Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1317 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Napoli il 12/10/1961 – difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Napoli;
avverso l’ordinanza in data 11/09/2024 della Corte di appello di Milano con la quale è stata revocata nei confronti di NOME la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia 09/05/2006, irrevocabile il 05/06/2006;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sosti Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di Giudic dell’esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale concessa a NOME COGNOME con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 9 maggio 2006, irrevocabile il 5 giugno 2006, poiché, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stato riconosciuto il beneficio, COGNOME aveva
commesso un altro reato, per cui era stato condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 11 febbraio 2012, irrevocabile il 1 maggio 2014.
Occorre premettere che, in data 18 aprile 2023, la Corte di appello di Milano, aveva già assunto, de plano, provvedimento di revoca della sospensione condizionale, concessa con predetta sentenza Giudice delle indagini preliminari Brescia ma, a seguito di ricorso pe cassazione avverso predetta ordinanza, con sentenza Sez. 1, 18 ottobre 2023, la Corte di cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio per violazione del contraddittorio da parte della Corte territoriale in funzione di giudice dell’esecuzione.
Conseguentemente, era stata fissata udienza davanti alla Corte di appello di Milano, al cui esito, sentite le parti, è stato emesso il provvedimento oggetto di odierna impugnazione, con il quale è stata disposta la revoca sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza del Giudice delle indagini preliminari Brescia del 9 maggio 2006, irrevocabile il 5 giugno 2006.
In ordine al profilo afferente alla estinzione per maturata prescrizione della pena, la Cort di appello si è limitata ad osservare che era «condivisibile la valutazione del Procurato generale, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza citata dal PG, secondo la quale la prescrizione della pena decorre dalla data in cui è stata disposta la revoca del beneficio dell sospensione condizionale della pena».
Ha interposto ricorso per cassazione la difesa, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di cui all’art. 606 c) cod. p pen. in relazione all’art. 172 cod. pen.
Lamenta l’inosservanza della disposizione indicata, alla luce del fatto che, dovendosi computare in dieci anni il termine di prescrizione della pena pari a un anno e sei mesi d reclusione, applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari Brescia del 9 maggio 2006, irrevocabile il 5 giugno 2006, il termine decorre, al p tardi, dal passaggio in giudicato della sentenza costituente causa della revoca del beneficio dell sospensione condizionale, nel caso, la decisione della Corte di appello del 11 febbraio 2013, irrevocabile il 13 maggio 2014: tale termine sarebbe pertanto spirato, al più tardi, il 13 mag 2024.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale, in quanto erroneo, dovrebbe essere annullato.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La difesa denuncia il macroscopico vizio di contraddittorietà motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, laddove, richiamando le considerazioni svolte in proposito d Procuratore generale, ne avrebbe stravolto il contenuto, posto che, contrariamente a quanto assunto con il provvedimento impugnato, la giurisprudenza richiamata dalla Pubblica accusa afferma che l’individuazione del dies a quo della prescrizione della pena condizionalmente sospesa va posto nel momento del passaggio in giudicato della decisione, causa della revoca: in conclusione, la difesa osserva che dalle premesse assunte, avrebbero dovuto trarsi diverse conseguenze rispetto a quanto statuito dalla Corte di appello.
Chiede pertanto che sia disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato e deve pertanto essere accolto.
1.1. Fondato è il primo motivo di doglianza.
Come ha correttamente evidenziato la difesa, il termine di decorrenza della prescrizione della pena condizionalmente sospesa è individuabile, ai sensi dell’art. 172, comma quinto, cod. pen., nel momento in cui la condizione della sua eseguibilità si è avverata.
La pena condizionalmente sospesa diviene eseguibile in coincidenza con il verificarsi della causa determinante la revoca del beneficio, ovvero al momento della definitività della successiva sentenza di condanna.
Ne deriva che il termine di decorrenza della estinzione per prescrizione di tale pena muove dal momento della irrevocabilità della sentenza, causa della revoca del beneficio.
In termini, si è pronunciata la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo la quale «I dies a quo della decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi della condizione per la revoca del beneficio della sospensione condizionale ha iniz nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa di revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca» (da ultimo, Sez F., n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759-01).
Alla luce delle illustrate coordinate, il Collegio osserva che, a fronte del verificarsi condizione dell’eseguibilità della condanna a pena sospesa, coincidente con la sentenza di condanna del Tribunale di Busto Arsizio 10 febbraio 2012, irrevocabile il 13 maggio 2014 ed individuato in tale ultima data il dies a quo della prescrizione della pena (correlato, per quanto detto, al verificarsi dell’irrevocabilità della decisione che ne ha determinato l’eseguibilità) rilevarsi che già in data 11 settembre 2024, data della camera di consiglio nel corso della qual
è stato adottato il provvedimento impugnato, risultava decorso il termine di dieci anni ex art. 172, comma primo, cod. pen., in relazione alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, applicata con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari Brescia del 9 maggio 2006, irrevocabile il 5 giugno 2006.
1.2. Alla luce di quanto esposto, resta assorbito il secondo motivo di doglianza.
Ne discende, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 13/12/2024.