Prescrizione Omicidio Stradale: La Cassazione Conferma il Raddoppio dei Termini
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di prescrizione omicidio stradale, respingendo il ricorso di un imputato e facendo luce sul calcolo dei termini. La decisione sottolinea come la gravità del reato, quando commesso in violazione delle norme sulla circolazione, giustifichi un allungamento significativo dei tempi necessari per la sua estinzione, garantendo così una maggiore tutela della collettività e delle vittime.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un tragico incidente stradale avvenuto nel luglio del 2009, a seguito del quale un automobilista veniva ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo. La sua responsabilità veniva confermata sia in primo grado dal Tribunale, con sentenza del giugno 2015, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello nel febbraio 2024. Nonostante le due sentenze conformi, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la propria argomentazione su un unico motivo: l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
Il Calcolo della Prescrizione secondo la Difesa
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta violazione degli articoli 157 e seguenti del codice penale. Secondo la tesi difensiva, il tempo trascorso dal fatto, avvenuto nel 2009, sarebbe stato sufficiente a determinare l’estinzione del reato, rendendo quindi illegittima la condanna inflitta nei gradi di merito. La difesa chiedeva, pertanto, alla Suprema Corte di annullare la sentenza e dichiarare il non doversi procedere.
Le motivazioni della Corte sulla prescrizione omicidio stradale
La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza della difesa “manifestamente destituita di fondamento”, fornendo una chiara e dettagliata spiegazione del meccanismo di calcolo della prescrizione per questo tipo di reati.
Il punto centrale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 157, comma 6, del codice penale. Questa norma prevede espressamente il raddoppio dei termini di prescrizione per una serie di delitti, tra cui l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (reato oggi previsto dall’art. 589-bis c.p.).
Di conseguenza, il termine ordinario di prescrizione, calcolato sulla pena massima prevista all’epoca dei fatti, non è quello standard, ma raddoppiato, arrivando a ben 14 anni. Questo termine, chiarisce la Corte, decorre dalla data di commissione del fatto.
Ma il calcolo non si ferma qui. Ai sensi dell’articolo 161 del codice penale, bisogna tenere conto anche degli atti che interrompono la prescrizione (come il rinvio a giudizio o la sentenza di condanna). Questi atti comportano un ulteriore aumento del termine, pari a un quarto del tempo ordinario (in questo caso, un quarto di 14 anni). Il termine massimo di prescrizione per il caso in esame risulta quindi pari a 17 anni e 6 mesi. Al momento della decisione della Cassazione, questo lungo periodo non era ancora interamente trascorso, rendendo il motivo di ricorso infondato.
Infine, i giudici hanno respinto anche un ulteriore rilievo sulla presunta improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis del codice di procedura penale. La Corte ha precisato, richiamando una propria precedente pronuncia, che tale disciplina si applica solo ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, e quindi non è applicabile alla fattispecie in esame.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista giuridico, la pronuncia rafforza l’orientamento consolidato sul raddoppio dei termini di prescrizione omicidio stradale, un meccanismo pensato dal legislatore per assicurare che reati di particolare allarme sociale non restino impuniti a causa del decorso del tempo. Si tratta di un monito importante sulla serietà con cui l’ordinamento tratta le violazioni delle norme stradali che cagionano la morte di una persona.
Qual è il termine di prescrizione per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale?
Secondo l’art. 157, comma 6, del codice penale, il termine di prescrizione ordinario è raddoppiato. Nel caso specifico, basandosi sulla pena massima prevista all’epoca del fatto (2009), il termine è stato calcolato in 14 anni.
Gli atti interruttivi come modificano il calcolo della prescrizione in questo caso?
Gli atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161 del codice penale, comportano un aumento del termine di prescrizione non superiore a un quarto del tempo ordinario. Pertanto, al termine di 14 anni si aggiunge un ulteriore periodo, portando il tempo massimo necessario a prescrivere il reato a 17 anni e 6 mesi.
La nuova norma sulla improcedibilità (art. 344 bis c.p.p.) si applica ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020?
No, la Corte ha stabilito che la disciplina transitoria della legge n. 134 del 2021 prevede che la causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione si applichi solo ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Non è quindi applicabile a un fatto commesso nel 2009.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5379 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN LUCA il 21/03/1956
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe di conferma di quella del Tribunale di Locri dell’8 giugno 2015, che lo ha ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Fatto commesso il 20/7/2009. Con l’unico motivo, la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, lamentando la violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen.
La doglianza è manifestamente destituita di fondamento.
Per il delitto di cui all’art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (oggi art. 589 bis cod.pen.), l’art. 157, comma 6, cod. pen. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione di cui al comma 1 del medesimo art. 157 cod. pen. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione del reato per cui si procede, considerata la pena edittale massima prevista all’epoca di commissione del fatto, è pari ad anni 14, da farsi decorrere dalla data di commissione del fatto.
Inoltre, ai fini del calcolo, vanno considerati gli atti ‘nterruttivi del prescrizione, ai sensi dell’art. 161 cod. pen., e ciò comporta l’aumento di un quarto del termine ordinario, che risulta quindi pari ad anni 17 e mesi 6, non ancora interamente decorso.
Anche il rilevo di improcedibilità ex art. 344 bis cod.proc.pen. è manifestamente infondato, posto che (Sez. 6, n. 40604 del 08/10/2024; P.v. 287120 – 01) il termine, regolato in via transitoria dall’art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134, si applica, in presenza di reato commesso dal 10 gennaio 2020, anche nei procedimenti in cui l’atto di appello è pervenuto al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Dunque, non è applicabile alla presente fattispecie.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.