Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42476 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Poggiomarino il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 20/5/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/3/2010 del Tribunale di Torre Annunziata, COGNOME NOME fu ritenuto responsabile del reati di cui agli artt. 44, 64, 65, 71, 83 e 9 dPR 380/2011 e condannato alla pena di mesi tre di arresto ed € 35000,00 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione del manufatto abusivo entro 60 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza.
In riforma della menzionata sentenza, la Corte d’appello, con sentenza in data 11/5/2011, ridusse la pena a mesi due di arresto ed € 15.000,00 di ammenda con conferma nel resto. La sentenza divenne definitiva in data 18/7/2011.
In data 3/3/2017, il Tribunale di Torre Annunziata (su istanza del PM del 23/3/2016), quale giudice dell’esecuzione, revocò il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda non avendo COGNOME provveduto alla demolizione del manufatto.
In data 27/4/2022, COGNOME chiese al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione della pena pecuniaria a norma degli art. 172 e 173 cod. pen. e il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen., depositata in data 5/9/2022, dispose in conformità.
Con ordinanza in data 3/2/2023, la Prima Sezione della Corte di Cassazione qualificò come opposizione ex art. 667 connma,a 4 cod. proc. pen. il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza e trasmise gli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
Celebratasi l’udienza camerale davanti al giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 20/5/2024, il Tribunale di Torre Annunziata accolse l’opposizione e rigettò l’istanza di estinzione della pena.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME il quale, in estrema sintesi, deduce che il dies a quo del termine di cui all’art. 173 cod. pen. era iniziato a decorrere dallo spirare del termine di sessanta giorni fissato dalla sentenza di condanna per la demolizione del manufatto, e quindi il 17/9/2011, non avendo COGNOME ottemperato all’ordine di demolizione imposto dalla sentenza della Corte d’appello divenuta irrevocabile il 18/7/2011, per cui la pena pecuniaria era estinta alla data del 17/9/2016.
Ha, quindi, denunciato che l’ordinanza impugnata, che aveva individuato il termine a quo dalla data del provvedimento che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, violava gli artt. 172 e 173 cod. pen. gli artt. 27 e 111 della Cost. e 5 e 6 della CEDU e presentava esiziali vizi motivazionali. In particolare ha dedotto che il risultato ermeneutico cui era pervenuto il Tribunale collide con il costante orientamento di legittimità in quanto, nel caso di specie, la caducazione del beneficio era intervenuta automaticamente allo spirare del sessantesimo giorno dalla irrevocabilità della sentenza di condanna per cui il provvedimento che aveva revocato la sospensione condizionale della pena aveva natura dichiarativa. Ha aggiunto che: l’opposta tesi lascerebbe il condannato esposto alla maggiore o minore solerzia del PM con violazione dei principi costituzionale e convenzionali innanzi richiamati; nessuna rilevanza poteva avere ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria l’intervenuta esecuzione della pena detentiva.
Con il secondo motivo ha denunciato il travisamento della prova rilevando che il Tribunale aveva sostenuto che l’iscrizione a ruolo dell’ammenda era avvento, il 30/7/2019 ma che un tale dato, rappresentato dal PM, non trovava riscontro alcuno dell’incarto processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa alla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione della pena in caso di revoca della sospensione condizionale della stessa, a seguito dell’accertato inadempimento dell’obbligo di demolizione cui la sospensione era stata subordinata, ha precisato che il termine inizia a decorrere non dal giorno della revoca della sospensione condizionale della pena,ma da quello entro cui l’interessato avrebbe potuto procedere alla demolizione (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278838; Sez. 3, n. 25933 del 15/7/2020, Tartaglione).
A tale orientamento il Collegio ritiene di dover dare continuità risultando aderente alla previsione del comma 5 dell’art. 172 cod. pen. secondo cui se l’esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
Giova ricordare che, in relazione a ipotesi del tutto simile a quella in esame, in cui l’esecuzione della pena discenda dalla revoca dell’indulto, le Sezioni Unite con la sentenza n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399, hanno affermato il principio secondo il quale la prescrizione della pena, in caso di revoca di benefici, si deve fare riferimento al momento in cui siano per legge maturate le condizioni che abbiano portato alla revoca stessa e non a quello in cui viene adottato il provvedimento di revoca del beneficio.
Nel caso in esame, la sentenza della Corte d’appello è divenuta irrevocabile il 18/7/2011 con la conseguenza che il termine concesso per la demolizione, fissato in giorni sessanta dal passaggio in giudicato, è spirato il 17/9/2011, per cui l’estinzione della pena pecuniaria è avvenuta il 17/9/2016.
La pena pecuniaria inflitta, pertanto, risulta prescritta per il decorso del termine d cinque anni (art. 173, cod. pen.).
Non essendo necessari accertamenti di merito, la prescrizione della pena può essere dichiarata dalla Corte di Cassazione (art. 620 cod. proc. pen.). L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con declaratoria di estinzione della pena pecuniaria.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara estinta la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di ammenda. Roma, così deciso il 14/10/2024.