Prescrizione Omicidio Stradale: La Cassazione Conferma il Raddoppio dei Termini
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di prescrizione per l’omicidio stradale, facendo chiarezza sul calcolo dei termini. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di un imputato, condannato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, che invocava l’estinzione del reato per decorso del tempo. Questa decisione sottolinea il rigore della legge per reati di grave allarme sociale.
I Fatti del Caso
I fatti risalgono al 26 gennaio 2014, data in cui si è verificato l’incidente stradale che ha portato alla condanna dell’imputato per omicidio colposo. Dopo le sentenze di merito conformi, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, basando la propria argomentazione principale sulla presunta violazione degli articoli 157 e 161 del codice penale, relativi alla prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il tempo trascorso dal fatto sarebbe stato sufficiente a estinguere il reato.
La Questione Giuridica: Termini Ordinari o Raddoppiati?
Il nucleo della controversia legale verteva sull’interpretazione della normativa relativa alla prescrizione dell’omicidio stradale. La difesa sosteneva che i termini ordinari di prescrizione fossero ormai decorsi. Tuttavia, la Procura e, in ultima analisi, la Corte di Cassazione hanno seguito un’interpretazione diversa, basata sulla specifica disciplina prevista per questo tipo di reato.
La Decisione della Cassazione sulla prescrizione omicidio stradale
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su un’applicazione chiara e diretta dell’articolo 157, comma 6, del codice penale.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che per il delitto di cui all’art. 589 del codice penale, quando commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la legge prevede espressamente il raddoppio dei termini di prescrizione. Nel caso di specie, considerata la pena massima prevista all’epoca dei fatti, il termine ordinario di prescrizione non è quello standard, ma ammonta a 14 anni.
A questo termine ordinario si deve poi aggiungere l’aumento previsto in caso di atti interruttivi del processo. L’articolo 161 del codice penale stabilisce che, in presenza di tali atti, il termine di prescrizione non può essere prolungato oltre un quarto della sua durata ordinaria. Pertanto, al termine di 14 anni si aggiunge un ulteriore periodo di 3 anni e 6 mesi (un quarto di 14 anni).
Il termine massimo di prescrizione per il reato contestato è, quindi, pari a 17 anni e 6 mesi. Poiché il fatto è stato commesso nel gennaio 2014, alla data della decisione della Cassazione (settembre 2024), tale termine massimo non era ancora decorso.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento rigoroso del legislatore nei confronti dei reati stradali con esito letale. La regola del raddoppio dei termini di prescrizione ha lo scopo di assicurare che reati di particolare gravità e complessità probatoria possano essere perseguiti efficacemente, evitando che il decorso del tempo porti all’impunità. La decisione serve come monito: la giustizia per le vittime della strada è tutelata da meccanismi procedurali che ne garantiscono l’effettività nel tempo. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Come si calcola la prescrizione per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme stradali?
Secondo l’art. 157, comma 6, del codice penale, i termini di prescrizione previsti per questo specifico reato sono raddoppiati. Pertanto, il termine ordinario di prescrizione nel caso esaminato è stato fissato in 14 anni.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presupposto errato. La difesa non ha considerato il raddoppio dei termini di prescrizione. Il termine massimo, calcolato in 17 anni e 6 mesi, non era ancora trascorso al momento della decisione, rendendo la doglianza della difesa palesemente infondata.
Cosa succede al termine di prescrizione se ci sono atti interruttivi?
In presenza di atti interruttivi (come un rinvio a giudizio o una sentenza di primo grado), il termine di prescrizione viene prolungato. Tuttavia, ai sensi dell’art. 161 c.p., questo prolungamento non può superare un quarto del termine ordinario. Nel caso specifico, l’aumento è stato di 3 anni e 6 mesi, portando il termine massimo a 17 anni e 6 mesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN POTITO SANNITICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Fatto commesso il 26/1/2014.
Rilevato che la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, lamentando la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.
Vista la memoria depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, chiede l’accoglimento del ricorso.
Considerato che la ragione di doglianza è destituita dí fondamento: per il delitto di cui all’art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, è previsto – ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod. pen. – il raddoppio dei termini di prescrizione di cui al comma 1 dell’art. 157 cod. pen.
Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione del reato per cui si procede – considerata la pena edittale massima prevista all’epoca di commissione del fatto – è pari ad anni 14, da farsi decorrere dalla data di commissione del fatto. Il termine massimo di prescrizione, considerati gli atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161 cod. pen., comporta l’aumento di un quarto del termine ordinario ed è, quindi, pari anni 17 e mesi 6.
Considerato che tali termini non sono interamente decorsi.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore