Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8290 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 07/08/1990
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, il quale ha concluso pe l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato.
letta la memoria di replica trasmessa dal difensore dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 7 aprile 2021, con la quale COGNOME NOME veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, previa concessione di attenuanti generich prevalenti sulla contestata aggravante, per aver colposamente contribuito a cagionare u incendio boschivo, fonte di ingenti danni all’ambiente circostante e ai GLYPH terreni limitrofi appartenenti a COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME costituiti parti civili.
COGNOME Giuseppe, attraverso il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazio per i seguenti.
2.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio motivazione, con riferimento alla ritenuta ascrivibilità dei fatti all’imputato.
Osserva il ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai mot appello, con riferimento alle contraddizioni emerse delle dichiarazioni delle persone of costituite parti civili, su cui si era basata l’affermazione di responsabilità.
Tali testimonianze erano in contrasto con elementi oggettivi costituiti dal mater fotografico raffigurante lo stato dei luoghi e con altre testimonianze a discarico, non valut giudice di prime cure.
In particolare, era stata evidenziata l’impossibilità, da parte di COGNOME NOME, accesso visivo ai luoghi, in ragione della presenza di una fitta e alta siepe interposta tra i d’osservazione ed il luogo dove si sarebbe sviluppato l’incendio.
Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla riten inattendibilità delle prove a discarico, anche in considerazione del fatto che le imma fotografiche smentivano quanto raccontato dalla persona offesa. Nessuna risposta era stata data in merito alla presenza dell’imputato in casa al momento dell’accensione del fuoco, essendosi Corte limitata ad operare un richiamo alla decisione del Tribunale.
2.2 Con il secondo motivo, censura per violazione di legge la pronuncia in ordine all’omess declaratoria della prescrizione del reato, maturata in data antecedente alla pronuncia d’appel
In particolare, osserva che il termine di prescrizione è decorso tra la conclusione del giu di primo grado e quello d’appello, definito con sentenza del 12 giugno 2024; infatti, riferimento al reato contestato, consumato il 15 luglio 2016, il termine massimo di prescrizi pari ad anni sette mesi sei, è spirato il 15 gennaio 2024, e perciò in data antecedente pronuncia della sentenza d’appello.
Al riguardo, evidenzia tp che il processo non è stato interessato, né in primo grado né nella fase di impugnazione, da alcuna causa di sospensione del termine prescrizionale e che nel periodo di sospensione previsto per la normativa ennergenziale non era stata fissata alcun udienza di rinvio.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica, con la quale, nel riportar contenuto del ricorso, ha insistito per l’annullamento, quanto al primo motivo dedotto. In subord conformemente alla richiesta del Procuratore Generale, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per violazione di legge penale in relazione agli artt. 157-161 e 129 c.p. con riferimento all’ome declaratoria di prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile.
1.1 A fronte dei rilievi esposti, appare opportuno rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di veri se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza st della motivazione della Corte di merito, derivante dalla presenza di argomenti viziati da evid errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il sen realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incong tra loro ovvero.
Può assumere rilievo in tal senso anche il fatto che il decidente non abbia tenuto presen fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure d assunto dati inconciliabili con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrent siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazion disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilit da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 4 n. 5861 del 18/11/2021, dep. 21/02/2022, in motivazione; Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, COGNOME ed altri, Rv. 23377 Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, COGNOME ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 d 26/09/2006, imp. COGNOME ed altri, Rv. 234989).
Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei c cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignora una prova esistente, nell’uno e nell’altro caso quando tali prove siano in sé determinanti condurre a decisione diversa da quella adottata.
D’altro canto, il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti proces per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla su cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione
tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, più se articolate in concreto, ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da q dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 – dep. 24/03/2015, COGNOME, Rv. 262948).
1.2 Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda che occupa nei segu termini.
In data 15 luglio 2016, i Vigili del Fuoco, su richiesta dello stesso COGNOME NOME, e intervenuti per spegnere un incendio che aveva interessato un’area destinata a bosco, con piant di alto fusto. La squadra dei Vigili, seguendo le tracce e i segni del fuoco e tenuto conto direzione del vento, avevano individuato l’area di prima propagazione in una macchia circola posta sul retro della abitazione famiglia COGNOME.
L’individuazione del responsabile è stata affermata sulla base della testimonianza resa COGNOME NOME, conduttore del terreno interessato dall’incendio, il quale riferiva riconosciuto nel Mele Giuseppe il soggetto che trasportava le sterpaglie nella parte posteri dell’abitazione per alimentare il fuoco.
La suddetta dichiarazione, ad avviso dei giudicanti, non veniva superata dalle testimonianz avverse.
In particolare, i testimoni – indicati dalla difesa per dimostrare che il COGNOME nello momento si trovava in casa – non erano presenti in tale abitazione al momento del divampare dell’incendio e non sapevano riferire su quanto accaduto prima del loro arrivo.
D’altro canto è stata altresì respinta dai giudici di merito la deduzione difensiva relat impossibilità di visione sul luogo di originaria propagazione delle fiamme da parte del Palmieri. La difesa, in proposito, rilevava che la percezione visiva dall’esterno della propri impedita dalla presenza di una siepe, documentata dalle rappresentazioni fotografiche prodott in giudizio.
Per contro, è stato osservato che la visuale descritta dal testimone era differente prospettiva raffigurata dalle foto prodotte dalla difesa dell’imputato; ed è stato sottoline il COGNOME aveva prestato particolare attenzione, dopo aver visto il fumo e le person trasportavano le sterpaglie, essendosi fermato con il proprio mezzo sulla strada adiacen all’abitazione del Mele, per osservare quanto stava accadendo.
I giudici del merito sono giunti a tali conclusioni anche in considerazione le risultan sopralluogo del Corpo Forestale, su cui riferiva il maresciallo COGNOME secondo cui, nella dell’abitazione del Mele erano presenti segni di combustione di residui vegetali avvenuta giorni precedenti, come peraltro confermato dal teste COGNOME.
Anche sulla base della suddetta circostanza, è stato escluso che COGNOME NOME fosse estraneo a quanto accaduto.
A fronte di un simile impianto argomentativo, i ricorrenti, con i motivi sopra rip ridefiniscono le premesse fattuali ed offrono valutazioni alternative della compiuta ricostru della vicenda da parte dei giudici di merito.
Sostengono di aver evidenziato l’impossibilità, da parte del teste d’accusa COGNOME COGNOME di aver accesso visivo ai luoghi, in ragione della presenza di una fitta ed alta siepe che copr il luogo dove si sarebbe sviluppato l’incendio.
Aggiungono che la Corte d’appello non avrebbe fornito adeguata motivazione sul fatto che le prove a discarico fossero inattendibili, anche in considerazione del fatto che le imma fotografiche smentivano quanto raccontato dalla persona offesa. Nessuna risposta era stata data in merito alla presenza dell’imputato in casa al momento dell’accensione del fuoco, essendosi l Corte limitata ad operare un richiamo alla decisione del Tribunale.
Tanto premesso, appare evidente che le censure sollevate dalla difesa siano versate in fatto e pertanto, al lume dei principi richiamati in premessa, risultano inammissibili in questa se
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Risulta contestato e accertato, il reato previsto e punito dall’articolo 423 bis, commi 2 cod. pen..
Il richiamato comma 4 prevede che le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente
Trattasi evidentemente di circostanza a effetto speciale, determinando un aumento superiore ad un terzo.
Va dato atto che, come si ricava dal testo e dal dispositivo della sentenza di primo gra confermata dalla Corte di appello, la contestata circostanza aggravante è stata ritenu subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, ai della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto specia anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorren circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima reato. (in termini, Sez. 4 – , Sentenza n. 38618 del 05/10/2021 Ud. (dep. 28/10/2021 Rv. 282057 – 01)
Nel caso di specie, il termine di prescrizione minimo, avendo riguardo all’aumento di pena della metà per la contestata aggravante a effetto speciale, è pari ad anni 7 e mesi 6 ( p edittale anni 5 + la metà per l’aggravante a effetto speciale di cui al comma 4 dell’art. 4 cod. pen.), con ulteriore aumento di un terzo (pari ad anni 2 e mesi 6) ex art. 161, cod.pe per complessivi anni 10.
In applicazione dei suddetti principi, il termine prescrizionale ha come scadenza il 15 lu 2026, così calcolato in anni dieci decorrenti dalla data di consumazione del reato (15 lug 2016).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizi impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Pre