Prescrizione Minaccia: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2432/2024, ha annullato una condanna per minaccia aggravata, dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Minaccia e prescrizione sono due concetti che si intrecciano in questo caso, offrendo spunti importanti sul funzionamento del nostro sistema processuale penale. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la prescrizione, quando matura, deve essere dichiarata d’ufficio, a patto che il ricorso non sia inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un atto intimidatorio: un individuo era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di minaccia aggravata. La sua condotta consisteva nell’aver lasciato, sotto la saracinesca dell’esercizio commerciale della persona offesa, una busta contenente un proiettile e un foglio con una scritta minatoria. La data del commesso reato risaliva all’8 luglio 2014.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ritenuta dalla difesa applicabile al caso.
2. L’errata interpretazione della circostanza aggravante contestata. I giudici di merito avevano considerato l’atto come una minaccia compiuta con l’uso di un’arma, mentre la difesa sosteneva che un proiettile non potesse essere qualificato come tale.
La Decisione della Suprema Corte e la Prescrizione della Minaccia
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, giudicandolo generico e infondato. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo di ricorso. I giudici supremi hanno chiarito che un proiettile è una “munizione” e non un’arma, e il semplice fatto di lasciarlo insieme a un biglietto non integra l’aggravante dell’uso di un’arma. Semmai, il fatto poteva essere qualificato come minaccia aggravata da scritto anonimo, come previsto dallo stesso articolo 339 c.p.
L’accoglimento di questo motivo ha reso il ricorso non inammissibile. Questa circostanza ha permesso alla Corte di esaminare d’ufficio questioni non sollevate direttamente dall’imputato, tra cui la più importante: la prescrizione della minaccia. Verificando i tempi, e tenendo conto delle sospensioni, la Corte ha constatato che il termine massimo per perseguire il reato era ormai decorso. Di conseguenza, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto.
Le Motivazioni della Sentenza
La ratio decidendi della Corte si basa su un pilastro del diritto processuale penale. L’articolo 129 del codice di procedura penale impone al giudice di dichiarare immediatamente d’ufficio determinate cause di non punibilità, tra cui l’estinzione del reato per prescrizione, in ogni stato e grado del processo. La condizione essenziale è che non emerga l’evidenza di una causa di proscioglimento nel merito (come l’innocenza piena dell’imputato) e che l’impugnazione non sia inammissibile.
Nel caso specifico, avendo la Corte ritenuto fondato uno dei motivi di ricorso, l’impugnazione è stata considerata ammissibile. A quel punto, è scattato l’obbligo per la Corte di verificare la maturazione dei termini di prescrizione. Essendo questi trascorsi, la conseguenza inevitabile è stata l’annullamento della condanna perché lo Stato ha perso il suo potere di punire a causa del tempo trascorso.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce con forza due principi fondamentali. Primo, la distinzione tecnica tra i vari elementi che possono aggravare un reato è cruciale per una corretta applicazione della legge penale. Un proiettile non è un’arma, ma una munizione, e la sua presenza qualifica la minaccia in modo diverso. Secondo, e più importante, la prescrizione del reato è un istituto di garanzia che prevale sulla pretesa punitiva dello Stato. Una volta che il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, la Corte di Cassazione ha il dovere di rilevare d’ufficio la maturazione della prescrizione e dichiarare estinto il reato, chiudendo definitivamente il procedimento.
Perché la condanna per minaccia aggravata è stata annullata?
La condanna è stata annullata non perché l’imputato sia stato dichiarato innocente, ma perché il reato è risultato estinto per prescrizione. È trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per arrivare a una sentenza definitiva di condanna.
Un proiettile è considerato un’arma ai fini della minaccia aggravata?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che un proiettile è una “munizione” e non un’arma impropria. Il suo utilizzo nel contesto descritto non configura l’aggravante dell’uso di un’arma, ma avrebbe potuto integrare quella dello scritto anonimo.
Cosa significa che la Cassazione può rilevare d’ufficio la prescrizione?
Significa che, anche se l’imputato non ha sollevato la questione nel suo ricorso, la Corte ha l’obbligo di verificare se i termini di prescrizione siano scaduti. Se lo sono e se il ricorso è ammissibile, deve dichiarare l’estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2432 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all’art. comma secondo e 339 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è generico – perché, nel riproporre le censu respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta e dell’intensità di dolo (pag.4) – e manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. sono cumulat quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconosciment causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della sudde causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, COGNOME; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34:.51 del 18/06/2018, Rv. 273678);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano i vizi di inosservanza dell legge penale e carenza di motivazione in ordine alla definizione di “armi” di cui all’art. 339 pen., è fondato (ed assorbente rispetto al terzo motivo), dal momentc che il giudice del merit , nel doppio grado, ha interpretato la circostanza aggravante contestata nell’imputazione come relativa all’uso di un’arma, e non con riferimento a quella dell’aver commesso il fatto “con scri anonimo”, di cui all’art. 339 comma 1 cod. pen., dato comportamenta e consistito nel “mettere sotto la saracinesca dell’esercizio commerciale della persona offesa una busta contenente un proiettile e un foglio di carta” con una scritta miNOMEria;
che il proiettile, pacificamente, rappresenta una “munizione” e non un’arma impropria e che, di conseguenza, in presenza di ricorso evidentemente non inammissibile, è compito della Corte di Cassazione rilevare le questioni rilevabili di ufficio ed in particolare quelle attinenti all’es del reato per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen. (ex multis, sez. 1, n. 9288 del 20/01/2014, Armato, Rv. 259788);
che il reato di minaccia oggetto dell’imputazione, commesso in data 8 luglio 2014, è estinto pe prescrizione anche a tener conto dei periodi di sospensione del relativo1:ermine, evidenziati dalla motivazione della sentenza impugnata;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 6 dicembre 2023
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