Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18891 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 10/04/1983 NOME nato a CITTANOVA il 06/04/1948
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16.7.2024 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, all’esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Livorno in data 30.5.2018, ha assolto COGNOME NOME dal delitto di cui al capo A) in relazione all’episodio del 7.12.2016 per non aver commesso il fatto confermando nel resto la sentenza impugnata.
Il presente procedimento trae origine dall’attività di indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, Nucleo Operativo e Radiomobile, compendiata nell’informativa di P.G. del 9 febbraio 2017.
Nell’ambito di una diversa attività investigativa, dalle dichiarazioni del detenuto COGNOME COGNOME emergeva che nel giugno 2016, nel carcere di Porto Azzurro, veniva introdotta sostanza stupefacente del tipo hashish o marijuana, poi spacciata ai detenuti per il tramite anche di un agente della Polizia penitenziaria. Posta sotto intercettazione l’utenza del sospettato e poi dell’utenza in uso a Nacca Mauro, che originariamente ivi detenuto aveva ottenuto di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, dalle intercettazioni emergeva la gestione di un’attività illecita tra COGNOME NOME ed il fratello COGNOME NOME, entrambi in regime di detenzione domiciliare a Porto Azzurro, in cui gli stessi facevano riferimento all’investimento di consistenti somme di denaro nella compravendita di beni indicati con linguaggio criptico come “macchine” o “motorini” di cui peraltro non risultavano fare commercio.
Acquisiti i tabulati telefonici relativi alle due utenze ed effettuati gli accertame mediante i circuiti telematici Sisal, si riscontrava che i versamenti venivano effettuati mediante ricariche postpay dai prossimi congiunti di NOME NOME e NOME NOME (non essendo gli stessi in condizione di muoversi), ed in particolare dal fratello NOME NOME, emergendo un consistente flusso di denaro (pari a circa euro 20.000,00 in due mesi) versato dai COGNOME in favore di quattro carte postpay, tre delle quali intestate a persone dimoranti nel napoletano ed una quarta a COGNOME, che al tempo risultava sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Genova, ma che in passato era stato ristretto presso il carcere di Porto Azzurro con COGNOME NOME e COGNOME MarcoCOGNOME
L’attività di intercettazione, incrociata con i dati delle ricariche induceva quindi a ipotizzare che i due fratelli COGNOME, benché si trovassero in detenzione domiciliare, gestissero un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio elbano che svolgevano grazie ai rifornimenti provenienti da Genova e da Napoli.
Tale ipotesi trovava conferma in quanto accertato il 7.12.2016 in quanto veniva intercettata una telefonata sull’utenza di COGNOME NOME da parte di tale NOME NOME che preannunciava il suo arrivo sull’isola D’Elba. Effettuato un servizio di
osservazione in pari data si procedeva al controllo dell’Orrù appena sbarcato mentre si incontrava con tale COGNOME NOME. La perquisizione permetteva di rinvenire in suo possesso circa 5kg di sostanza stupefacente di tipo hashish costituita da 50 panetti da 100 gr. circa custoditi all’interno del suo zaino.
Una volta arrestato l’COGNOME, nel periodo di permanenza in caserma, si constatava che sulla sua utenza pervenivano numerose chiamate sia da COGNOME NOME che da COGNOME Marco.
La perquisizione poco dopo svolta presso Nacca Marco consentiva di accertare i suoi contatti con il Raso ed i suoi tentativi di contatto con l’Orrù.
Quest’ultimo in sede di interrogatorio aveva ammesso il trasporto di stupefacente da Genova ma non aveva menzionato né il mittente né i destinatari.
2.1. Il Gip sulla scorta di tale compendio probatorio, costituito dalle intercettazioni, dai tabulati e dal servizio di osservazione svolto dalla P.G. oltr che dall’esito dell’arresto e della perquisizione di Orrù, riteneva fosse stata raggiunta la prova della sussistenza del reato di cui al capo A) in relazione all’episodio del 7.12.2016, nel quale riteneva fossero coinvolti i fratelli COGNOME ed il COGNOME. Non riteneva invece sufficientemente provata la sussistenza degli altri episodi contestati al capo A) né della fattispecie di cui al capo B), in quanto l’esborso di denaro verso i soggetti campani non risultava univocamente connesso all’acquisto di stupefacente.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Gip escludeva per tutti gli imputati la contestata recidiva ma riteneva insussistenti i presupposti per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Il giudice d’appello riteneva meritevole di accoglimento solo l’impugnazione proposta da COGNOME NOME, non risultando la prova certa del suo coinvolgimento nell’episodio del 7.12.2016 con conseguente assoluzione per non aver commesso il fatto. Riteneva invece infondati gli appelli proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti COGNOME Marco e COGNOME Emilio articolando il medesimo motivo. Con detto motivo invocano la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale. Rilevano che alla data di celebrazione dell’udienza in appello risultava maturato il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 in relazione alla fattispecie contestata consumata in data 7 dicembre 2016.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Ed invero, dall’esame dell’incarto processuale, risulta che il giudizio di appello, originariamente fissato per la data del 12.2.2024, veniva rinviato all’udienza del
29.4.2024.
A detta udienza il processo veniva nuovamente rinviato all’udienza del 17.6.2024
per impedimento dell’imputato, con sospensione di giorni 60 a decorrere dalla data di cessazione dell’impedimento.
Ne deriva, pertanto, che alla data di discussione del giudizio di appello, ovvero il
16.7.2024, il termine di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) con la predetta sospensione non era ancora maturato.
3.
In conclusione, i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consi znsore
Il Presidente