempo della pena sostituita – che, per le contravvenzioni, sono quelli stabiliti dall’art. 173 cod. pen. – e, più in generale, al relativo regime, quanto a sua decorrenza, al suo impedimento e agli altri aspetti ivi regolati (Sez. 1, n., n. 24695 del 08/04/2021, cit.), salva, nel caso, la persistRAGIONE_SOCIALE necessità della revoca della sanzione sostitutiva in relazione alla conseguRAGIONE_SOCIALE reviviscenza delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patRAGIONE_SOCIALE di guida e della confisca del veicolo, eventualmRAGIONE_SOCIALE applicate, secondo quanto pure si è già precisato.
4.3. La carenza di un’adeguata motivazione è, dunque, rilevabile su entrambi i fronti indicati: ascrivibilità al condannato della mancata esecuzione, se iniziata, del lavoro di pubblica utilità; rilevanza o meno del decorso del tempo a fini dell’estinzione della pena principale e, in concreto, della sanzione sostitutiva.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia affinché proceda a nuovo giudizio onde far emergere in modo compiuto se, nel caso di specie, si sia avuto l’avvio dell’esecuzione della sanzione sostitutiva e, rispetto a esso, sia maturato l’inadempimento dell’obbligato o se, invece, per la durata stabilita dall’ordinamento, si sia registrata l’inerzia dell’autorità deputa all’impulso esecutivo, con conseguRAGIONE_SOCIALE estinzione della sanzione sostitutiva, salvi gli effetti sulle sanzioni amministrative accessorie, esercitando nel complessivo esame la sua piena libertà valutativa, ma nello stesso tempo colmando le rilevate lacune motivazionali e osservando i principi di diritto testé nunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell indagini preliminari del Tribunale di Pistoia. Così deciso, il 22 maggio 2024
Il Con gliere estensore
PresidRAGIONE_SOCIALE