Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1539 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PRINCIPATO NOME nato ad Agrigento il 16/01/1955 COGNOME nato ad Agrigento il 03/08/1963
avverso la sentenza del 06/12/2023 della Corte di cassazione Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 dicembre 2023, la Corte di cassazione, Qual ta Sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 19 aprile 2021, un cui gli stessi erano stati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di recl. sione ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma secondo, 113, 5E9 cod. pen. anche in relazione agli artt. 2, 14, comma 1, C.d.S., 47, comma 1, I. -. 120 del 2010, 2051 cod. civ., 107 d. Igs. n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Loc
Avverso tale sentenza i predetti hanno proposto, con separati z tti, ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., tramite i rispettivi difensori di fiducia muniti di procura speciale, deducendo un unico motivo c , )mune ad entrambi i ricorrenti, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deducono, con tale motivo comune, l’errore di fatto revocatori: zosbtuito dall’aver omesso la Quarta sezione penale di questa Corte di dici arare estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo, ascritto ad ambedue ricorrenti, per essere la stessa maturata, secondo la ricostruzione operata dalla lifesa, in data 16 settembre 2022, dunque in data antecedente alla sentenza cor cui la Quarta Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati de plano, sono inammissibili.
Premesso, infatti, che in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura “de plano” (tra le tante: 5 (2 z 5, ord. n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368 – 01 che ha affermato come l’espressione “anche di ufficio”, contenuta nell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pe -., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall’ari. 625 bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l’udienza in camera di cor glio), l’errore commesso dalle difese dei ricorrenti è quello di ritenere maturata E prescrizione, ex artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., in anni sette e mesi sei.
2.1. Diversamente, come risulta palese dall’imputazione, i ricorrenti sono stati condannati per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme del Codice della strada, dovendosi così intendere la contestazione in diritto e quella in fatto [art. 589 cod. pen. “anche in relazione agli artt. 2, 14, corr ma 1,
C.d.S., (omissis)”. A pag. 23 della sentenza ricòrsa, peraltro, si afferma esp ressamente che “..l’assenza dei doverosi interventi di manutenzione è riconduci3ile ad attività omissiva degli imputati, il Principato in qualità di dirigente setto e V Comune di Agrigento – responsabile, tra l’altro, della manutenzione stracl.i .e e il COGNOME in qualità di responsabile, all’interno dei settore VIII, del servizio II] via lità, ed ha comportato la violazione delle disposizioni normative di cui a. .; artt. 2051 cod. civ. e 14, comma 1, C.d.S.”].
2.2. Non rileva, in particolare, la circostanza per la quale il capo di ir -1putazione non riporti specificamente il riferimento all’art. 589, comma secondo, cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla violazione delle richiamate noi – fie del Codice della strada a far ritenere contestata la richiamata aggravante dellE violazione della normativa in materia di circolazione stradale. Del resto, questa stessa Corte – nella parallela materia prevenzionistica – ha avuto già modo di aff( rmare che l’aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la p – ..verizione degli infortuni sul lavoro prevista dall’art. 589, comma secondo, cod pen., sussiste anche quando la contestazione abbia ad oggetto la violazione d n’art. 2087 Cod. Civ., in forza del quale l’imprenditore è tenuto ad adottare itte le misure che, in relazione al tipo di lavoro da espletare, sono necessarie a ti :elare la integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sez. 4, n. 34 )5 de 04/03/1994, Rv. 197947 – 01).
2.3. Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle noi – ne del Codice della strada, avuto riguardo all’epoca della consumazione, prevedE va la pena di anni 7 di reclusione nel massimo (“art. 589, comma 2, cod. pen.: ‘Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circcl5zione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena 4! della reclusione da due a sette anni”).
2.4. Il termine di prescrizione ordinaria del reato, dunque, in base all’art. 157, comma primo, cod. pen., è di anni 7 di reclusione (“La prescrizione es:ingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale si bilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di d( litto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la soli pena pecuniaria”), cui si applicava, già all’epoca della consumazione del reato i i data 30/12/2013, il raddoppio previsto dall’art. 157, comma sesto, cod. pen. :nella formulazione vigente all’epoca del fatto: “I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e uarto comma, (omissis)], donde, anche in assenza del computo dei periodi di s( , :;pensione del predetto termine (gg. 393, pur non aggiungendo il periodo di sc ,;pensione di gg. 50 tra 1’11.05.2020 ed il 30.06.2020), in virtù del predetto radd
il termine di prescrizione ordinaria maturerebbe il 30/12/2027 (30 dicennbri i 2013 + anni 14, ossia 7 anni raddoppiati ex art. 157, comma sesto, cod. pen.), r -entre quello di prescrizione massima maturerebbe il 30/06/2031 (30 dicembre (113 anni 17 e mesi 6, ossia 7 anni raddoppiati ex art. 157, comma sesto, cod. )en. 1/4 ex art. 161, comma 2, cod. pen.).
2.5. Questa Corte si è del resto già pronunciata sul punto, avendo affermato che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norrri , ! sulla circolazione stradale, commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo d 157 cod. pen. e dopo la modifica dell’art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 2′ luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordic E nni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi (Sez. 4, n. 324! 3 del 06/07/2022, Rv. 283488 – 01).
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di c ascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3 )00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpì nella loro proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamente delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del E ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2024
Il Consig ” re e ensore
Il President