Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20618 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Modena il 08/07/1973
avverso l’ordinanza emessa il 19/02/2025 dalla Corte di appello di Napoli lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione, così qualificato l’originario ricorso per cassazione di NOME COGNOME proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2024.
Con quest’ultima ordinanza, in particolare, il Giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria di 20.000,00 euro di multa, che era stata irrogata a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 27 novembre 2008, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2010.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 172 cod. pen., per non avere la Corte di appello di Napoli ritenuto estinta la multa di 20.000,00 euro, che era stata irrogata a NOME COGNOME con la decisione irrevocabile presupposta, nonostante fossero trascorsi piø di dieci anni dalla commissione del reato per il quale la pena pecuniaria era stata applicata. NØ rilevava in senso contrario la circostanza che, durante il
decorso dei termini prescrizionali, il ricorrente aveva riportato due ulteriori condanne irrevocabili, atteso che tali pronunzie riguardavano fatti di reato commessi prima che iniziasse a decorrere la prescrizione della pena pecuniaria.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 1219 e 2943 cod. civ., per avere il Giudice dell’esecuzione ritenuto che la notifica della cartella esattoriale a NOME COGNOME conseguente all’iscrizione a ruolo del credito pecuniario vantato nei suoi confronti, eseguita il 10 marzo 2014, avesse determinato l’interruzione dei termini di prescrizione della pena controversa.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Occorre premettere che le norme degli artt. 172 e 173 cod. pen., attorno alle quali ruota la disciplina della prescrizione della pena, sono inserite nel Libro primo del codice penale, intitolato ‘Dei reati in generale’. In tale ambito, la prescrizione della pena Ł disciplinata all’interno del Titolo sesto del Codice penale, intitolato ‘Della estinzione del reato e della pena’, che comprende gli artt. 150-184 cod. pen.
In questo contesto, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le previsioni degli artt. 172 e 173 cod. pen., la cui disciplina costituisce il punto di partenza della nostra disamina, individuando la ratio legis sottesa alle due disposizioni, collegata, in entrambi i casi, al venire meno dell’interesse punitivo dello Stato in conseguenza di un lasso di tempo ritenuto considerevole dal passaggio in giudicato della sentenza con cui la pena presupposta Ł stata irrogata.
La ratio legis di questo istituto, sottesa a entrambe le disposizioni che lo disciplinano all’interno del Titolo sesto del Libro primo del Codice penale, risiede nel fatto che il decorso del tempo fa venire meno l’interesse punitivo dello Stato nei confronti di un soggetto riconosciuto colpevole all’esito di un processo penale conclusosi con una sentenza irrevocabile, che trae il suo fondamento penalistico dal rapporto di proporzione inversa esistente tra il trascorrere del tempo e l’esercizio della potestà punitiva dello Stato, che si concretizza nell’irrogazione delle sanzioni penali (tra le altre, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196889 – 01).
L’interesse punitivo, dunque, consiste nell’esigenza di fare scontare in un tempo ragionevole la pena irrogata al reo, giudicato colpevole con una sentenza irrevocabile, che costituisce il fondamento di politica criminale di entrambe le disposizioni che si stanno considerando.
Tali esigenze di politica criminale, inoltre, sono sostenute da altrettanto ineludibili esigenze di prevenzione speciale collegate alla finalità rieducativa della sanzione penale, rese evidenti dal fatto che l’effetto prescrittivo viene espressamente escluso dall’art. 172, comma settimo, cod. pen. per i recidivi, per i delinquenti professionali, abituali o per tendenza e per i condannati che, durante il tempo previsto per l’estinzione della pena, riportano una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Nel valutare la ratio legis dell’istituto in esame occorre tenere ulteriormente conto del fatto che, trascorso un lasso di tempo significativo dal momento della commissione del reato, la personalità del reo potrebbe avere subito un’evoluzione positiva, con la conseguenza che potrebbe apparire non piø ragionevole perseguire finalità rieducative, collegate all’esecuzione della sanzione penale, in circostanze, oggettive e soggettive, diverse da quelle per le quali originariamente la pena era stata ritenuta congrua e adeguata. D’altra parte, a conferma di un tale, concomitante, obiettivo di politica
criminale, non si può trascurare che il legislatore ha previsto precisi limiti soggettivi alla prescrizione della pena in funzione del perseguimento di finalità di prevenzione speciale, introducendo le condizioni ostative previste dall’art. 172, settimo comma, cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 18791 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 256027 – 01; Sez. 1, n. 13797 del 11/03/2008, COGNOME, Rv. 239799 – 01; Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, COGNOME, Rv. 229286 – 01).
Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, deve anzitutto esaminarsi la doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere il Giudice dell’esecuzione ritenuto estinta la pena pecuniaria di 20.000,00 euro di multa, che era stata irrogata a NOME COGNOME con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Modena il 27 novembre 2008, nonostante fossero trascorsi piø di dieci anni dalla commissione del reato presupposto.
Osserva il Collegio che il ricorrente, nell’arco temporale decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, sopra citata, riportava due ulteriori condanne irrevocabili. Di queste, la prima, veniva emessa dalla Corte di appello di Napoli l’11 luglio 2012, passando in giudicato il 12 marzo 2014, la seconda, veniva deliberata dalla stessa Corte l’8 gennaio 2015, divenendo irrevocabile il 25 aprile 2015.
Tali pronunce condannatorie riguardavano fatti di reato commessi da NOME COGNOME tra il marzo del 2002 e l’agosto del 2004, in epoca antecedente al passaggio in giudicato della sentenza irrevocabile della quale si controverte, che aveva luogo il 28 aprile 2010.
Ne discende che, relativamente a tale profilo censorio, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto fare applicazione del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, COGNOME, Rv. 253975 – 01, secondo cui: «Per essere ostativa all’estinzione della pena per decorso del tempo, a norma dell’art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., la condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi ad un reato commesso successivamente all’inizio del termine della prescrizione medesima».
Tale orientamento ermeneutico si Ł definitivamente consolidato nel corso degli anni, venendo, in ultimo, ribadito da, Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849 – 01, in cui si affermava: «L’estinzione della pena per decorso del tempo, a norma dell’art. 172, ultimo comma, ultima parte cod. pen., Ł preclusa solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato dopo l’inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna».
Ferme restando tali considerazioni, che impongono di ritenere erronea, relativamente al primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata, che contrasta con l’orientamento ermeneutico richiamato nel paragrafo precedente, deve rilevarsi che, nel caso di specie, ostava all’accoglimento dell’opposizione proposta da NOME COGNOME il verificarsi di un ulteriore evento interruttivo dei termini prescrizionali, rappresentato dalla notifica della cartella esattoriale, conseguente all’iscrizione a ruolo del credito pecuniario vantato nei confronti del condannato, eseguita il 10 marzo 2014.
Il verificarsi di tale evento interruttivo impone di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva che l’iscrizione a ruolo del credito pecuniario vantato nei confronti del condannato non era idonea a determinare l’interruzione dei termini di prescrizione della multa di 20.000,00 euro, irrogata a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 27 novembre 2008, divenuta irrevocabile il 28 aprile 2010.
Occorre, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità, da tempo, consolidata, secondo cui l’attivazione della procedura di recupero coattivo delle somme relative alla sanzione pecuniaria irrogata all’imputato – che trae origine dall’iscrizione a ruolo del credito vantato nei confronti del condannato, relativo alla multa o all’ammenda che gli Ł stata irrogata nel giudizio di
cognizione – Ł idonea a impedire l’estinzione della pena (tra le altre, Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279453 – 01; Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269981 – 01).
La procedura di recupero coattivo, infatti, costituisce espressione della volontà punitiva dello Stato, il cui esercizio impedisce il decorso dei termini prescrizionali, a prescindere dalle vicende riguardanti l’effettiva acquisizione di quanto dovuto per effetto della condanna irrevocabile.
L’attivazione della procedura di recupero coattivo del credito da parte dello Stato, dunque, rappresenta un fatto impeditivo del termine di prescrizione, decorrente dalla data dell’esecutorietà della sentenza, concretizzando l’inizio dell’esecuzione penale ed esprimendo la volontà dello Stato di procedere all’attuazione del titolo esecutivo. Tutto questo corrisponde a quanto si verificava nel caso di specie, atteso che il termine decennale previsto dall’art. 172, secondo comma, cod. pen. per l’estinzione della pena pecuniaria di 20.000,00 euro, irrogata a NOME COGNOME non risulta ancora interamente decorso, a seguito dell’iscrizione a ruolo del credito pecuniario vantato nei confronti del condannato, alla quale faceva seguito la notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 10 marzo 2014.
Questa soluzione, a ben vedere, Ł coerente con la previsione dell’art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico in materia di spese di giustizia», che disciplina la procedura di riscossione delle pene pecuniarie, prevedendo che, a cura dell’agente incaricato, siano notificate al debitore una comunicazione contenente l’intimazione a pagare l’importo dovuto per effetto della condanna irrevocabile e una contestuale cartella di pagamento, con avviso che, in caso contrario, si procederà all’esecuzione forzata nei confronti del condannato.
Ne discende che, una volta avvenuta l’iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, prima del decorso del termine di prescrizione e con il compimento degli atti funzionali alla riscossione delle somme, laddove l’obbligato non adempie nei termini prescritti, si deve ritenere che si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della pena pecuniaria, impedendo, come nel caso di COGNOME, il decorso dei termini prescrizionali di cui agli artt. 172 e 173 cod. pen.
Sul punto, non si può che richiamare conclusivamente il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, cit., che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto nØ il modo – coattivo o spontaneo – in cui tale inizio ha avuto luogo nØ le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima».
5.Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME