Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29564 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa 1’11/10/2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il ottobre 2023 la Corte di assise di appello di Bologna, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, pronunciandosi sulle istanze presentate nell’interesse di NOME COGNOME il 23 gennaio 2023 e il 14 giugno 2023, che riguardavano la medesima vicenda processuale, rigettava la richiesta di estinzione della pena di un anno, sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa.
Tale pena riguardava i fatti di reato giudicati con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena il 24 marzo 1997, divenuta irrevocabile il 7 luglio 1997, per i quali era stata applicata al condannato la frazione sanzionatoria di un anno, sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, disposta a titolo di continuazione con i delitti giudicati dalla decisione della Corte di assise di Bologna del 4 novembre 2007, divenuta irrevocabile il 17 luglio 2008.
Il rigetto delle istanze presentate nell’interesse di NOME COGNOME veniva giustificato dalla Corte di appello di Bologna, ai sensi dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., sull’assunto che il ricorrente, prima del decorso del termine decennale di prescrizione, era stato condannato per reati della stessa indole di quelli per i quali si invocava l’estinzione, relativa al delitto giudicato dall decisione sopra indicata.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale censura difensiva si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 172 cod. pen., per non avere la decisione in esame tenuto conto del fatto che, con la stessa decisione censurata, i fatti di reato per i quali era stata applicata la frazione sanzionatoria controversa erano stati ritenuti unificati dal vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., con quelli giudicati dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di Bologna il 4 novembre 2007, divenuta irrevocabile il 17 luglio 2008.
Ne discendeva che, per effetto del vincolo della continuazione riconosciuto in executivis, era dalla sentenza del 4 novembre 2007 che doveva farsi decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 172 cod. pen. invocato dal condannato, che, conseguentemente, doveva ritenersi interamente decorso alla data del 17 luglio 2018.
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Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che le norme degli artt. 172 e 173 cod. pen., attorno alle quali ruota la disciplina della prescrizione della pena, sono inserite nel Libro primo del codice penale, intitolato “Dei reati in AVV_NOTAIO“. l:n tale ambito, la prescrizione della pena è disciplinata all’interno del Titolo sesto del Codice penale, intitolato “Della estinzione del reato e della pena”, che comprende gli artt. 150-184 cod. pen.
In questo contesto, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le previsioni degli artt. 172 e 173 cod. pen., la cui disciplina costituisce il punto di partenza della nostra disamina, individuando la ratio legis sottesa alle due disposizioni, collegata in entrambi i casi al venire meno dell’interesse punitivo dello Stato in conseguenza di un lasso di tempo ritenuto considerevole dal passaggio in giudicato della sentenza con cui la pena presupposta è stata irrogata.
La ratio legis di questo istituto, sottesa a entrambe le disposizioni che lo disciplinano all’interno del Titolo sesto del Libro primo del Codice penale, risiede nel fatto che il decorso del tempo fa venire meno l’interesse punitivo dello Stato nei confronti di un soggetto riconosciuto colpevole all’esito di un processo penale conclusosi con una sentenza irrevocabile, che trae il suo fondamento penalistico dal rapporto di proporzione inversa esistente tra il trascorrere del tempo e l’esercizio della potestà punitiva dello Stato, che si concretizza nell’irrogazione delle sanzioni penali (tra le altre, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196889 – 01).
L’interesse punitivo, dunque, consiste nell’esigenza di fare scontare in un tempo ragionevole la pena irrogata al reo, giudicato colpevole con una sentenza irrevocabile, che costituisce il fondamento di politica criminale di entrambe le disposizioni che si stanno considerando.
Tali esigenze di politica criminale, inoltre, sono sostenute da altrettanto ineludibili esigenze di prevenzione speciale collegate alla finalità rieducativa della sanzione penale, rese evidenti dal fatto che l’effetto prescrittivo viene espressamente escluso dall’art. 172, comma settimo, cod. pen. per i recidivi, per i delinquenti professionali, abituali o per tendenza e per i condannati che,
durante il tempo previsto per l’estinzione della pena, riportano una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Nel valutare la ratio legis dell’istituto in esame occorre tenere ulteriormente conto del fatto che, trascorso un lasso di tempo significativo dal momento della commissione del reato, la personalità del reo potrebbe avere subito un’evoluzione positiva, con la conseguenza che potrebbe apparire non più ragionevole perseguire finalità rieducative, collegate all’esecuzione della sanzione penale, in circostanze, oggettive e soggettive, diverse da quelle per le quali originariamente la pena era stata ritenuta congrua e adeguata. D’altra parte, a conferma di un tale, concomitante, obiettivo di politica criminale, non si può trascurare che il legislatore ha previsto precisi limiti soggettivi alla prescrizione della pena in funzione del perseguimento di finalità di prevenzione speciale, introducendo le condizioni ostative previste dal settimo comma dell’art. 172 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 18791 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 256027 01; Sez. 1, n. 13797 del 11/03/2008, COGNOME, Rv. 239799 – 01; Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, NOME, Rv. 229286 – 01).
3. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, deve rilevarsi che, per valutare l’estinzione della pena di un anno, sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, disposta – con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena il 24 marzo 1997, divenuta irrevocabile il 7 luglio. 1997 – a titolo di continuazione cori i delitti giudicati dalla sentenz emessa dalla Corte di assise di Bologna il 4 novembre 2007, divenuta irrevocabile il 17 luglio 2008, occorre muovere dalla previsione dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., a tenore del quale: «L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o d delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».
L’applicazione al caso di specie della previsione dell’art. 172, settimo comma, cod. pen. impedisce di ritenere estinta la frazione di pena controversa, atteso che, prima del decorso del termine prescrizionale decennale, il ricorrente veniva condannato per reati della stessa indole di quelli presupposti, con la sentenza emessa dalla Corte di assise di Bologna il 4 novembre 2007, divenuta irrevocabile il 17 luglio 2008, che aveva irrogato a COGNOME la pena di dieci anni, sette mesi, diciotto giorni di reclusione e 30.826,33 euro di multa.
Né rilevava, in senso favorevole al condannato, il riconoscimento del vincolo della continuazione, effettuato con lo stesso provvedimento censurato, tra i fatti
di reato per i quali era stata applicata la pena controversa e quelli giudicati dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di Bologna del 4 novembre 2007.
Non può, in proposito, non richiamarsi il seguente principio di diritto: «L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell’art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate» (Sez. 1, n. 26028 del 14/07/2020, Perparim, Rv. 279528 – 01).
Tale opzione ermeneutica, del resto, si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità, risalente nel tempo e tuttora insuperata, secondo cui: «L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola inderogabile stabilita nel quarto comma dell’ari:. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate» (Sez. 1, n. 30707 del 16/04/2002, Trulcio, Rv. 222237 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 giugno 2024.