Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 221 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 221 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BASSILLO, C.U.CODICE_FISCALE, nato il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 25 febbraio 2021, dalla Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, c:on la quale la Corte d’appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile di plurimi reati di false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale i ordine all’identità personale (art. 495 cod. pen.).
Articola due motivi di censura. In particolare, con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della disciplina relativa alla prescrizione (secondo la difesa maturata prima della
sentenza d’appello); con il secondo, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, lamenta che la corte territoriale, nell’irrogare il trattamento sanzionatorio e, in particolare, nell’applicazione della disciplina della continuazione, avrebbe omesso di individuare la violazione più grave, sulla quale, poi, avrebbe operato l’aumento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Appare opportuno premettere che, nel caso in cui, con il ricorso per cassazione, è dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso deve ritenersi ammissibile (perché volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità. E l’ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non abbia eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all’ammissibilità dell’impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell’appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L’art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale “obbligo” il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione cli legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. “giudicato sostanziale” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In concreto, in relazione a due degli episodi contestati (quelli dell’Il febbraio 2013 e del 25 aprile 2013), nonostante i sessantaquattro giorni di sospensione prevista dal d.l. n. 18/2020, il termine massimo previsto dal secondo comma dell’art. 161 cod. pen. (anni sette e mesi sei) era decorso già prima della pronuncia di secondo grado (intervenuta il 25 febbraio 2021) e, pertanto, la sentenza deve essere, in parte qua, annullata senza rinvio.
2. L’altro motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato.
La corte territoriale ha individuato la pena base ed ha specificato i singoli aumenti connessi a ciascun reato satellite, ritenendo ininfluente l’individuazione
della violazione più grave, a fronte dell’identità del titolo di reato e, quind dell’identica gravità di ciascuno di essi.
Tanto preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione anche in relazione all’altro episodio contestato, commesso nel febbraio 2014. Infatti, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l’autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l’aumento per la continuazione (Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riferimento ai reati commessi, rispettivamente, l’11 febbraio e il 25 aprile 2013, con conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, per la rideterminazione della pena. Per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte consumate I’ll febbraio 2013 e il 25 aprile 2013, perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso il 20 settembre 2022
Il
Il Presidente