Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9807 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato in Marocco il 09/04/1977
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso rideterminando la pena in mesi due di reclusione ed € 300,00 di multa, e dell’avv.to NOME COGNOME difensore dell’imputato, che ha concluso chiedendo: “l’annullamento e/o la riforma della gravata sentenza al fine di ottenere l’assoluzione per prescrizione ovvero perchè il fatto non sussiste ovvero non è previsto dalla legge come reato od in subordine la sospensione condizionale della pena. Solo in estremo subordine si aderisce alla declaratoria di prescrizione riconosciuta dalla Procura Generale”.
DeposLua in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO GLYPH
‘ GLYPH 11 MR. 2025
Con sentenza in data 20/9/2024 la Corte d’appello di Reggio Calabria riformò la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 31/5/2019, che aveva ritenuto Fadil Younes responsabile dei reati cui all’art. 171 ter comma 2 lett. d) legge 633/41 e del reato di ricettazione condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 1500,00 di multa, e, riconosciuta l’attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648, ridusse la pena a mesi tre di reclusione ed C 500,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli art. 157 e 161 cod. pen. rilevando che il reato contestato al capo a) era prescritto allorquando era intervenuta la sentenza di appello.
Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’articolo 648 cod. pen. lamentando che la versione dell’imputato, che aveva dichiarato di aver provveduto direttamente alla masterizzazione dei CD e DVD, era stata disattesa senza che “fosse accertata…e neppure semplicemente indagata l’esistenza di qualsiasi elemento contrario”.
Con ultimo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 131 bis cod. pen. lamentando che la norma era stato del tutto ignorata dalla corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
In relazione al secondo motivo, va osservato che la sentenza di appello prende in considerazione la versione difensiva e la disattende con argomenti di ordine logico che il ricorso ignora totalmente.
Il motivo è, pertanto, generico per aspecificità, non tenendo conto delle ragioni esposte dal giudice di appello a sostegno della decisione contestata. Deve, quindi, essere fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01).
La doglianza sollevata in relazione all’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. deve ritenersi tardiva. Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, emerge che la causa di non punibilità non aveva costituito motivo di appello. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di
gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438; Sez. 7, ord. n. 27561 del 19/4/2024, COGNOME; Sez. 3, 24555 del 4/6/2024, Loviso; Sez. 3, n. 24270 del 9/5/2024, Cobaj).
È, invece, fondato il primo motivo di impugnazione in quanto, in relazione al reato contestato al capo a), considerato il periodo di sospensione intervenuto, il reato risulta prescritto alla data del 9/5/2024, prima, quindi, della sentenza impugnata.
Giova ricordare che quando con “il ricorso per cassazione è dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso “non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, (dep. 2016 ),COGNOME Rv. 266819 – 01).
Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, non sussiste alcun elemento ostativo alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio espungendo dalla pena irrogata quella parte di essa relativa al reato venuto meno, pari a mesi uno di reclusione ed C 200,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui al capo a), perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per il reato di cui al capo b) in mesi due di reclusione ed C 300,00 di multa.
Così deciso il 18/2/2025