Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10775 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10775 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Vallelugna Pratameno il 18/12/1946 COGNOME nato a San Cataldo il 16/02/1956 NOME NOMECOGNOME nato a Caltanissetta il 09/01/1957 NOME COGNOME nato a Gela il 14/03/1966
avverso la sentenza emessa il 03/05/2024 dalla Corte di assise di appell Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti deg imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME per intervenuta prescrizione del reato; il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
sentite, nell’interesse delle parti civili costituite, NOME COGNOME e NOME COGNOME, le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso come comparsa conclusionale e nota spese; ssentite, nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME le conclusioni dell NOME COGNOME che ha chiesto raccoglimento del ricorso; sentite, nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME le conclusioni del NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME che hanno chiesto raccoglimento d ricorso; sentite, nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME le conclusioni dell NOME COGNOME che ha chiesto raccoglimento del ricorso. sentite, nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME COGNOME le conclusioni dell
NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di assise di Caltanisett giudicava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME Bruno COGNOME colpevoli dell’omicidio di NOME COGNOME, commesso a Gela il 9 ottob 1998, ascritto agli imputati ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 110 primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen.
Conseguiva a tali statuizioni la condanna degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME alla pena dell’ergastolo e di NOME COGNOME e NOME COGNOME – riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contes aggravanti – alla pena di trent’anni di reclusione.
L’imputato NOME COGNOME COGNOME inoltre, veniva condannato alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.
Gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME venivano ulteriormente condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali; mentre, il solo NOME COGNOME veni condannato pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
Gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, infine, venivano condannati al risarcimento del danno in favor delle parti civili, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME alle quali veniva riconosciuta una provvisionale provvisoriamente esecuti dell’importo di 50.000,00 euro per ciascuna di esse, oltre alla rifusione spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio.
Con sentenza emessa il 3 maggio 2024 la Corte di assise di appello d Caltanissetta, pronunciandosi sull’appello proposto da NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva, per tutti gli imputati, le circostanze aggra di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 1, cod. pe 61 comma 1, n. 1 c.p., e, per i soli imputati COGNOME e COGNOME, quella di cui a 577, primo comma, n. 3, cod. pen.
Nel resto, la sentenza impugnata veniva confermata.
Conseguiva a tali statuizioni la conferma della pena dell’ergastolo irro agli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME; la riduzione della pena irrogata ad NOME COGNOME a ventuno anni di reclusione; la riduzione della pe irrogata ad NOME COGNOME COGNOME a quattordici anni di reclusione.
GLYPH
Conseguiva, inoltre, a tali statuizioni la condanna degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Conseguiva, infine, a tali statuizioni la condanna degli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME Greco alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalle parti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini che si sono espos emergeva che l’omicidio di NOME COGNOME, deliberato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, era stato eseguito materialmente dallo stesso COGNOME, d NOME COGNOME e da NOME COGNOME COGNOME che lo avevano commesso, a Gela, il 9 ottobre 1988, nel contesto della sfera di operatività della criminalità organ nissena, nel cui ambito maturava la decisione di uccidere la vittima.
L’omicidio, in particolare, avveniva all’interno del Bar RAGIONE_SOCIALE di Gela, ubic in INDIRIZZO gestito dalla persona offesa, NOME COGNOME che, la mattin 9 ottobre 1988, veniva trovato morto all’interno del suo locale da NOME COGNOME un dipendente della vittima.
In questa cornice, deve evidenziarsi che la ricostruzione degli accadimen criminosi traeva origine dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giu NOME COGNOME e NOME COGNOME che, dopo essersi aperti alla collaborazion fornivano indicazioni decisive per individuare gli autori dell’omicidio di NOME COGNOME e il contesto criminale nel quale maturava la decisione di assassin vittima.
Più precisamente, secondo quanto riferito dal collaborante NOME COGNOME, l’omicidio di NOME COGNOME si collocava in un momento di for tensione nell’area di San Cataldo – un paese alle porte di Caltanisset costituiva la concretizzazione del progetto criminoso di NOME COGNOME lungamente coltivato, di vendicarsi dell’assassinio del padre, NOME COGNOME attribuito al gruppo criminale egemonizzato da NOME COGNOME, eseguito il aprile 1982.
Precisava, inoltre, NOME COGNOME che, all’inizio degli anni Ottanta sviluppava una contrapposizione armata tra la fazione di Cosa Nostra di San Cataldo – storicamente egemonizzata dalla famiglia COGNOME – e la consorter criminale guidata da NOME COGNOME alla quale era collegato NOME COGNOME che operava al di fuori delle strategie mafiose. Nel corso di questo scontro assumeva i contorni di una vera e propria faida criminale, venivano assassin per la famiglia mafiosa di San Cataldo, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il C COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
GLYPH
L’omicidio di NOME COGNOME, dunque, pur traendo origine dai propositi vendetta di NOME COGNOME, si inseriva nella faida mafiosa sancataldese, contesto della quale NOME COGNOME precisava di essere venuto a conoscenz della vicenda criminosa in esame da NOME COGNOME. In particolare, durante un cena che era stata organizzata da NOME COGNOME, NOME COGNOME aveva raccontato a NOME COGNOME di essere coinvolto nell’esecuzione dell’omicidio NOME COGNOME, commesso a Gela, unitamente a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME
Successivamente, il collaboratore di giustizia NOME COGNOME aveva ricevuto le confidenze di NOME COGNOME, che gli aveva confermato il resocon fornitogli da NOME COGNOME. Infatti, NOME COGNOME aveva riferit collaborante di avere eseguito materialmente l’omicidio di NOME COGNOME do essere stato autorizzato da NOME COGNOME al quale si era riv personalmente, avvalendosi del supporto logistico di NOME COGNOME COGNOME, un esponente della criminalità organizzata gelese.
Venivano, quindi, esaminate le dichiarazioni accusatorie del collaboratore giustizia NOME COGNOME che inseriva l’omicidio di NOME COGNOME n contrapposizione armata sviluppatasi nell’area di San Cataldo, all’inizio degli Ottanta, tra la famiglia mafiosa locale e il Clan COGNOME, nell’ambito della erano stati uccisi diversi esponenti della criminalità organizzata nissena, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
In questo contesto, il collaboratore di giustizia NOME COGNOME riferiva inizialmente, aveva appreso da NOME COGNOME che NOME COGNOME r E era/ stato autorizzato a uccidere NOME COGNOME dallo stesso COGNOME, al qu COGNOME si era rivolto preventivamente, mosso dal desiderio di vendica l’assassinio del padre, NOME COGNOME, che si era verificato alcuni anni p nell’ambito della “Faida di San Cataldo”.
Le originarie confidenze di NOME COGNOME, in un successivo momento, venivano confermate a NOME COGNOME da NOME COGNOME che ribadiva la riconducibilità dell’omicidio ai suoi propositi di vendetta, maturati a s dell’uccisione del genitore. Il collaboratore di giustizia, inoltre, precisava corso di questi colloqui, apprendeva che nell’esecuzione dell’attentato morta esame erano coinvolti anche gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME il cui contributo si era reso necessario perché l’omicidio era stato eseg Gela.
In questa cornice, i Giudici di merito ritenevano dimostrato il coinvolgimen nell’omicidio di NOME COGNOME degli odierni imputati, precisando però l’assassinio, pur essendo maturato nel contesto della “Faida di San Cataldo” connotava per un movente personalistico, traendo originario dal desiderio
NOME COGNOME di vendicarsi dell’uccisione del padre, NOME COGNOME, avvenu il 17 aprile 1982, diversi anni prima della vicenda delittuosa in esa verificatasi il 9 ottobre 1988. Questa cesura temporale, del resto, corrob l’individuazione di un movente personalistico dell’assassinio di NOME COGNOME che si verificava a distanza di diversi anni dalla fase cruciale della “Faida COGNOME“, che si concludeva con la definitiva affermazione della famiglia mafi locale e il dissolvimento del Clan COGNOME.
Deve, infine, evidenziarsi che la collocazione del movente dell’omicidio NOME COGNOME in una dimensione personalistica, riconducibile ai proposit vendetta maturati da NOME COGNOME nei confronti degli epigoni del disso Clan Cerruto di San Cataldo, comportava la riqualificazione della fattispe originariamente contestata agli odierni imputati, ai sensi degli artt. 61, comma, n. 1, 110, 112, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen.
Conseguiva, infatti, a tale inquadramento dell’attentato mortale commess in danno di NOME COGNOME l’esclusione, per tutti gli imputati, delle circ aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. cod. pen., e, per i soli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, del circostanza aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. stessa esclusione dell’aggravante della premeditazione si inseriva nel cont personalistico della vicenda omicidiaria, atteso che, non essendo s dimostrato il collegamento dell’assassinio alle dinamiche tipiche di Cosa Nostra, non si riteneva di potere individuare, in assenza di elementi probatori specif preciso momento in cui NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati coinvolti da NOME COGNOME nell’esecuzione dell’agguato.
Occorre aggiungere che tale, articolata, esclusione circostanziale, sul p del disvalore dei fatti di reato oggetto di contestazione processuale trattamento sanzionatorio irrogato, assumeva un rilievo ancora maggiore ne confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME ai quali, già ne giudizio di primo grado, erano state riconosciute le circostanze attenu generiche
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli impu NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano condannati alle pene di cui in premessa.
Avverso questa sentenza gli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre da partitamente conto.
3.1. L’imputato NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 187, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di a di appello di Caltanissetta aveva fondato la declaratoria di responsabili NOME COGNOME relativamente all’omicidio di NOME COGNOME sul dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decis censurata, non convergevano sulla posizione dell’imputato ed erano smentit dalle emergenze probatorie.
Si deduceva, in proposito, che la Corte di assise di appello di Caltaniss non aveva tenuto conto della circolarità delle accuse fornite dai collaborato giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, provenendo tali propalazioni dalla stessa fonte di conoscenza, rappresent dalle confidenze ricevute da NOME COGNOME, che erano state recepi acriticamente, senza il compimento di alcuna verifica sulle modalità con cui dichiarazioni dell’imputato erano state acquisite.
Si deduceva, al contempo, che la Corte territoriale non aveva compiuto un vaglio adeguato sull’attendibilità delle accuse rese dal collaboratore di gi NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME atteso che il propalante dopo essersi aperto alla collaborazione, nel corso dei suoi primi ci interrogatori, non aveva mai fornito alcuna indicazione sulle dinamic dell’omicidio di NOME COGNOME esprimendo una progressione accusatori oggettivamente incompatibile con il giudizio positivo espresso nella senten impugnata.
Analogo giudizio di inattendibilità doveva essere espresso per dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME reso evidente dal che il propalante aveva coinvolto nell’omicidio di NOME COGNOME il responsa della famiglia mafiosa gelese dell’epoca, NOME COGNOME la cui posizione stata archiviata nel corso delle indagini preliminari, non essendo stati acq elementi probatori che riscontrassero le accuse del collaborante.
Si deduceva, infine, che la Corte di merito, nel confermare il giudizi colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME dalla Corte di primo grado, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni di un altro collaborator giustizia, NOME COGNOME che aveva riferito del disappunto di NOME COGNOME, reggente della omonima famiglia mafiosa gelese, perché era stato commesso un omicidio nel suo territorio di riferimento senza l’autorizzazione d
responsabili della stessa consorteria, rappresentati dallo stesso NOME e da NOME COGNOME.
3.1.1. Queste argomentazioni venivano richiamate e ribadite nelle memorie di replica depositate dall’avv. NOME COGNOME con cui si evidenziava ulterio che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME non convergevano nei confronti di NOME COGNOME presentando contraddizioni insanabili, che erano state segnalate nell’at appello, con le quali la Corte di assise di appello di Caltanissetta non confrontata.
Si ribadiva, al contempo, l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatori dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME che, come già evidenziato nell’at impugnazione originario, aveva coinvolto nella commissione dell’omicidio d NOME COGNOME il responsabile della famiglia mafiosa gelese dell’epoca, NOME COGNOME la cui posizione era stata archiviata, con decreto emesso dal Giu per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 27 marzo 2 allegato, ai fini dell’autosufficienza, alle memorie di replica.
3.1.2. GLYPH Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
3.2. L’imputato NOME COGNOME a mezzo dell’avv. dell’avv. NOME COGNOME dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando due censu difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vi di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 533, comma cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fon giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di NOME COGNOME per l’omici di NOME COGNOME sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaborato giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME le cui propalazioni, al contrario di qu affermato nella decisione censurata, che non si era confrontata con le stringenti critiche difensive, non convergevano sulla posizione processu dell’imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie.
Si deduceva, in proposito, che la Corte di merito non aveva compiuto una verifica congrua sull’attendibilità delle accuse rese dal collaboratore di gi NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, che erano inficiate dall progressione criminosa delle sue dichiarazioni, rese evidenti dalla circost che, nella fase iniziale della sua collaborazione, il propalante non aveva f alcuna indicazione sulla guerra di mafia di San Cataldo e sull’omicidio NOME COGNOME, nonostante appartenesse alla cellula mafiosa dello stesso cen nisseno. L’inattendibilità del collaborante NOME COGNOME del resto, costit un dato processuale incontroverso ed era ulteriormente attestata dai s
rapporti ambigui e mai chiariti con alcuni esponenti del SISDE, sui quali, a f delle specifiche censure difensive, la decisione in esame non si era in alcun confrontata.
Analoghe censure venivano espresse a proposito del vaglio di attendibili compiuto dalla Corte di merito in ordine all’attendibilità delle accuse re collaboratore di giustizia NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME le dichiarazioni erano inficiate dalle contradizioni insanabili esistenti tr propalazioni e quelle di NOME COGNOME che traevano origine dalla diver provenienza criminale dei due collaboranti e non potevano ritenersi superabi anche tenuto conto delle critiche difensive avanzate dai difensori del ricor nel giudizio di secondo grado, con le quali la decisione impugnata non si confrontata. Queste contraddizioni, del resto, erano rese evidenti d circostanza, incontroversa, che NOME COGNOME collocava l’omicidio di NOME COGNOME nel 1989 e non nel 1988, inserendolo nel contesto delle dinamiche del criminalità organizzata gelese, in un ambito del tutto differente da quello re alla “Faida di San Cataldo”, sviluppatasi all’inizio degli anni Ottanta, nel l’assassinio era maturato.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con doglianza precedente, si deducevano la violazione di legge e il vizi motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello Caltanissetta ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME nonostante costituisse un da incontrovertibile quello del risentimento maturato dal propalante nei confro dell’imputato, nel contesto delle dinamiche della famiglia mafiosa di San Catal comprovato dagli esiti del processo “Gammino”, nel quale l’imputato era stat assolto nonostante le accuse del propalante.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
3.3. L’imputato NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vi di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appe di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza di NOME COGNOME relativamente all’omicidio di NOME COGNOME sulle dichiarazioni accusatorie dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME le cui propalazion contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, non convergevano sulla posizione processuale dell’imputato ed erano connotate da genericità, consentendo di definire con precisione il ruolo concorsuale svolto dal ricorre
nell’esecuzione dell’assassinio e il momento in cui lo stesso era stato coi nella progettazione dell’attentato.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di ass di appello di Caltanissetta, nel confermare il giudizio di colpevolezza di NOME Palermo, espresso dalla Corte di assise di Caltanissetta, dato esaustivo c delle contraddizioni insanabili esistenti tra le dichiarazioni accusatorie r collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME che collocavano l’omicid in esame in due contesti criminali differenti e incompatibili, rappresentati guerra di mafia di San Cataldo sviluppatasi all’inizio degli anni Ottanta, primo propalante, dalle fibrillazioni interne alla criminalità organizzata g per il secondo propalante.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il viz motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di collega funzionalmente l’agguato mortale commesso in danno di NOME COGNOME a quello commesso in danno di NOME COGNOME pur risultando entrambi gli omicidi inseriti nella “Faida di San Cataldo”. Il disconoscimento di tale incontroverso, collegamento consortile non aveva consentito di ritenere i fatti di reato unificati dal vincolo della continuazione e non aveva permess irrogare ad NOME COGNOME una pena mitigata dagli effetti dosimetrici previ dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.
3.3.1. Questi argomenti difensivi venivano richiamati e ribadit4 nei moti nuovi depositati dall’avv. NOME COGNOME con cui si evidenziava ulteriorment le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME NOME COGNOME non convergevano nei confronti di NOME COGNOME presentando contraddizioni insanabili, che erano statst segnalate nei motivi di ap dell’imputato, riguardanti il ruolo svolto dal ricorrente nell’organizz dell’agguato e il movente dell’omicidio.
Si ribadiva, al contempo, in linea con quanto sostenuto nel terzo moti dell’atto di impugnazione originario, che la Corte di assise di appel Caltanissetta non si era confrontata con la richiesta di riconoscere il vincolo continuazione esterna tra i fatti di reato oggetto di vaglio e quelli giudi processo per l’omicidio di NOME COGNOME, definito con sentenza irrevocabil nonostante fosse pacifico che entrambe le vicende criminose si inserissero in unico scenario criminale, rappresentato dalla “Faida di San Cataldo”, sviluppat all’inizio degli anni Ottanta nella cittadina nissena.
3.3.2. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
3.4. Infine, l’imputato NOME COGNOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vi di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 533, comma cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fon giudizio di colpevolezza di NOME COGNOME COGNOME relativamente all’esecuzion dell’omicidio di NOME COGNOME sulle dichiarazioni accusatorie res collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME le cui propalazioni contrario di quanto affermato nella decisione censurata, che non si confrontata con le critiche difensive introdotte nel giudizio di secondo grado, convergevano sulla posizione processuale dell’imputato, il cui ruolo concorsu non risultava definitivo dalle dichiarazioni, assolutamente generiche, dei propalanti.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territor fondato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie r collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME su una adeguata ricostruzione del loro narrato, omettendo d valutare i contrasti insanabili esistenti tra le due propalgzion . 91 ‘ analiticamente evidenziate nei motivi di appello – e disattendui i parametri spontaneità, della coerenza, della costanza e della precisione, indispensabili ritenere provate le accuse in questione.
3.4.1. Queste argomentazioni difensive venivano integrate dai motivi nuovi depositati dall’avv. NOME COGNOME con cui si deduceva la violazione di legge sentenza impugnata, in riferimento all’art. 157 cod. pen., conseguente al f che il reato contestato ad NOME COGNOME COGNOME per effetto del riconoscimen riconosciute le attenuanti generiche e dell’esclusione delle circos aggravanti, doveva ritenersi prescritto decorsi ventuno anni dai fatti di avvenuti il 9 ottobre 1988.
3.4.2. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dagli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME devono, a mezzo dei rispettivi difensori, devono essere esaminati separatamente.
In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspett censura della motivazione della sentenza impugnata comuni a tutti gli att impugnazione, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici questa Corte.
2.1. In questa cornice, la prima questione ermeneutica di carattere comun sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda i principi gener vigenti in materia di chiamate in correità o in reità acquisite nel pr procedimento penale, concernenti le dichiarazioni accusatorie rese d collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME che costituiscono nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici merito nei confronti degli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME
In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di di affermato nell’ultimo, anche se non recente, arresto giurisprudenziale d Sezioni Unite, applicabile nei confronti delle dichiarazioni accusatorie res collaboratori di giustizia esaminati nel presente procedimento pena riconducibile a Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, R 255145 – 01, in cui si afferma: «Nella valutazione della chiamata in correità reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri este verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggett sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraver passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichia e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariam non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassa sequenza logico-temporale».
Questo orientamento ermeneutico, com’è noto, si inserisce in un filon giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il se principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiv sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l’uno aspet influenza necessariamente l’altro, al giudice è imposta una considerazi unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenz elementi incerti in ordine all’attendibilità del racconto, egli non può esimer vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processua in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiara
GLYPH
suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 115 del 13/03/2007, COGNOME, Rv. 236151 – 01; si vedano, in senso sostanzialmen conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276676 – 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 de 16/02/1999, COGNOME, Rv. 244541 – 01).
In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto cont nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali ind nell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai cr di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che l credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazion conformemente all’espressa previsione del primo comma dello stesso articolo 192, dell’obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intende come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazi oggetto di vaglio giurisdizionale.
Tale arresto giurisprudenziale, a ben vedere, si colloca nel solco d orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, risalente a Sez. n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465 – 01, nel quale si evidenziava ch ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discute metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che esser quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal passato, dai rapporti personali con l’accusato, dalla genesi remota e pross delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; d valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propa fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, spontaneità delle accuse; dalla verifica esterna dell’attendibilità dichiarazione accusatoria resa nei confronti dell’accusato, effettuata attra l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idon attestarne la veridicità.
Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisat dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica deve svilupparsi rigidamente – essendo espressione di un giudizio unitar omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate -, senso che la valutazione dei vari passaggi non deve muoversi lungo line separate, in quanto la credibilità del dichiarante e l’attendibilità del suo r influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra pro dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai crite
epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell’ 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga (tra le altre, Sez. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270367 – 01; Sez. 6, n. 47304 de 12/11/2015, Messina, Rv. 265355 – 01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, COGNOME, Rv. 248713 – 01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archess Rv. 213446 – 01).
Alla luce di questi principi, le doglianze proposte dai difensori degli od ricorrenti, con riferimento al vaglio giurisdizionale delle propalazion collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, pur nella varietà d prospettazioni che le caratterizzano, si muovono in una direzione esattamen inversa a quella prefigurata da questa Corte, tendente a parcellizzare i s segmenti dichiarativi di tali propalanti, prospettando un’operazion ermeneutica processuale irrispettosa del compendio probatorio acquisito incompatibile con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20804 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, cit.).
Quanto, infine, alla tipologia e all’oggetto dei riscontri probato genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell’art. 192, com cod. proc. pen. legittima l’interpretazione secondo cui, in questo ambito, v principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma og altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al proce penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/201 dep. 2013, COGNOME, cit.).
Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in rei un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura r da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in t analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le propalazioni collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, pu estraneo alle dichiarazioni accusatorie che devono essere riscontrate, può ess legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà es vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l’attendibilità intrinseca d singola dichiarazione accusatoria e la sua attitudine a fungere da risc estrinseco di quella – ovvero di quelle – che lo stesso giudice ritenga di p fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della pro
decisione sfavorevole all’imputato (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 201 COGNOME, cit.).
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, ormai definitivament consolidati, da oltre un decennio, occorre esaminare le dichiarazioni accusat acquisite in relazione all’ipotesi delittuosa contestata agli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME in relazione all’omicidio di NOME COGNOME allo scopo di vagliare la correttezza del pe argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta – in sintonia con le conclusioni poste a fondamento della decisione di primo grad nei termini di cui si dirà più avanti – nel valutare le propalazioni dei colla di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME che costituiscono il nucleo probator essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti degli odi ricorrenti.
2.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi, invece, concerne il decorso dei termini prescrizionali reato oggetto di contestazione, riguardante l’omicidio di NOME COGNOME commesso a Gela il 9 ottobre 1998, originariamente ascritto agli imputa NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 110, 112, primo comma, n. 1, 575 577, primo comma, n. 3, cod. pen.
Occorre premettere che tale questione non riguarda, se non in termin generali, la posizione degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME condannati all’ergastolo nei giudizio di merito, ma quella degli imputati Ang Palermo e NOME COGNOME COGNOME
Occorre, in proposito, evidenziare che, nel giudizio di primo grado, a imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, come contestate ex artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.
Nel giudizio di secondo grado, invece, venivano escluse per tutti gli imputa le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, p comma, n. 1, cod. pen., e, per i soli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, la circostanza aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n. 3, c pen.
Ne discende che, per gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’omicidio di NOME COGNOME risultando contestato nella forma aggravata da premeditazione, ai sensi dell’art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., ris imprescrittibile.
Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266329 – 01, secondo cui «Il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima modifica dell’art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenu dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez. U, n. 19 del 24/09/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266329-01).
A conclusioni differenti, invece, deve giungersi per gli imputati Ang Palermo e NOME COGNOME COGNOME per i quali l’omicidio di NOME COGNOME risultan commesso il 9 ottobre 1988 ed essendo ascritto senza le aggravant originariamente contestate, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., soggiace alla discipli antecedente alla riforma dell’art. 157 cod. pen. da parte dell’art. 6 dicembre 2005, n. 251, che impone di ritenere prescritto il reato contestato.
Osserva il Collegio che il decorso dei termini prescrizionali, relativame all’omicidio in esame, discende dal fatto che < il reato contestato soggiace alla previgente disciplina, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 2 2005.
Ne discende che, trattandosi di fatti di reato commesso nel 1988, de essere applicata la disciplina normativa più favorevole in tema di prescrizi che è quella vigente all'epoca dei fatti, relativa all'originario art. 157 c che prevedeva, per i reati puniti con la reclusione non inferiore a ventiqu anni, il termine prescrizionale di venti anni, aumentabile fino a trent'an effetto delle eventuali interruzioni.
Tuttavia, nel caso di specie, non vi è stata alcuna interruzione dei termi prescrizione, essendo l'unico atto interruttivo, rappresentato dall'ordinan custodia cautelare in carcere adottata nel presente procedimento dal Giudice p le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 9 aprile 2019, com dopo il decorso della prescrizione, maturato nel 2008, tenuto conto di qua previsto dall'art. 157, primo comma, n. 1, cod. pen. nella formulazi precedente l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005.
Né è possibile fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale ch affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'erga prescindere dalla data di commissione del reato, atteso che tale opzi ermeneutica postula l'astratta punibilità del reato con la pena dell'ergastolo nel caso di specie, non può ipotizzarsi per effetto dell'esclusione delle aggr di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, pri comma, n. 3, cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di di affermato da Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408 – 01, second
cui: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con l dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da p della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggr siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparaz alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254 – 01).
Ne discende conclusivamente che i termini prescrizionali per l'omicidio NOME COGNOME relativamente alla posizione degli imputati NOME COGNOME NOME NOME COGNOME erano già ampiamenti decorsi prima dell'emissione della sentenza di primo grado, pronunciata dalla Corte di assise di Caltanissetta novembre 2022.
Fatta questa indispensabile premessa, occorre passare a considerare singoli ricorsi, prendendo le mosse da quello proposto dall'imputato NOME COGNOME a mezzo dell'avv. NOME COGNOME articolato promiscuamente in un unic motivo, che veniva integrato dalle memorie di replica depositate dallo ste difensore.
Con questa censura difensiva, in particolare, si deducevano la violazione legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto la Corte di assise di appello di Caltanissetta aveva fondato il giudi colpevolezza di NOME COGNOME relativamente all'omicidio di NOME COGNOME sulle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME NOME COGNOME le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decis censurata, non convergevano sulla posizione dell'imputato ed erano smentit dalle emergenze probatorie.
Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabi formulato nei confronti di NOME COGNOME trae origine dalle dichiarazio accusatorie rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia NOME Leonardo COGNOME.
Quanto, in particolare, alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME occor premettere che questo collaboratore di giustizia proveniva dalla famiglia mafio di San Cataldo e, nel presente procedimento, veniva sentito nelle udienze del aprile 2021 e dell'Il giugno 2021, celebrate davanti alla Corte di assi Caltanissetta.
Nel corso del suo, articolato, esame, richiamato nelle pagine 17-21 del sentenza impugnata, il collaboratore di giustizia effettuava una chiamata in r indiretta nei confronti di NOME COGNOME, riferendo che l'omicidio di NOME COGNOME si inseriva nella "Faida di San Cataldo", sviluppatasi all'inizio deg
Ottanta, tra la famiglia mafiosa locale e il gruppo criminale egemonizzato NOME COGNOME.
In questo contesto, il collaborante NOME COGNOME riferiva che, occasione di una cena organizzata da NOME COGNOME, NOME COGNOME gli aveva raccontato di essere coinvolto nell'omicidio di NOME COGNOME, che era eseguito a Gela, unitamente a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME COGNOME un esponente della criminalità organizzata gelese.
Successivamente, le confidenze ricevute da NOME COGNOME erano state confermate a NOME COGNOME da NOME COGNOME che gli aveva riferito di avere eseguito personalmente l'omicidio di NOME COGNOME dopo essere sta autorizzato da NOME COGNOME, al quale si era rivolto prima di organizza l'attentato, avvalendosi, per realizzare l'agguato, dell'apporto di NOME COGNOME.
Quanto al movente dell'omicidio, il collaboratore di giustizia riferiva l'assassinio si inseriva nella contrapposizione armata, che si registrava all dei fatti, tra la cellula di Cosa Nostra sancataldese e il gruppo criminale guidato da NOME COGNOME, al quale era collegato NOME COGNOME che operava al fuori delle dinamiche e delle strategie mafiose.
Il collaborante NOME COGNOME inoltre, collocava perfettamente l'omicidi di NOME COGNOME nella "Faida di San Cataldo", aggiungendo che, nello stes contesto conflittuale e nel medesimo arco temporale, collocato tra il 1981 prima metà del 1982, erano stati uccisi NOME COGNOME e NOME COGNOME qua esponenti della famiglia mafiosa locale, NOME COGNOME e NOME COGNOME qua esponenti del Clan COGNOME.
Tuttavia, l'assassinio di NOME COGNOME, pur inserendosi nel contest fibrillazione criminale sviluppatosi a seguito della "Faida di San Cataldo", all' degli anni Ottanta, si caratterizzava per un movente autonomo, collega all'intenzione di NOME COGNOME di vendicarsi dell'omicidio del padre, NOME COGNOME tanto è vero che, pur avendo NOME COGNOME – chiamato dal collaborante "COGNOME" – autorizzato l'esecuzione dell'agguato, all'operaz criminosa era rimasta estranea la famiglia mafiosa sancataldese. Si ritiene proposito, opportuno richiamare il passaggio delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME all'udienza del 30 aprile 2021, svoltasi davanti alla Corte di assi Caltanissetta, richiamate a pagina 19 della sentenza impugnata, in cui collaboratore di giustizia affermava: «COGNOME, NOME COGNOME sì, ma NOME COGNOME… per lui… forse manco lo conosceva a questo qua. Il problema è che gli ha dato il permesso perché lui glie l'ha chiesto e l'h fatto ».
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME occorre premettere che questo collaboratore di giustizia, nel pres procedimento, veniva sentito nelle udienze del 9 ottobre 2020 e del 4 dicemb 2020, svolte davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, fornendo ricostruzione degli accadimenti criminosi convergente con quella di NOME COGNOME
Nel corso del suo esame, richiamato nelle pagine 17-21 del provvedimento censurato, il collaboratore di giustizia NOME COGNOME effettuava una chiamata in diretta nei confronti di NOME COGNOME affermando di avere appreso, occasione di colloqui svolti in epoche diverse, dell'omicidio di NOME COGNOME NOME COGNOME e da NOME COGNOME.
In questo contesto, il propalante aveva appreso che NOME COGNOME si e fatto autorizzare da NOME COGNOME per uccidere NOME COGNOME allo scopo vendicare l'assassinio del padre, NOME COGNOME. Si ritiene, in proposito, richiamare il passaggio delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nel giudizio di p grado, all'udienza del 9 ottobre 2020, richiamate a pagina 20 della sente impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava: «Me ne ha parlato NOME COGNOME ma anche NOME COGNOME. COGNOME COGNOME me ne ha parlato prima, cioè dopo l'omicidio. Dopo che è avvenuto questo omicidio, mentre COGNOME ne ha parlato in carcere da lì a Caltanissetta nel '93».
Il collaboratore di giustizia, inoltre, precisava che l'omicidio di NOME COGNOME era stato eseguito personalmente da NOME COGNOME, all'apert dell'esercizio commerciale gelese della vittima, aggiungendo che avevano preso parte alla fase esecutiva dell'agguato anche NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME.
Il collaborante NOME COGNOME infine, inseriva l'omicidio di NOME COGNOME n contrapposizione armata che, in quel periodo, si era verificata tra la fam mafiosa di San Cataldo e il sodalizio criminale egemonizzato da NOME COGNOME, definito come un gruppo di "selvaggi", fornendo un'indicazione su movente dell'attentato mortale sostanzialmente analogo a quello fornito NOME COGNOME. Entrambi i collaboratori di giustizia, infatti, collegava propositi di vendetta lungamente covati da NOME COGNOME per l'uccisione d padre, NOME COGNOME, alla "Faida di San Cataldo", sviluppatasi all'inizio d anni Ottanta nel centro nisseno, nel corso della quale, tra gli altri, assassinato il genitore dello stesso imputato.
3.1. In questa cornice, prive di rilievo appaiono le censure difensive rel ai contrasti riscontrati tra le dichiarazioni accusatorie rese nei confr NOME COGNOME dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME
sulla cui rilevanza probatoria, per le ragioni esposte nel paragrafo 3, possibile nutrire dubbi di sorta.
Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logico-processuali valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da uno o collaboratori di giustizia, per cui la loro attendibilità, anche se negata parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano a verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di n estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutati delle propalazioni acquisite nel giudizio di merito. Si tratta, allora, di ri legittimità di un'operazione di ermeneutica processuale che, laddo correttamente eseguita dai giudici di merito, come nel caso in esame, contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non può es censurata, sul piano motivazionale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Non può, in proposito, non rilevarsi che i collaboranti NOME COGNOME NOME COGNOME fornivano una ricostruzione degli accadimenti criminosi che, nel130 . 604' ( J' 43 nucleo essenziale – rappresentato dal coinvolgimento di NOME COGNOME nella fase organizzativa dell'attentato mortale, per effetto dell'autorizzazione for NOME COGNOME di vendicare l'uccisione del padre, NOME COGNOME, avvenuta nel corso della "Faida di San Cataldo"i . deve ritenersi corroborata dal compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, su cui la Corte di assis appello di Caltanissetta si soffermava in termini ineccepibili e rispetto parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare (Sez n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marin cit.).
I collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, infatti, incorrendo in alcune incongruità dichiarative, peraltro non decisive, anche ten conto del fatto che – oltre a provenire da due famiglie mafiose differenti, q di San Cataldo, per Messina, quella di Vallelunga Pratameno, per Vara – no avevano partecipato personalmente all'omicidio di NOME COGNOME e riferivan dell'assassinio, commesso a Gela il 9 ottobre 1988, a distanza di diversi dalla sua esecuzione, ricostruivano gli eventi criminosi in termini intrinsecam attendibili ed estrinsecamente convergenti sulla posizione concorsuale NOME COGNOME.
Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello Caltanissetta, dunque, appare pienamente rispettoso della giurisprudenza legittimità consolidatasi in tema di frazionabilità delle propalazion collaboratori di giustizia, dovendosi, in proposito, richiamare il principio di affermato da Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 – 01, in cui
tra l'altro, si evidenziava che «è legittima la valutazione frazionat dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto qua fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazi degli autori materiali dei singoli reati».
In questa, incontroversa, cornice ermeneutica, non assume un riliev decisivo il riferimento al coinvolgimento di NOME COGNOME nella deliberativa dell'omicidio di NOME COGNOME, effettuato da NOME COGNOME in ra del fatto che tale richiamo non smentisce la frazione del racconto rela all'autorizzazione fornita da NOME COGNOME e NOME COGNOME Non può, infatti, non rilevarsi che sulle modalità con cui NOME COGNOME era s coinvolto nell'omicidio in esame, le propalazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME appaiono perfettamente sovrapponibili e non sono smentite dal riferimento ritenuto privo di riscontro probatorio, al coinvolgimento di NOME COGNOME nell'attentato.
Invero, le posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel contest delle strategie operative di Cosa Nostra riguardanti l'area nissena, non potevano ritenersi contrapposte, come evidenziato nel passaggio argomentativo esplicita nelle pagine 32 e 33 della decisione impugnata, in cui si evidenziava «indiscutibilmente – secondo quanto emerso dalle numerose sentenze ch hanno ricostruito la genesi ed il progressivo consolidarsi della famiglia maf gelese sotto il benestare COGNOME NOME – COGNOME NOME è stato, insie ad NOME NOME, uomo d'onore di spicco della famiglia gelese, la cui stor criminale si dipana invero attraverso un alternarsi nella stessa re della famiglia tra uomini dei due gruppi ». Senza considerare, per altro che lo stesso NOME COGNOME riferiva che «Terminio aveva potuto agire in quan autorizzato da Madonia, "perché il rappresentante provinciale doveva saperlo , precisando quanto ad NOME COGNOME che è lo stesso era "un element spicco della famiglia di Gela", e che in quel periodo all'interno della famigli vi erano "cariche specifiche" ».
3.2. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dall'avv. NOME COGNOME nell'inte dell'imputato NOME COGNOME, così come integrato dalle memorie di replica depositate dallo stesso difensore.
Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il ricor proposto dall'imputato NOME COGNOME a mezzo dell'avv. NOME COGNOME dell'avv. NOME COGNOME che veniva articolato in due censure difensive.
4.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sent impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fonda giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di NOME COGNOME relativamen all'omicidio di NOME COGNOME sulle dichiarazioni accusatorie res collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME le cui propalazioni contrario di quanto affermato nella decisione censurata, non convergevano sul posizione processuale dell'imputato ed erano smentite dalle emergenz probatorie.
Occorre, ancora una volta, ribadire, in linea con quanto si è afferm nell'esaminare la posizione processuale di NOME COGNOME, nei paragrafi 3 3.1, che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confr di NOME COGNOME trae origine dalle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti nel giudizio di primo grado, dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Quanto, in particolare, alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giumim 1-~Ede , Messina, deve evidenziarsi ene,iii C-13f5ú b1.1U ebdMe< che si svolgeva nelle udienze del 30 aprile 2021 e dell'Il giugno 2021, celebrate davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, il propalante effettua chiamata in reità diretta nei confronti di NOME COGNOME, precisando l'omicidio di NOME COGNOME si inseriva nella "Faida di San Cataldo", sull dinamiche ci si è diffusamente soffermati.
In questa cornice, NOME COGNOME riferiva che NOME COGNOME, durante una cena organizzata da NOME COGNOME, gli aveva raccontato di esse coinvolto nell'omicidio di NOME COGNOME, che aveva commesso insieme a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME. Si ritiene, in proposito, utile richiamare passaggio delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME all'udienza del 30 apr 2021, celebrata davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, richiamate a p 20 della decisione impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava «ne aveva sentito parlare direttamente da Palermo COGNOME in occasione una cena insieme a NOME COGNOME (NOME COGNOME), nel corso della quale i Palermo aveva raccontato "tutto il film di COGNOME". In particolare, COGNOME aveva raccontato di sentirsi "tradito" da COGNOME al quale ave fatto "un favore a Gela". Successivamente aveva saputo che il "favore" ricevu dal COGNOME era da riferire all'omicidio del COGNOME, avendone avuta confe proprio dal COGNOME il quale gli aveva detto, nell'occasione, che si "era por anche il Greco ».
Le iniziali confidenze di NOME COGNOME dunque, erano state confermate a NOME COGNOME da NOME COGNOME che gli aveva riferito di avere eseguit
l'omicidio di NOME COGNOME dopo essere stato autorizzato da NOME COGNOME nei termini che si sono già esposti nel valutare la posizione processuale stesso COGNOME, nel paragrafo 3, avvalendosi della collaborazione di NOME COGNOME.
Quanto al movente dell'omicidio, NOME COGNOME come si è detto, nell'esaminare la posizione di NOME COGNOME, inseriva l'omicidio nella "Fa di San Cataldo", che, però, traeva origine dal desiderio di NOME COGNOME vendicare l'assassinio del padre, NOME COGNOME, attribuito agli esponent contrapposto NOME COGNOME.
Quanto, invece, alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborator giustizia NOME COGNOME rese nelle udienze del giudizio di primo grado, svolt ottobre 2020 e il 4 dicembre 2020, anch'esse vagliate in relazione alla posiz di NOME COGNOME, deve evidenziarsi che, nel corso del suo esame, anch questo propalante effettuava una chiamata in reità diretta nei confront NOME COGNOME.
Il collaboratore di giustizia, in particolare, affermava che, nel co colloqui intrattenuti in occasioni differenti, aveva appreso dell'omicidio in da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, venendo a sapere che il primo dei due imputati aveva autorizzato il correo a eseguire l'assassinio di NOME COGNOME.
Il collaborante NOME COGNOME aggiungeva che l'assassinio era stato esegu materialmente da NOME COGNOME presso il locale pubblico di NOME COGNOME il Bar INDIRIZZO di Gela -, aggiungendo che avevano preso parte all'attentato mort anche NOME COGNOME e NOME COGNOME. Si ritiene, in proposito, opportuno richiamare il passaggio delle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME all'udienza del 9 ottobre 2020, svoltasi davanti alla Corte di ass Caltanissetta, richiamate a pagina 20 della decisione impugnata, in cu collaboratore di giustizia affermava che NOME COGNOME gli aveva «detto c aveva commesso l'omicidio, e si esaltava per il modo come aveva eseguito l'omicidio, anche perché era uno affidabile, diciamo di grande capacità, co anche il padre per questi fatti criminosi. E mi ha detto che ha preso di sor la vittima che erano al bar, dentro il bar di mattina presto… all' dell'esercizio commerciale ».
Il collaborante NOME COGNOME, infine, inseriva l'omicidio di NOME COGNOME conflitto mafioso verificatosi a San Cataldo all'inizio degli anni Ottanta, di c già detto nel paragrafo 3, al quale, ancora una volta, si rinvia, pur precis in linea con quanto affermato da NOME COGNOME – che NOME COGNOME si era determinato a uccidere NOME COGNOME per vendicarsi della morte del padr verificatasi alcuni anni prima.
In questa cornice probatoria, non può non ribadirsi, ancora una volta, che dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME NOME COGNOME nel presente procedimento appaiono pienamente convergenti, sia sotto il profilo del coinvolgimento di NOME COGNOME nell'organizzazione dell'omici di NOME COGNOME, sia sotto il profilo del movente sottostante alla decisi uccidere la vittima, collegato ai propositi di vendetta dell'imputato.
Pertanto, le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appel Caltanissetta, a proposito dell'attendibilità delle dichiarazioni r collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell'imput NOME COGNOME appaiono congrue sul piano logico-processuale e conformi ai parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, ai quali si deve rinv ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1 del 21/10/1992, Marino, cit.).
4.1.1. In questa cornice, non può non rilevarsi ulteriormente che, essendo riscontrabili talune discrasie nelle dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME e NOME COGNOME, passate analiticamente in rassegna nel paragraf precedente, la Corte di assise di appello di Caltanissetta riso adeguatamente tali contraddizioni, correlando le propalazioni tra lor rappresentando che, nel loro nucleo essenziale, convergente sul ruolo svolto NOME COGNOME nell'omicidio di NOME COGNOME, le accuse dei collaboratori giustizia risultavano pienamente sovrapponibili. Non può, del resto, non rilev come già detto a proposito delle analoghe accuse rivolte a COGNOME, che dichiarazioni rese dai collaboranti COGNOME e COGNOME intervenivano a distanza diversi anni dagli eventi criminosi, accaduti, a Gela, il 9 ottobre 1988.
Veniva, in questo modo, recepito nel rispetto delle emergenze probatorie l'orientamento ermeneutico, al quale ci si è già riferiti nel paragrafo 3.1 rinvia, risalente nel tempo e ormai definitivamente consolidato, secondo cui, le dichiarazioni accusatorie rese da chiamanti in correità o in reità, è «s ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non n coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una p dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904 01).
Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio diritto affermato, in epoca sostanzialmente coeva, da Sez. 2, n. 10469 22/03/1996, Arena, Rv. 206491 – 01, secondo cui: «Il principio della scindibil delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona imputata in u
procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della l credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valuta che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso oppos favorevole all'accusa, onde che se l'esistenza di riscontri relativi ad un re suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato no si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in co reità risulti confortata "aliunde"».
Non può, pertanto, non ribadirsi, che, nelle ipotesi di chiamate in corre in reità effettuate da uno o più collaboratori di giustizia, è certamente con la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative a una part narrato, quando i fatti descritti dai propalanti, in tutto o in parte, si rif episodi che non sono appresi direttamente dai dichiaranti, ma in conseguenz delle confidenze ricevute da altri soggetti, in termini analoghi a quan verificava per le accuse rivolte da NOME COGNOME e NOME COGNOME a Catald Terminio.
Naturalmente, il procedimento di valutazione frazionata postul l'individuazione del nucleo essenziale delle dichiarazioni accusatorie oggett vaglio, sul quale deve concentrarsi il giudizio di credibilità soggett attendibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca del narrato dei propa cui il giudice di merito si deve soffermare analiticamente – in termini analo quanto effettuato dalla Corte di merito con riferimento alla posizione di COGNOME -, non essendo ammissibile, a sostegno del giudizio positivo frazionabilità, il ricorso a formule di stile o ad affermazioni di con assertivo.
4.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza de primo motivo di ricorso.
4.2. Dall'infondatezza del primo motivo discende l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precede con cui si si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltaniss ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME confronti di NOME COGNOME nonostante costituisse un dato incontrovertib quello del risentimento maturato dal propalante nei confronti dell'imputato, contesto delle dinamiche della famiglia mafiosa di San Cataldo, comprovato dagl esiti del processo "Gammino", nel quale l'imputato era stato assolto nonosta le accuse del propalante.
Le censure difensive, invero, postulano una rivalutazione del giudizio attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giu
NOME COGNOME che, unitamente alle propalazioni di NOME COGNOME, costituiscono nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di COGNOME nei giudizi di merito, che, come si è detto più volte, venivano vagl nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, COGNOME, cit.; Sez. U, n. 1653 21/10/1992, Marino, cit.).
Senza considerare, per altro verso, che le dichiarazioni accusatori NOME COGNOME, peraltro pienamente convergenti a quelle di NOME COGNOME, non venivano valutate isolatamente, ma in correlazione con il residuo compendi probatorio, su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 4.1 e 4. quali si deve rinviare per comprendere le ragioni che inducono a riten destituita di fondamento la censura difensiva in esame.
I riferimenti difensivi all'esito del processo "Gammino", in ogni caso, appaiono utili a disarticolare il percorso argomentativo effettuato dalla Cor merito per giustificare il giudizio di complessiva attendibilità delle dichia accusatorie rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, che appare fondato su argomentazioni ineccepibili.
Né su tale specifico passaggio argomentativo, riguardante l'esito processo "Gammino", le conclusioni alle quali perveniva la Corte territori appaiono censurabili sul piano logico-processuale, affermandosi nelle pagine 26 27 della sentenza impugnata: «Non è possibile, in particolare, desumere alc elemento in grado di disarticolare il positivo giudizio di attendibilità espre giudici di prime cure relativamente alle dichiarazioni del medesimo collaborato Messina dall'assoluzione per l'omicidio in danno di COGNOME, intervenuta favore dell'imputato NOME COGNOME in quanto tale pronuncia, che pure atto dell'esistenza di un contrasto insorto fra Messina Leonardo e COGNOME , in realtà è pervenuta ad un esito assolutorio soltanto per man di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del Messina».
Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto, nell'interesse dell'imputato NOME COGNOME dall'avv. NOME COGNOME e dall'avv. NOME COGNOME
–i GLYPH 5. Deve,~ ritenersi fondato il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME articolato in tre censure difen integrate dai motivi nuovi depositati dallo stesso difensore.
5.1. Devono, innanzitutto, ritenersi infondati i primi due motivi di ric così come integrati dai citati motivi nuovi, di cui si impone un esame congiun
con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione d sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenute attendibil dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di NOME COGNOME dai collaborator giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME le cui propalazioni, al contrario di qu affermato assertivamente nel provvedimento censurato, non convergevano sulla posizione dell’imputato ed erano connotate da contraddittorietà.
Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto evidenziato per imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nei paragrafi 3, 3.1, 4.1 e 4.1 cui si rinvia ancora una volta, che le censure difensive postulano rivalutazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie r collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, che costituiscono nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME e dei complici, che, come si è già detto, venivano vagliate nel risp dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, più volte richiamato (S U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/19 Marino, cit.).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente.
5.2. Privo di rilievo, invece, è il terzo motivo di ricorso, così come int dai già citati motivi nuovi, atteso che la questione dell’omesso riconoscimento vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e q giudicati nel processo per l’omicidio di NOME COGNOME – per il quale Ang Palermo era stato condannato con sentenza irrevocabile – deve ritener assorbita nelle statuizioni sull’intervenuta prescrizione del reato di cui s qui a breve.
5.3. Ferme restando le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, n può non rilevarsi conclusivamente che i fatti di reato contestati ad An Palermo, risultando commessi il 9 ottobre 1988, per effetto dell’esclusione d aggravanti originariamente contestate, ex artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., devono riteners prescritti, in linea con quanto si è già evidenziato nel paragrafo 2.2, al occorre rinviare.
Non può, invero, non ribadirsi che la prescrizione dell’omicidio contestato NOME COGNOME soggiace alla disciplina normativa più favorevole all’imputato che è quelle della formulazione dell’art. 157, primo comma, n. 1, cod. p quella vigente all’epoca dei fatti, che prevedeva, per i reati puniti reclusione non inferiore a ventiquattro anni, analoghi a quello in esame, il ter prescrizionale di venti anni, aumentabile fino a trent’anni per effetto eventuali interruzioni. Nel caso di specie, però, l’unico atto interru
rappresentato dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giud per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 9 aprile 2019, decorso della prescrizione, maturato nel 2008.
Ne discende conclusivamente, per le ragioni compiutamente esposte nel paragrafo 2.2, cui si rinvia ulteriormente, che i termini prescriziona l’omicidio di NOME COGNOME relativamente alla posizione dell’imputato NOME COGNOME erano già ampiamente decorsi prima dell’emissione della sentenza di primo grado, pronunciata dalla Corte di assise di Caltanissetta il 21 novem 2022.
5.4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla posizione dell’imputato NOME COGNOME per intervenuta prescrizione del reato, al quale conseguono le statuizioni di c dispositivo.
Analoghe considerazioni valgono a proposito del ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME articolato due censure difensive, integrate dai motivi nuovi depositati dallo st difensore.
Con tali censure difensive, così come integrati dai citati motivi nuovi, quali si impone un esame congiunto, si deducevano la violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise appello di Caltanissetta ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie r confronti di NOME COGNOME COGNOME dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME NOME COGNOME le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nel provvedime censurato, non convergevano sulla posizione dell’imputato, non soddisfacendo parametri della spontaneità, della coerenza, della costanza e della precisi indispensabili per ritenere provate le accuse in questione.
Non si possono, in proposito, ancora una volta, non richiamare considerazioni esposte nei paragrafi 3, 3.1, 4.1 e 4.1, dalle quali si evince censure difensive presuppongono una rivalutazione complessiva del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di gi NOME COGNOME e NOME COGNOME che costituiscono il nucleo essenziale del giudiz di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME COGNOME che, come si è gi detto nel valutare la posizione dei coimputati, venivano vagliate nel rispett parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinv ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1 del 21/10/1992, Marino, cit.).
ricorso, esaminati congiuntamente, depositati dall’avv. NOME COGNOME r by Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza dei motivi d motivi nuovi! d
6.1. Non può/ )2t:~ta? non ni arsi conclusivamente che i fatti di reato contestati ad NOME COGNOME COGNOME, risultando commessi il 9 ottobre 1988, pe effetto dell’esclusione delle aggravanti originariamente contestate all’imputa sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, pri comma, n. 3, cod. pen., devono ritenersi prescritti, in linea con quanto si evidenziato nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare ulteriormente.
Deve, pertanto, rilevarsi conclusivamente, ribadendo quanto si è affermat nel paragrafo 2.2, cui si rinvia ulteriormente, che i termini prescrizion l’omicidio di NOME COGNOME relativamente alla posizione dell’imputato NOME NOME COGNOME risultavano già prescritti prima dell’emissione della sentenza primo grado, deliberata dalla Corte di assise di Caltanissetta il 21 nove 2022.
6.2. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente all’imputato NOME COGNOME COGNOME per intervenuta prescrizione del reato, al quale conseguono le statuizioni di c dispositivo.
Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di esprimere conclusivamente le indicate statuizioni processuali qui di segu indicate.
Deve, innanzitutto, disporsi l’annullamento della senza rinvio della senten impugnata nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME Bruno COGNOME per l’intervenuta prescrizione del reato loro ascritto e ritenuto.
Deve, invece, disporsi il rigetto degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Consegue a tali statuizioni la condanna degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sosten in giudizio dalle parti civili costituite, NOME COGNOME e NOME COGNOME ritiene di dovere liquidare nell’importo complessivo di 6.000,00 euro, o accessori di legge.
Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 proc. pen., relativi all’imputato NOME COGNOME COGNOME attualmente sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di dimora.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione agli imputa
NOME NOME e NOME NOME COGNOME perché il reato a loro ascritto e ritenut estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi di COGNOME Giuseppe e COGNOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, COGNOME NOME e COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti
NOME e NOME che liquida in complessivi euro seim oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p. per Gr
NOME COGNOME sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.
Così deciso il 20 febbraio 2025.