Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23463 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Palermo il 25/06/1977 avverso l’ordinanza emessa in data 27/11/2024 dalla Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/11/2024, la Corte d’Appello di Palermo ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, concesso a COGNOME NOME con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/09/2015, parzialmente riformata dalla Corte d’Appello con sentenza del 09/03/2016 (irrev. il 04/11/2016). Il provvedimento è stato emesso dopo aver preso atto della inottemperanza, da parte della COGNOME, all’ordine di demolizione del manufatto abusivo entro i novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
(demolizione cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale).
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della pena, essendo trascorso oltre un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, ed essendo il procedimento per la revoca della sospensione condizionale stato avviato in data successiva allo spirare del predetto quinquennio. Al riguardo, il difensore lamenta la mancata pronuncia sulla richiesta declaratoria di estinzione, richiamando precedenti giurisprudenziali a sostegno della tesi secondo cui il decorso del quinquennio deve essere calcolato a far data dal novantesimo giorno successivo al passaggio in giudicato (ovvero dallo scadere del termine in cui la COLLICA si sarebbe potuta utilmente attivare per ottemperare all’ordine).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando un precedente in tema di revoca della sospensione per inottemperanza agli obblighi imposti, secondo cui il dies a quo deve essere individuato in quello in cui il provvedimento di revoca diviene definitivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Suprema Corte, con orientamento ormai del tutto consolidato, ha chiarito che «il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell’inadempimento dell’obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l’interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione» (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, dep. 2020, Monosi, Rv. 278838 – 01). Tale decisione – alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva: cfr. da ultimo Sez. 3, n. 42476 del 14/10/2024, Bello – ha illustrato, in termini esaustivi e pienamente convincenti, l’aderenza di tale interpretazione ai principi espressi dalle Sezioni Unite sulla “contigua” questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione della pena, nell’ipotesi in cui l’esecuzione di quest’ultima sia subordinata alla revoca dell’indulto: questione risolta nel senso della decorrenza del predetto termine dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 01).
Coglie allora nel segno il rilievo difensivo concernente la mancata valutazione dell’istanza formulata nel corso del procedimento di revoca della sospensione condizionale, definito con l’ordinanza in questa sede impugnata, emessa in data
27/11/2024, mentre la sentenza della Corte di Appello di Palermo, pronunciata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE era divenuta irrevocabile in data 04/11/2016.
Da ciò consegue l’annullamento di quest’ultima, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo per nuovo esame alla luce dei principi qui in precedenza richiamati, e
di quello per cui «il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative, tra le quali
rientra l’ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, il quale conserva la sua natura di sanzione amministrativa anche se irrogato con
provvedimento giurisdizionale» (Sez. 3, n. 34297 del 05/07/2007, COGNOME Rv.
237220 – 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 28978 del 08/04/2016,
M irag li uolo).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
Appello di Palermo.
Così deciso il 28 maggio 2025
Il Consir , estensore
Il Presidente