Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’08/11/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvi dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, in funzione di giudic dell’esecuzione, rigettando l’opposizione del pubblico ministero confermava la propria anteriore decisione, adottata senza formalità, con cui erano st dichiarate estinte per decorso del tempo le pene della reclusione e della mul inflitte a NOME COGNOME con sentenza pronunciata 1’8 giugno 1999 dal medesimo Tribunale, sezione distaccata di Cerignola, confermata in appello e irrevocabil dal 5 ottobre 2005.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo è dedotta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 172 cod. pen.
Osserva il ricorrente che le pene, dichiarate prescritte, erano in orig condizionalmente sospese. La sospensione condizionale era stata successivamente revocata e il dies a quo della prescrizione decorreva solo dal momento in cui si era verificato il presupposto per far luogo alla revoca, ossia decorreva d data (19 aprile 2018) di irrevocabilità della sentenza (Corte di appello di Bari 7 aprile 2016) che aveva accertato la commissione, nel quinquennio, del nuovo reato rilevante ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.; da tale di irrevocabilità non erano trascorsi i dieci anni di legge.
2.2. Con il secondo motivo è dedotta, sotto un ulteriore GLYPH profilo, l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 172 cod. pen.
L’estinzione della pena per decorso del tempo non ha luogo, ai sensi dell’ar 172, cit., ultimo comma, prima ipotesi, se si tratta di recidivi, nei casi prev dai capoversi dell’articolo 99 cod. pen.
Il caso di specie ricadrebbe, secondo il ricorrente, in tale ipotesi ostativa.
2.3. Con il terzo motivo è dedotta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 663 e degli artt. 665 ss. cod. proc. pen.
Osserva il ricorrente che l’esecuzione delle pene, oggetto della sentenza giugno 1999 del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, era inizia in data 11 gennaio 2019. In tale data era infatti intervenuta la decision revoca della sospensione condizionale e l’interessato si trovava, in q momento, già detenuto in forza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari i data 4 ottobre 2018, ricomprendente la sentenza in discorso.
Avrebbe errato il giudice dell’esecuzione a sciogliere il cumulo delle pen concorrenti, e a dichiarare prescritte quelle di causa, sul rilievo, esso s
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erroneo, che la prescrizione fosse maturata già in data 5 ottobre 2015, os anteriormente all’inizio dell’esecuzione.
Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe.
La difesa del condannato ha depositato memoria a confutazione del proposto ricorso. In essa il difensore sostiene, per quanto qui direttamente rileva, c presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena sarebbe maturato già nell’anno 2005, allorché erano ormai in giudicato plurime sentenze in tal senso rilevanti, o al più nell’anno 2006, allorché le sentenze erano unificate in un corrispondente cumulo. Sicché la prescrizione, avente come dies a quo tali date, sarebbe maturata anteriormente alla formazione del successivo cumulo materiale delle pene datato 4 ottobre 2018, che avrebbe dovuto prenderne atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi primo e terzo di ricorso, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, riproduttivi di censure già sostanzialmente sottoposte al giudi dell’esecuzione con l’atto di opposizione, sono fondati.
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l’esecuzione condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza ch accerta il reato che costituisce presupposto – ai sensi dell’art. 168, comma, n. 1), cod. pen. – per la revoca del beneficio (da ultimo, Sez. 5, n. 31 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330-01).
Nel caso di specie, la data in questione è quella del passaggio in giudicat avvenuto il 19 aprile 2018, della sentenza pronunciata dalla Corte di appello Bari il 7 aprile 2016. E’ questa sentenza che, per la prima volta, acce l’avvenuta commissione, nel quinquennio successivo al 5 ottobre 2005, di reati rilevanti ai sensi del menzionato art. 168, primo comma, n. 1). Le sentenze ricordate in memoria, riguardano reati commessi anteriormente al 5 ottobre 2005, inidonee a determinare la revoca della sospensione condizionale. La data del loro passaggio in giudicato è del tutto ininfluente ai fini in disc:orso.
La pene di causa sono state dunque erroneamente dichiarate prescritte, perché – dal 19 aprile 2018 alla data di inizio della loro esecuzione (11 genna 2019, correttamente individuata in ricorso) – non erano ancora decorsi diec anni.
Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, previo assorbimento del terzo motivo.
La cancelleria comunicherà la presente decisione al pubblico ministero incaricato dell’esecuzione, a norma dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/03/2024