Prescrizione omicidio colposo: quando si applica il raddoppio dei termini?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza nel diritto penale: la prescrizione omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. La decisione chiarisce in modo definitivo l’applicazione del raddoppio dei termini previsto dalla Legge 251/2005 (la cosiddetta “ex Cirielli”) e l’irrilevanza delle circostanze attenuanti ai fini di tale calcolo, riaffermando al contempo i limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per un fatto commesso nel gennaio 2010. L’imputato, ritenuto responsabile sia in primo grado che in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sentenza della Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato articolava il proprio ricorso su tre punti principali:
1. Errata affermazione di responsabilità: si contestava la motivazione della sentenza d’appello per presunta mancanza o manifesta illogicità riguardo alla colpevolezza dell’imputato.
2. Errata ricostruzione della dinamica: veniva criticata la ricostruzione del comportamento tenuto dal pedone investito, ritenendola illogica.
3. Intervenuta prescrizione del reato: si sosteneva che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
La Decisione della Corte e la Prescrizione dell’Omicidio Colposo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutti i motivi sollevati. Per quanto riguarda i primi due punti, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la valutazione dei fatti, l’analisi del materiale probatorio e la ricostruzione della dinamica di un evento sono attività rimesse alla competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Il punto cruciale della decisione riguarda, tuttavia, la questione della prescrizione omicidio colposo. La difesa sosteneva che il tempo trascorso dal fatto (2010) fosse sufficiente a estinguere il reato. La Corte ha smentito tale tesi, chiarendo che, per effetto della Legge 251/2005 e dell’articolo 157, comma 6, del codice penale, i termini di prescrizione per questo specifico reato sono raddoppiati. Pertanto, il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso al momento della decisione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una precisa interpretazione normativa. La Legge 251/2005 ha introdotto un regime più severo per alcuni reati di particolare allarme sociale, tra cui l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme stradali. Il legislatore ha previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per garantire che la giustizia potesse fare il suo corso anche a distanza di molti anni, data la gravità delle conseguenze di tali condotte.
La Corte ha inoltre specificato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche all’imputato non ha alcun impatto sul calcolo della prescrizione. Il regime introdotto nel 2005 ha infatti stabilito che, per questi reati, il tempo necessario a prescrivere si calcola sulla base della pena massima prevista dalla legge, senza tener conto delle eventuali circostanze attenuanti. Questa regola mira a evitare che la prescrizione possa essere influenzata da valutazioni successive sulla personalità dell’imputato, mantenendo ferma la gravità oggettiva del reato contestato.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza. Stabilisce in modo inequivocabile che la prescrizione per l’omicidio colposo stradale, commesso sotto la vigenza della Legge 251/2005, segue il meccanismo del raddoppio dei termini, portando il termine massimo a diciassette anni e sei mesi. Tale meccanismo non è scalfito dalla concessione di attenuanti. Questa decisione rafforza la tutela delle vittime della strada e la certezza del diritto, garantendo che reati di tale gravità non rimangano impuniti a causa del semplice decorso del tempo.
Quando raddoppiano i termini di prescrizione per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme stradali?
I termini di prescrizione raddoppiano per i reati commessi nel periodo di vigenza della Legge 251/2005, in base a quanto previsto dall’articolo 157, comma 6, del codice penale. Per il caso specifico, il termine massimo diventa di diciassette anni e sei mesi.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche può ridurre il termine di prescrizione per questo reato?
No, la sentenza chiarisce che, secondo il regime introdotto dalla Legge 251/2005, le circostanze attenuanti non hanno alcun effetto sul calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato in questione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare come sono andati i fatti in un processo?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 17/04/1991
avverso la sentenza del 23/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Fatto commesso il 28/1/2010.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione dell’art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione al reato a lui ascritto; 2. Violazione dell’art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione del comportamento serbato dal pedone investito 3. Violazione dell’art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’intervenuta prescrizione del reato.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo e secondo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che le deduzioni aventi ad oggetto l’intervenuta prescrizione del reato sono destituite di fondamento: per effetto del regime introdotto dalla legge 251/2005, applicabile al caso in esame in ragione dell’epoca del commesso reato, in base alla previsione normativa di cui all’art. 157, comma 6, cod. pen., i termini di cui al primo comma del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; ne consegue che il termine massimo di prescrizione della fattispecie che occupa, punito con pena massima di anni sette di reclusione, è pari ad anni 17 e mesi 6, non ancora decorsi (cfr. Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Rv. 283488 – 01:”Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell’art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi”).
Né rileva il fatto che siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, le quali, in base al regime introdotto dalla legge 251/2005 non sono suscettibili di incidere sulla prescrizione del reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il GLYPH sidente