Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22580 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nata a Gioia Tauro il 09/04/1976
avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2020, depositata il 15 ottobre 2024, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 28 maggio 2014 che aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 544 -ter cod. pen. alla pena condizionalmente sospesa di due mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME aveva sottoposto senza necessità a sevizie due cani in un recintobox , detenendoli in pessime condizioni igieniche, anche per la presenza di svariati escrementi, lasciandoli senza cibo e con una ciotola contenente acqua sporca, legando inoltre uno di essi con una corda al collo che ne limitava i movimenti e che poteva cagionarne lo strangolamento, fino al 4 giugno 2012.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d ‘ appello indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Av v. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett . b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544ter , 99, secondo comma, 157, e 161, secondo comma, cod. pen, avuto riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Si deduce che la Corte d’appello erroneamente ha omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato per decorso tanto del termine breve (sei anni dalla sentenza di primo grado), quanto del termine massimo (sette anni e sei mesi dai fatti). Si osserva che, nella specie, la recidiva contestata non rileva ai fini del tempo necessario a prescrivere, perché non è stata considerata ai fini della quantificazione della pena già in primo grado, con statuizione non impugnata. Si rappresenta, pertanto, che la prescrizione per il reato in esame era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, siccome emessa il 15 ottobre 2020.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544ter , 42, 43 e 727 cod. pen. e 546 cod. proc. pen., avuto riguardo sia all’elemento oggettivo, sia all’elemento soggettivo del reato di maltrattamento di animali.
Si deduce che i Giudici di merito hanno omesso di: a) compiere un’ adeguata indagine sulla sussistenza del dolo generico richiesto dalla locuzione «senza necessità» di cui all’art. 544 -ter cod. pen., ed essendosi invece limitati a constatare l’esistenza oggettiva della condotta , in presenza di una serie di indicatori che avrebber o consentito un’indagine più approfondita e non essendo di immediata evidenza; b) considerare che l’elemento delle « sevizie», pur specificamente richiesto dalla disposizione incriminatrice, non è stato accertato; c) sussume re il fatto nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 727 cod. pen ., non potendosi rinvenire nel caso di specie la «crudeltà» o le «lesioni» richieste dall’art. 544 -ter cod. pen., ma, al più le «sofferenze» di cui all’art. 727 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, per le ragioni di seguito indicate.
Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la mancata dichiarazione di proscioglimento per prescrizione da parte della Corte d’appello, deducendo che non può tenersi conto della recidiva, siccome non ritenuta già nella sentenza di primo grado, e che, ciò posto, è sicuramente decorso il tempo necessario a prescrivere.
Deve premettersi, anzitutto, che la recidiva reiterata, pur se contestata, non è stata in alcun modo ritenuta né in primo grado, né in appello, e, quindi, di essa non può tenersi conto ai fini della prescrizione. Invero, come precisato anche dalle Sezioni Unite, deve escludersi il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, con conseguente impossibilità di tenerne conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319 – 01).
Ciò posto, il reato è stato commesso, come indicato nell’imputazione, fino al 4 giugno 2012, e l’unica sospensione dei termini necessari a prescrivere è pari a 64 giorni, e deriva dalle vicende normative collegate alla pandemia da Covid-19.
Ne discende che, con riferimento al reato contestato, il tempo necessario a prescrivere era maturato alla data del 4 dicembre 2019, ben prima del verificarsi della precisata causa di sospensione, e, quindi, l’estinzione del reato per prescrizione doveva essere rilevata dalla Corte d’appello al momento della sua decisione, emessa in data 15 ottobre 2020.
Non può invece ritenersi che dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, neppure sulla base delle censure formulate nel secondo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata, infatti, rappresenta: «Ed invero, deve osservarsi come la condotta dell’imputato sia stata oggettivamente maltrattante nei confronti dei due cani, e che la stessa sia stata assistita dalla coscienza volontà di cagionare agli animali, senza che vi fosse alcuna necessità, uno stato di evidente sofferenza che ne ha sicuramente minato l’integrità fisica, ove si consideri che i predetti animali sono stati lasciati in un ambiente molto angusto in condizioni igieniche pessime, senza acqua né cibo, ed uno di loro addirittura con una corda
strettamente legata al collo che ne impediva i movimenti e che avrebbe potuto determinarne la morte per strangolamento».
Attese queste indicazioni della sentenza impugnata, non può ritenersi rilevabile con evidenza l’insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 544ter cod. pen.
Al più potrebbe ravvisarsi un vizio di motivazione, ma questa evenienza non sarebbe comunque idoneo a precludere la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (cfr., per tutte, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01, e Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262277 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 08/05/2025.