Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Sulla richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, volta ad ottenere la conversione della pena pecuniaria ex art. 660 proc. pen. in relazione alla condanna al pagamento di 18.000,00 euro, inflitta a NOME COGNOME con provvedimento di cumulo emesso in data 20 aprile 2023 dal Pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, il Magistrato di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 4 settembre 2023, dichiarava non luogo a provvedere, adducendo che, alla data d’iscrizione richiesta del P.M. (17 agosto 2023), era decorso il termine prescrizionale della pena di dieci anni, maturato in data 13 maggio 2023.
In accoglimento dell’opposizione proposta dal P.M. avverso il suddetto provvedimento, il Magistrato di sorveglianza di Bari, con l’ordinanza in epigrafe, disponeva la conversione della pena pecuniaria prima indicata in 72 giorni di libertà controllata.
A ragione della decisione osservava, richiamando giurisprudenza di legittimità, che, a fronte della irrevocabilità della sentenza di condanna “in data 11.11.17” (si tratta di un refuso, essendo la data di irrevocabilità corretta quella dell’Il aprile 2012, n.d.e.), l’iscrizione a ruolo in data 26 aprile 2013 della cartella esattoriale emessa nei confronti del COGNOME, “andando ad attivare l’attività di esecuzione”, interrompeva la causa estintiva della pena.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 172 cod. pen. e vizio di motivazione anche per travisamento della documentazione.
Precisato che la pena pecuniaria era stata inflitta al COGNOME con sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Bari in data 24 novembre 2006, divenuta irrevocabile 1’11 aprile 2012, il difensore del ricorrente sostiene, in sintesi, che, essendo stata notificata al condannato la cartella esattoriale in data 13 maggio 2013, la pena pecuniaria si era estinta, dieci anni dopo, il 13 maggio 2023, prima, cioè, della richiesta di conversione inoltrata dalla Procura.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, reputando corretto il primo provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.
Il Magistrato di sorveglianza di Bari, con l’ordinanza oggi impugnata, si è puntualmente conformato al condiviso orientamento di legittimità, cui va dato seguito, secondo il quale, ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo – coattivo o spontaneo – in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima. (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279453 – 01: fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell’ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge; v. anche la conforme Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981 – 01).
La giurisprudenza di questa Corte ha sviluppato, a sostegno delle richiamate decisioni, il seguente iter argomentativo, che si condivide e ribadisce.
3.1. L’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo di pagamento, l’Ufficio notifichi al debitore l’invito a pagare l’importo in danaro dovuto entro un mese dalla notificazione medesima e a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento, con avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo nel caso di mancato pagamento entro tale termine.
Il successivo art. 213 dello stesso decreto stabilisce che l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo una volta scaduto il termine per l’adempimento e decorsi dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento di quanto dovuto; quindi, la documentazione degli adempimenti compiuti viene trasmessa al concessionario competente per territorio che, reso esecutivo il ruolo da parte dell’Ufficio, avvia l riscossione coattiva, previa notificazione della cartella di pagamento.
Infine, l’art. 235 dello stesso testo normativo prevede, per quanto qui interessa, che, dopo l’annullamento del credito per irreperibilità del debitore (art. 219 del decreto), nel caso di invito al pagamento riferito a pene pecuniarie, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
3.2. Le previsioni dell’art. 212 sopra citate, ancorché non formalmente abrogate, risultano in contrasto con l’art. 227-ter, inserito nel d.P.R. n. 115/2002 dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla I. n. 133 del 2008.
Questa seconda norma prevede: «Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo. L’agente della riscossione notifica al debitore un comunicazione con l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui all comunicazione, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione ‘
forzata. Se il ruolo è ripartito in più rate, l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate».
3.2.1. Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità civile (Sez. 6 civ., n. 21178 del 2/03/2017, Rv. 645484 – 01; Sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/2013, Rv. 626687 – 01), nel sistema attuale, gli uffici giudiziari recuperano le somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi, procedendo direttamente, dopo l’iscrizione delle stesse sul registro, alla formazione ed alla trasmissione dei ruoli, senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, essendo tale adempimento demandato all’agente della riscossione, che vi provvede con un’intimazione a pagare comunicata unitamente alla cartella di pagamento.
L’invito al pagamento (oggi l’intimazione a pagare) nel termine di un mese costituisce un adempimento richiesto per la regolarità formale della procedura, cioè inerente al quomodo dell’azione esecutiva esattoriale, condotta dal concessionario del RAGIONE_SOCIALE di riscossione, cui compete la procedura di riscossione, che è preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento, adempimento che tiene luogo del precetto di pagamento proprio della procedura di esecuzione forzata, disciplinata dal codice di procedura civile.
3.3. In base a tale disciplina, l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruol oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l’inizio della procedura di recupero coattivo è sufficient ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere, poi, dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto.
È per tale ragione che parte della giurisprudenza di legittimità (così come il Magistrato di sorveglianza nell’ordinanza impugnata), in riferimento alla notificazione della cartella esattoriale fondata sull’iscrizione a ruolo della pen pecuniaria non corrisposta, utilizza impropriamente il termine “interruzione” della prescrizione della pena pecuniaria in conseguenza della notificazione predetta (Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 270115 – 01; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 240310 – 01): viceversa, la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione od interruzione, non esistendo in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 cod. pen., i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del reato e per la loro natura eccezionale, non sono suscettibili di applicazioni estensive o analogiche (Sez. 3, n. 17228 del 2017, cit.; Sez. 1, n. 22787 del 13/05/2009,
COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 11464 del 19/01/2001, COGNOME, Rv. 218751 – 01).
In definitiva, correttamente l’ordinanza impugnata ha escluso che la pena inflitta al ricorrente fosse estinta, avendo riscontrato che l’esecuzione coattiva della stessa – che si voglia considerare la data del 26 aprile 2013, di iscrizione a ruolo del debito, o quella del 13 maggio 2013, di notifica della cartella esattoriale – era iniziata prima del compimento del termine di legge dell’Il aprile 2022, decorrente dalla data di irrevocabilità (11 aprile 2012 e non 11 aprile 2017, come erroneamente riportato dal Magistrato di sorveglianza) della sentenza del G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Bari, con la quale venne applicata al COGNOME la pena pecuniaria in questione.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente