Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19460 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19460 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a MALAZGIRT (TURCHIA) il 02/05/1980 avverso la sentenza del 27/03/2014 della Corte d’appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; vista la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 15 ottobre 2024 la Corte di Appello di Ancona ha accolto una questione di non esecutività del titolo (art.670 cod.proc.pen. con declaratoria di inefficacia della sentenza) in riferimento alla sentenza emessa in data 27 marzo 2014 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il reato di cui all’art.12 d.lgs. n.286 del 1998 (fatto constatato in data 12.12.2009 in Ancona).
In particolare la questione esecutiva Ł stata accolta sotto il profilo della omessa traduzione della sentenza in lingua francese, sicchŁ la potestà difensiva di impugnazione della decisione del 27 marzo 2014 si Ł rinnovata all’atto del deposito della sentenza tradotta.
Avverso la sentenza di secondo grado – del 27 marzo 2014 ma depositata tradotta in data 5 novembre 2024, Ł stato proposto l’atto di ricorso per cassazione nell’interesse di Babahan RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
Al primo motivo si deduce erronea qualificazione del fatto, anche in riferimento alla sopravvenuta decisione emessa dalla Corte costituzionale, numero 63 del 2022.
La decisione impugnata ha già escluso la sussistenza, in fatto, della circostanza aggravante dell’avvenuto uso dei documenti contraffatti, ma ha mantenuto quella dell’avvenuto utilizzo di servizi di trasporto internazionali (in ragione dell’avvenuto imbarco dalla Grecia verso l’Italia). Da ciò deriva il mantenimento, in sentenza, della circostanza aggravante di cui all’art. 12 comma 3 del d.lgs. n.286 del 1998.
Tuttavia il ricorrente osserva che con sentenza numero 63 del 2022 (posteriore alla decisione impugnata) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati».
Per l’effetto, la condotta contestata al ricorrente ricade nella previsione di legge di cui all’art. 12 comma 1 d.lgs. n.286 del 1998, con maturata estinzione per prescrizione al 12 giugno 2017 (in rapporto alla entità della pena edittale).
Al secondo motivo si deduce, in ogni caso, vizio di motivazione in punto di responsabilità per mancata risposta al motivo di appello ove si era prospettata la applicabilità della previsione di legge di cui all’art.54 cod.pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al primo motivo.
Va premesso che la descritta – in parte narrativa – sequenza di tipo esecutivo, impone di ritenere applicata al caso in esame non già la disciplina della restituzione in termini di cui all’art. 175 cod.proc.pen. ma la disciplina di cui all’art. 670 cod.proc.pen. . Da ciò deriva una importante conseguenza, posto che il disposto dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente le modifiche apportate dall’art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di
deposito dell’ordinanza che concede la restituzione, non Ł suscettibile di estensioni analogiche in malam partem (v. Sez. II n. 40791 del 8.10.2024, rv 287216) ed Ł, pertanto, inapplicabile al caso in esame.
Da ciò deriva che dovendosi tener conto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della unica aggravante ad effetto speciale residua (il mezzo di trasporto internazionale), il fatto di reato va riqualificato ai sensi dell’art. 12 comma 1 d.lgs. n.286 del 1998, il che determina (per il limite massimo di anni cinque della pena edittale) l’estinzione per intervenuta prescrizione.
Non risulta, peraltro, applicabile una formula piø favorevole, posto che il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato. La Corte di Appello di Ancona, alla pagina 7 del provvedimento impugnato, ha congruamente argomentato circa la non applicabilità, nel caso concreto, della scriminante dello stato di necessità .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell’utilizzo di servizi internazionali di trasporto che esclude e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato, qualificato ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, estinto per prescrizione.
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME