Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG in persóna del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore l’avvocato COGNOME del foro di BARI in difesa di COGNOME NOME, che riportandosi ai motivi insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 21 marzo 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 9 gennaio 2018 di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., commesso in danno di NOME COGNOME in Locorotondo il 21 dicembre 2009, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche GLYPH equivalenti alla contestata aggravante e ha rideterminato la pen in anni 1 e mesi 2 di reclusione.
All’imputato, quale addebito di colpa, sono stati contestati la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la violazione RAGIONE_SOCIALE norme del codice della strada ed i particolare dell’art. 142 CdS
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte di Appello dichiarato la prescrizione del reato. Avendo il giudice di merito riconosciuto l’equivalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenunati generiche rispetto alla contestata aggravante, il termine di prescrizione del reato avrebbe dovuto essere calcolato sulla base della pena di cui all’art. 589, comma 1, cod. pen., senza il raddoppio di cui all’art. 157, comma 6, cod. pen. Il reato, commesso il 21 dicembre 2009, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del profilo di colpa specifica della violazione dell’art. 142 CdS. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe individuato la dinamica dell’incidente sulla base della ricostruzione operata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero. Nonostante fosse stata richiesto l’espletamento di una perizia che potesse chiarire in maniera obiettiva la questione inerente l’accertamento della velocità di marcia dell’autovettura, la Corte, secondo il difensore, avrebbe rigettato tale istanza con una motivazione carente e illogica.
Sotto il profilo della carenza, il difensore osserva che le conclusioni del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero erano inficiate da un vizio metodologico: questi, infatti, nel corso della deposizione aveva indicato la lunghezza dello spazio di arresto del veicolo in metri 65, mentre nell’elaborato scritto in metri 47. Inoltre, aveva manifestato incertezze anche nella individuazione del punto di impatto fra veicolo e il pedone. La Corte di Appello, nell’aderire alle conclusioni del consulente, non si sarebbe confrontata con le censure al metodo utilizzato, formulate in sede di impugnazione, con cui si era
evidenziato che tali conclusioni GLYPH erano fondate sui parametri offerti dalla cinematica e non anche dalla dinamica.
Sotto il profilo della illogicità, il difensore osserva che la Corte avrebbe “adeguato le prove al fatto” e dalle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME (presenti sull’auto Fiat Scudo sorpassata dall’imputato prima dell’impatto con la vittima), i quali avevano riferito di avere percepito una forte velocità, avrebbe tratto la conclusione che COGNOME stesse procedendo con “sensibile superamento dei limiti di velocita”. Secondo il ricorrente, tale conclusione era illogica, in quanto non era nota la velocità di marcia della Fiat Scudo e il sorpasso era avvenuto molti chilometri prima rispetto al punto in cui si era verificato l’investimento del pedone. Illogica era anche la valorizzazione, ai fini della ricostruzione della velocità del mezzo condotto da COGNOME, della testimonianza di COGNOME, che insieme alla vittima stava attraversando la carreggiata e che aveva riferito di non avere avuto neppure il tempo di rendersi conto dell’investimento: date la mancata percezione della intera fase dell’investimento e l’assenza di riferimenti alla velocità, l’inferenza tratta dalla Corte a proposito della condotta di guida dell’imputato doveva essere ritenuta incoerente.
Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo, con cui si eccepisce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato. In tema di prescrizione, la legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) ha riscritto 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. La normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per alcuni reati, fra i quali quello di cui all’art. 589, commi 2 e 3, cod. pen. Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell’art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, era punito con pena massima di
GLYPH
/1?
7 anni di reclusione e soggetto al termine ordinario di prescrizione di 14 anni e al termine massimo di 17 anni e 6 mesi.
Il rilievo del ricorrente, per cui nel caso di concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, la prescrizione deve essere calcolata sulla base della pena prevista per il delitto non aggravato, è errato, posto che l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, COGNOME NOME, Rv. 280059; sez. 6, n 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058; sez. 2, n. 21704 del 17/4/2019, COGNOME, Rv. 275821; sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME‘Uva, Rv. 269129).
Ne consegue che in ordine al delitto di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. contestato, il termine massimo di prescrizione non è ancora decorso.
3.11 secondo motivo, con cui si censura l’affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato.
Si deve, in primo luogo, ribadire che la ricostruzione fattuale dell’incidente, in quanto fondata su dati emersi nel corso dell’istruttoria, non può essere ulteriormente sindacata in questa sede: sono precluse, infatti, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
3.1.La lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure di carenza e illogicità articolate dal ricorrente, giacché ricostruisce le modalità dell’incidente stradale in termini coerenti con l’addebito di colpa formulato nei confronti di COGNOME, attraverso la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro come ricavata dalla istruttoria compiuta, dai rilievi e schizzi planimetrici e dalle foto in atti.
La Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto che le conclusioni del Consulente del Pubblico Ministero, secondo cui la velocità di marcia del veicolo era di circa 90 km/h (a fronte di un limite vigente in loco di 50 km/h), fossero ancorate ai rilievi in atti, ai danni riportati dall’auto, alla posizione di quiete assunta dal mezzo, alle tracce rinvenute nella sede stradale, alla posizione del corpo della vittima dopo l’impatto e alle dichiarazioni dei testi.
GLYPH
c)7
A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo di ricorso si duole in maniera generica del metodo di elaborazione dei dati utilizzato dal Consulente, senza, tuttavia, spiegare in che senso tale metodo sia errato. Anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE inferenze tratte dalla Corte dalle testimonianze in atti in ordine alla velocità di marcia dell’autovettura, le valutazioni, lungi dall’essere illogiche, come sostenuto dal ricorrente, appaiono del tutto ragionevoli: a tacere del fatto che tali testimonianze sono state invocate dai giudici a corredo di quanto accertato tramite la consulenza tecnica, si osserva che, da un lato, la percezione soggettiva della velocità di andatura di un auto, da parte degli occupanti di altra autovettura marciante sulla stessa strada, vale comunque a definire un ordine di grandezza generale di tale velocità e, dall’altro, che anche il carattere improvviso dell’investimento del pedone è indice significativo di come il sopraggiungere dell’auto non fosse stato avvertito per tempo, in quanto, evidentemente, repentino.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
Deciso in Roma il 3 aprile 2024