Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39700 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NASTASI NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
I .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Siracusa, in data 2/12/2014 v aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 589 cod. pen. per avere proceduto imprudentemente alla guida dell’autovettura Ford Focus senza osservare le prescrizioni imposte dall’art.141, comma 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, investendo il pedone NOME. Fatto commesso in Pachino il 29 gennaio 2007.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo per violazione dell’art.606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.2 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, mentre erroneamente è stata applicata la disciplina introdotta con legge 23 marzo 2016, n.41, successiva ai fatti di causa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Ripercorrendo la modifiche legislative che hanno interessato il disposto dell’art. 589 cod. pen., per quanto qui di interesse, trattandosi di reato commesso in data 29 gennaio 2007, cioè prima della disciplina di cui all’art. 1 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha ulteriormente aumentato la pena massima prevista dall’art. 589 cod. pen. nell’ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, deve rilevarsi che l’art. 2 legge 21 febbraio 2006, n. 102, ha aumentato la pena minima prevista dal secondo comma dell’art. 589, mantenendo fermo il massimo edittale in anni cinque di reclusione. In tema di prescrizione, invece, la legge 5 dicembre 2005, n.251 ha riscritto l’art. 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il
tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
2.1. La normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola de raddoppio dei termini per alcuni reati fra i quali quello di cui all’art. 589, commi e 3, cod. pen. Secondo la disciplina della prescrizione vigente alla data di commissione del fatto (29 gennaio 2007), dunque, il termine di prescrizione per i reati che prevedono la pena massima di cinque anni di reclusione non è quello corrispondente al massimo della pena prevista bensì quello fissato in via sussidiaria dal legislatore con valenza generale, pari ad anni sei di reclusione.
2.2. Nondimeno, secondo la previsione dell’art. 157, comrna 6, cod. pen., tale termine è raddoppiato per il reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. Ciò posto, deve rilevarsi che la regola del raddoppio introdotta con il richiamato art.157, comma 6, cod. pen. non incide sulla pena edittale, bensì sul termine di prescrizione. E, considerato che i commi che precedono il sesto nell’art. 157 cod. pen. attengono unicamente al termine «ordinario», ovvero quello che non tiene conto di eventuali sospensioni o interruzioni del medesimo, la regola del raddoppio si applica su tale termine e non su quello massimo (che infatti risulta dalla regola posta dall’art. 161, comma 2, cod. pen.). Per esemplificare, ove il termine ordinario sia quello di sei anni e quindi quello massimo di sette anni e sei mesi, il raddoppio del termine concerne la misura di sei anni, non quella di sette anni e sei mesi.
2.3. Ove si determini una causa interruttiva o di sospensione del termine, la previsione dell’art. 161, comma 2, cod. pen., secondo la quale in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, condurrà a calcolare l’aumento sul termine raddoppiato, ovvero su dodici anni (e non sul termine di sette anni e sei mesi) (Sez. 4, n.20912 del 19/05/2021, Barchetti, Rv. 281244 – 01).
Tale disciplina non risulta incisa dalle modifiche apportate dalla legge n.41/2016 posto che, come già chiarito in una precedente pronuncia, ai fini del raddoppio del termine di prescrizione sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall’art. 589 cod. pen. formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l’autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 589 bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 15238 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279383 – 01).
Conclusivamente, per il caso di reato commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen. (legge ex Cirielli) e prima dell’entrata in vigore del testo dell’art. 589 cod. pen., come risultante dall’art. 1 d.l. 23 maggi 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni dodici, ai sensi del sesto comma della norma, che ne prevede il raddoppio, aumentato, in forza del disposto dell’art. 161, comma 2, cod. pen., ad anni quindici (dodici anni più un quarto). Sicché per un reato commesso in data 29 gennaio 2007, il termine di prescrizione, tenuto anche conto dei periodi di sospensione di mesi tre e giorni ventisette, non era decorso alla data della sentenza impugnata (31/03/2022), come correttamente indicato dalla Corte territoriale.
Si osserva, inoltre, che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta all’applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unit della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 21726601).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condanNOME al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P. Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
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