Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40053 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all’art. 635 cod. pen. in quanto l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela e ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui agli artt. 612, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di minaccia aggravata -è manifestamente infondato in quanto la data in cui risulta decorso l’indicato termine prescrizionale risulta così determinata:
il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sedici e mesi sette (in ragione del duplice aumento, rispetto al termine di anni sei, pari a 2/3, ex arti. 159 e 161 cod. pen., da applicarsi a seguito della riconosciuta recidiva di cui all’art. 99, comma, 4, cod. pen.) da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 18 ottobre 2016;
non risultano sospensioni del termine di prescrizione.
pertanto, il termine di prescrizione decorrerà in data 18 maggio 2033, successivamente alla sentenza di secondo grado.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025