Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14728 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 12/10/1977
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 72 cod. pen.;
letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale sono stati eccepiti violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, comma settimo, cod. pen.;
rilevato che:
il ricorrente ripropone, anche con il ricorso per cassazione in esame, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. nella parte in cui esclude l’operatività della prescrizione della pena nel caso di condannati recidivi ai sensi dei capoversi dell’art. 99 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost.;
ritenuto che:
sul punto la censura non pone questioni nuove e ulteriori a quelle già oggetto di congrua disamina da parte del Tribunale di Modena che, con congrua e logica motivazione, in termini coerenti con la giurisprudenza costante di questa Corte, ha ritenuto manifestamente infondata la questione appare ineccepibile il richiamo al precedente di questa Corte con la quale è stata già ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in ragione del fatto che «la recidiva qualificata rileva quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità intesa come indice della particolare inclinazione a delinquere del condannato, il quale, proprio per questo, non può reputarsi meritevole di avvantaggiarsi dell’abdicazione all’esecuzione una volta decorso il fissato periodo di tempo. Trattasi di una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole e del tutto coerente con altre disposizioni, rinvenibili nel sistema penale, accomunate da una disciplina deteriore nei confronti dei recidivi (qualificati o non) per le ragioni esposte: senza pretese di esaustività, si pensi, ad esempio, alle disposizioni, preclusive (o limitative) dei benefici, previste in materia di amnistia (art. 151, u.c., cod. pen.), indulto (art. 174, u.c., cod. pen.), sospensione condizionale della pena (art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen.), perdono giudiziale (art. 169, comma 3, cod. pen.), liberazione condizionale (art. 176, comma 2, cod. pen.), oblazione (art. 162-bis, comma 3, cod. pen.), riabilitazione (art. 179, comma 2, cod. pen.) e patteggiamento (art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.)». (Sez. 1, n. 32677 del 27/05/2021, Cancian, n.m.);
la ragione della previsione della imprescrittibilità, per quanto riguarda i recidivi qualificati, è stata individuata «nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che
rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell’abdicazione all’esecuzione una volta decorso l’indicato periodo di tempo. Sicché, è l’epoca in
cui le condizioni della citata recidiva divengono e si ritengono esistenti che deve rilevare ai fini della preclusione» e ciò anche alla luce della evoluzione della recidiva
nella giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite di questa Corte che ha progressivamente abbandonato la qualificazione della circostanza come elemento
qualificante lo status
del soggetto, esigendo, piuttosto, la valutazione dei precedenti in funzione dell’accresciuta pericolosità sociale, in concreto, del
soggetto;
il ricorso ha totalmente trascurato di confrontarsi con le argomentazioni svolte dal Tribunale di Modena per pervenire alle descritte conclusioni;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025