Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5833 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALEdi COGNOME NOME, nato a Sogliano Cavour il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/01/2024, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 09/01/2020 dal Tribunale di Lecce, con la quale la RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1 lett a), 6 e 25 undecies, comma 2 lett b) n. 2 d.lgs 231/2001 e condannata alla pena di 150 quote dell’importo di euro 300,00 ciascuna.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che l’illecito amministrativo si era prescritto prima della sentenza di appello e la Corte di merito, nonostante di specifica deduzione difensiva, aveva omesso di pronunciare l’estinzione dell’illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza proposta.
Costituisce giurisprudenza consolidata che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatt della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (Sez 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep.15/01/2020, Rv.277943 – 01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018 – dep. 24/09/2018, C, Rv. 274083-04; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015 – dep. 21/12/2015, COGNOME e altro, Rv. 265588; Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 – dep. 30/04/2015, P.M. in proc. COGNOME e altri, Rv. 26317101; Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 – dep. 20/03/2012, COGNOME e altri, Rv. 25670501).
Nella specie, l’illecito in questione (rectius: le sanzioni amministrative irrogabili in ragione del suo accertamento) non può ritenersi ancora prescritto, risultando il relativo termine sospeso dalla data di proposizione della richiesta di rinvio a giudizio (6.7.2017), tempestivamente presentata entro il quinquennio da quella di consumazione del reato presupposto (consumatosi in data 26.10.2012), come richiesto dal primo comma del citato art. 22 d.lgs. n. 231/2001.
La prescrizione è stata interrotta dalla richiesta di rinvio a giud ricomincerà a decorrere, secondo quanto prevede l’art. 22, comma 4 del d.lgs 231 del 2001, dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio
Trattandosi di deduzione difensiva manifestamente infondata, alcun obbligo motivazione si poneva a carico della Corte di appello, in base al princ consolidato in tema di motivazione della sentenza, secondo cui, in sede impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancat accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/201 Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 15/01/2025