Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20874 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a VITTORIA il 15/08/1992 avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di Gela udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Gela, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 7 novembre 2024, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME COGNOME con le sentenze n. 101/2011, irrevocabile il 2 ottobre 2010, e n. 402/2012, irrevocabile il 9 aprile 2014.
Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenza ex art. 168, comma primo n.1, cod. pen., sulla base del presupposto che il condannato ha commesso un ulteriore reato nel quinquennio, cioŁ in data 19 luglio 2013, oggetto della sentenza divenuta irrevocabile il 30 giugno 2018, e ha revocato ex art. 168, comma primo n. 2, cod. pen. il medesimo beneficio concesso con la seconda sentenza in quanto, in virtø di tale ultima condanna, la pena complessiva irrogata Ł superiore ad anni due di reclusione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen. in quanto il giudice, preso atto che sono passati dieci anni dalla data di irrevocabilità delle due sentenze di condanna, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione della pena e, quindi, non avrebbe potuto revocare la sospensione della pena concessa.
3.2. Violazione di legge con riferimento all’omessa notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza emessa all’esito dell’udienza e di tutti gli atti successivi.
In data 29 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 18 febbraio 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali l’avv. NOME COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 172 cod. pen. quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione delle pene oggetto delle due
sentenze di condanna.
La doglianza Ł manifestamente infondata.
2.1. La disciplina della prescrizione della pena Ł contenuta negli articoli 172 e 173 cod. pen.
Come da ultimo evidenziato da questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 – 01 alle cui considerazioni si rinvia, la ratio legis di tali norme deve essere individuata, da una parte, nel fatto che il decorso del tempo fa venire meno l’interesse punitivo dello Stato (Sez. 1, n. 18791 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 256027 – 01; Sez. 1, n. 13797 del 11/03/2008, COGNOME, Rv. 239799 – 01; Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, COGNOME, Rv. 229286 01) e, dall’altra, nelle esigenze di prevenzione speciale collegate alla finalità rieducativa della sanzione penale, ciò anche tenendo conto del fatto che, trascorso un lasso di tempo significativo dal momento della commissione del reato, la personalità del reo potrebbe avere subito un’evoluzione positiva per cui la pena verrebbe eseguita in un momento in cui le circostanze, oggettive e soggettive del condannato sono diverse da quelle per le quali originariamente la pena era stata ritenuta congrua e adeguata (Sez. U, n. 2 del 30/10/2004, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 – 01).
In questa prospettiva interpretativa la previsione di cui all’art. 172, comma quarto, cod. pen. per cui «Il termine decorre dal giorno in cui la condanna Ł divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si Ł sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena»- deve essere letta nel senso che al fine di individuare il termine di prescrizione si deve fare riferimento al momento in cui la pena Ł in concreto eseguibile, che non coincide necessariamente con l’irrevocabilità della sentenza.
Nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, infatti, l’esecuzione della pena Ł sospesa e il termine di prescrizione della stessa non inizia a decorrere.
In tale ipotesi, infatti, l’esecuzione della condanna Ł subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione per cui il tempo necessario all’estinzione della pena comincia necessariamente a decorrere dal giorno in cui il termine si Ł compiuto o la condizione si Ł avverata.
Dal momento, cioŁ, in cui, si Ł verificata la decadenza del beneficio sospensivo e il condannato, con il suo comportamento volontario e consapevole, non consente che le statuizioni contenute in una pronuncia irrevocabile siano eseguite e la pena, che prima non era eseguibile, può essere posta in esecuzione.
Nello specifico.
a. Se la sospensione condizionale della pena Ł subordinata all’adempimento di determinati obblighi economici in favore della parte civile e il condannato non ottempera, «il termine iniziale della prescrizione della pena coincide non con la data di scadenza del termine originariamente assegnato dal giudice per l’adempimento, ma con la data in cui il provvedimento di revoca del beneficio Ł divenuto definitivo» (Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 – 01; Sez. 1, n. 27499 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231757 – 01).
Qualora l’esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, infatti, il “dies a quo” decorre dal giorno in cui Ł divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell’avvenuta verificazione della causa risolutiva (Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 240145 – 01).
b. Se la sospensione condizionale della pena Ł concessa senza apporre alcuna condizione il termine di prescrizione della pena decorre, in caso di revoca di diritto della sospensione condizionale, dal giorno in cui in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che Ł causa della revoca medesima, piuttosto che dalla decisione che dispone la revoca del beneficio, In ciò dovendosi ribadire il prevalente indirizzo che si Ł espresso in tal senso anche con riferimento alla revoca dell’indulto sul presupposto che in tali ipotesi il provvedimento di revoca ha efficacia
meramente formale e ricognitiva (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 01; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 – 01; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343 – 01; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262462 – 01), tanto che «il pubblico ministero Ł legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell’esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all’art. 674 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Pmt, Rv. 283092 – 01)
2.2. Nel caso di specie le due pene non erano estinte alla data in cui Ł stata disposta la revoca della sospensione condizionale.
Il termine di decennale di prescrizione relativo alle stesse, infatti, non era maturato in quanto, alla luce dei principi indicati, quello relativo alla sentenzan. 101/2011 ha iniziato a decorrere il 30 giugno 2018, con l’irrevocabilità della sentenza che ha accertato la commissione del reato nel quinquennio, e, quello relativo alla sentenza n. 402/2012 solo a seguito della pronuncia impugnata, quella che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena e l’ha resa pertanto eseguibile o, comunque, con la stessa data del 30 giugno 2018, giorno in cui si Ł realizzato il presupposto anche dei tale revoca.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento all’omessa
notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza emessa all’esito dell’udienza e di tutti gli atti successivi.
La doglianza Ł manifestamente infondata.
La mancanza della notifica dell’ordinanza impugnata, infatti, Ł un adempimento successivo all’emissione del provvedimento che non costituisce un requisito di validità dell’atto stesso e, pertanto, pure in assenza di una specifica prescrizione in tal seno, non determina alcuna nullità del provvedimento.
La notifica, d’altro canto, ha il solo fine di individuare il dies a quo dal quale computare i termini per la presentazione dell’impugnazione, che peraltro nel caso di specie Ł stata ritualmente proposta, e non incide sull’esecutività o meno del provvedimento emesso che, invece, deriva dalle specifiche disposizioni relative allo stesso (per l’ipotesi di specie cfr. Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Pmt, Rv. 283092 – 01 già in precedenza indicata).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/02/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME