Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8422 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8422 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VETRALLA il 05/08/1970
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: i ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634).
Nel caso di specie, il ricorrente si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degl elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti il provvedimento di rigetto, contenute nella decision impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.
In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato come non fosse decorso il termine di prescrizione della pena pecuniaria ex art. 173 cod. pen., posto che il 31 luglio 2012 era statct iscritta a ruolo e notificata la relativa cartella esattoriale e che, successivamente, il Magistrato di sorveglianza aveva convertito la pena pecuniaria in quella della libertà controllata.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’estinzione della p pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo – coattivo o spontaneo – in cui tale inizio ha avuto luogo , né le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima (Sez. 1 n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279453).
D’altronde, in tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione – in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione – cessa di decorrere con l’inizio dell’esecuzione, e, dunque, con l’iscrizione a ruolo della pretesa di
pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito (Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Voivoda, Rv. 286582).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024