Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31244 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Germania il 07/02/1973, avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del Tribunale di Ancona. Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 15 dicembre 2023 NOME COGNOME chiedeva al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione per decorso del tempo della pena di anni uno di reclusione ed € 258,23 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Lanciano del 15 giugno 1998, irrevocabile il 16 ottobre 2009, e della pena di mesi sei di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Forlì del 30 novembre 2009, irrevocabile il 16 giugno 2010: ad avviso dell’istante le pene irrogate dalle due sentenze si sarebbero dovute considerare eseguibili dal 24 febbraio 2011 – pur se con provvedimento del 20 giugno 2014 il giudice dell’esecuzione, previa formazione di cumulo, aveva limitato ad anni 3 di reclusione la misura dell’indulto in precedenza concesso in eccedenza dal Tribunale di Forlì, per l’appunto in data 24 febbraio 2011, anche in relazione alle due sentenze in questione – perchØ già in quella data il Tribunale di Forlì era nelle condizioni di rilevare il superamento del limite, sicchØ era da quella data che doveva decorrere il termine decennale previsto dall’art. 172 cod. pen.
Con ordinanza del 7 febbraio 2024 il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta, rilevando che, non essendovi stata revoca dell’indulto, ma semplicemente il suo ridimensionamento nell’ambito dell’unico cumulo in cui erano confluite anche le due sentenze di condanna in questione, doveva trovare applicazione il consolidato principio in base al quale nel corso dell’esecuzione della pena cumulata non Ł consentito, per il principio della unitarietà dell’esecuzione, lo scioglimento del cumulo per dichiarare la prescrizione di alcune pene.
Il condannato presentava opposizione deducendo l’irragionevolezza delle motivazioni, alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di scioglimento del cumulo ai fini dell’accesso alle misure alternative alla detenzione in presenza di reati ostativi.
Con il provvedimento oggi impugnato il giudice dell’esecuzione rigettava l’opposizione, richiamando il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, in base al quale tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica, ed evidenziando che la giurisprudenza richiamata dall’opponente consente lo scioglimento del cumulo al fine di consentire al condannato l’accesso alle misure alternative (così da evitare che l’ostatività di alcuni reati venga impropriamente traslata a tutti quelli per i quali sono intervenute le condanne oggetto di cumulo), ma non anche al fine di riscontrare l’intervenuta estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità.
Avverso l’ordinanza da ultimo indicata ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia del COGNOME, Avv. NOME COGNOME del foro di Lanciano, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
Deduce che il principio della pena unica di cui agli artt. 73 e 76 cod. pen. non può operare in danno del condannato, sicchØ, ogni volta che l’unificazione fittizia dei reati si risolva in una situazione di pregiudizio per il reo, deve procedersi alla scissione; se, dunque, alcuni effetti penali sono collegati alle singole pene oggetto di cumulo e non sono altrimenti determinabili se non in rapporto alla loro distinta ed autonoma valutazione, le pene devono riacquistare la loro individualità, previo scioglimento temporaneo e parziale del cumulo, così come la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ripetutamente statuito in tema di fruizione di benefici penitenziari: ove non si procedesse in tal senso, vi sarebbe una violazione del principio del favor rei e dei parametri costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato abbia dato continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica, cosicchØ, nel corso dell’esecuzione della pena cumulata, non Ł consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l’estinzione per prescrizione di una di esse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato e deve, dunque, essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 172, comma primo, cod. pen., «La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni»; la norma attribuisce efficacia estintiva della pena principale al prodursi del fenomeno naturale del decorso del tempo: il fondamento dell’istituto Ł individuato, in termini sostanzialmente unitari alla prescrizione del reato, nel rapporto di proporzione inversa che può essere supposto tra il trascorrere del tempo (unitamente all’inerzia nell’attivarsi delle conseguenze giuridico-penali di un reato) e la persistenza della necessità di punire, poichØ la distanza temporale tra il fatto criminoso e la reazione punitiva fa sì che si annulli o comunque si attenui quel rapporto di ‘appartenenza personale’ tra il reo ed il reato senza il quale perde consistenza l’interesse alla repressione.
Il temine di prescrizione della pena decorre, ai sensi dell’art. 172, comma quarto, cod. pen., dalla data di irrevocabilità della sentenza, senza attribuire alcun rilievo al momento di emissione o di notifica dell’ordine di esecuzione: la regola Ł funzionale alla avvertita necessità di porre un termine certo alla possibilità di eseguire la pena detentiva, poichØ, ove così non fosse, il condannato sarebbe indefinitamente soggetto alla pretesa punitiva dello Stato anche quando questo, per mezzo degli organi preposti all’esecuzione, manifesti di fatto
l’incapacità di eseguire la pena ovvero il proprio disinteresse, non potendo tornare a danno del condannato il tempo impiegato dalle autorità pubbliche per portare a compimento il compito loro affidato dalla legge.
Come statuito da Sez. U, n. 46387 del 17/12/2021, Scott, Rv. 282225 – 01, «Il decorso del tempo necessario ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, c. p., ha inizio il giorno in cui la condanna Ł divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Essa comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l’esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione».
Dunque, con l’inizio dell’esecuzione della pena inizia a decorrere il termine di durata della pena, mentre il termine di prescrizione, che aveva iniziato a decorrere il giorno della irrevocabilità della sentenza, inizia nuovamente a decorrere solo nel caso in cui l’esecuzione venga interrotta per fatto volontario del condannato.
Ciò posto, si deve osservare che le due condanne delle quali si discute sono confluite in un provvedimento di cumulo.
Il principio della unitarietà della esecuzione, di cui all’art. 76 cod. pen., impone di ritenere che tutte le pene della stessa specie siano state poste in esecuzione contemporaneamente: l’ordinamento non prevede in alcun modo un ordine di espiazione delle sanzioni detentive ricomprese nell’ambito di una esecuzione cumulata (Sez. 1, n. 3577 del 24/05/1996, COGNOME, Rv. 205486 – 01; Sez. 1, n. 2469 del 27/05/1992, COGNOME, Rv. 191275 – 01; Sez. 1, n. 566 del 06/02/1992, COGNOME, Rv. 189612 – 01), nØ può ammettersi, mentre Ł in corso l’esecuzione del cumulo, lo scioglimento dello stesso al fine di dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità (Sez. 1, n. 23571 del 06/05/2008, Conti, Rv. 240129 – 01; Sez. 1, n. 12033 del 14/02/2013, Vitale, n. m.), trattandosi di operazione che l’ordinamento consente solo al fine di concedere al condannato l’accesso agli istituti di diritto penitenziario o a benefici quali l’indulto e l’amnistia.
Non Ł, dunque, possibile stabilire un ordine nell’esecuzione delle pene ricomprese nel cumulo, così da consentire di dichiarare la prescrizione di alcune di esse nel corso della esecuzione cumulata, sicchØ la richiesta del difensore del condannato non era meritevole di accoglimento: essa Ł in contrasto con l’art. 76 cod. pen. e si fonda su un principio che la giurisprudenza applica solo ai fini della concessione di benefici penitenziari, dovendo, al di fuori di tale ipotesi, darsi continuità al costante principio secondo cui «Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicchØ, nel corso dell’esecuzione della pena cumulata, non Ł consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l’estinzione per prescrizione di una di esse» (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280650 – 01); ove così non fosse – ha efficacemente osservato in motivazione Sez. 1, n. 3372 del 13/12/2011, dep. 2012, Gallace, n.m. – «si perverrebbe alla assurda conclusione che, in caso di concorso di reati, volendosi arbitrariamente ritenere, per primo, l’inizio della esecuzione della pena piø lunga correlata al reato piø grave, si dovrebbe di regola dichiarare la prescrizione delle pene piø brevi, di cui arbitrariamente si considerasse l’inizio di esecuzione dopo l’esecuzione delle pene piø lunghe nel tempo».
Le consolidate coordinate ermeneutiche fin qui illustrate impongono di ritenere che nei confronti di chi – come l’odierno ricorrente – sta espiando piø condanne a pene detentive ricomprese in un provvedimento di cumulo, non Ł possibile, in ossequio al principio dell’unità del rapporto esecutivo, riferire un periodo di carcerazione all’una o altra condanna, dovendo
imputarsi la detenzione alla pena unitaria nel suo complessivo ammontare.
L’opposizione dell’odierno ricorrente non poteva, dunque, essere accolta, poichØ, come si Ł ineccepibilmente osservato nel provvedimento impugnato, il principio dell’unitarietà dell’esecuzione preclude lo scioglimento del cumulo al fine di dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione di una delle pene ricondotte ad unità, sicchØ, essendo ancora in corso l’esecuzione della pena cumulata, certamente non potevano essere decorsi i termini di prescrizione di cui all’art. 172 cod. pen.
Tanto impone il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 10/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME