Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BUSALLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione
4.
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 29/11/2019, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Genova e con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall’art.116, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e condanNOME alla pena di mesi tre di arresto ed € 3.000,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi sei.
In punto di fatto, la Corte territoriale ha osservato che – all’esito di un servizio di controllo, avvenuto il 27/01/2017 – l’imputato era stato trovato alla guida della vettura Daihatsu Siron TARGA_VEICOLO, di proprietà di terzi, pur essendo privo della patente di guida – in quanto revocata dalla Prefettura di Genova il 27/04/2015 – e che già alla precedente data del 03/09/2015 l’appellante era stato colto alla guida di una vettura senza il necessario titolo abilitativo; ha rilevato quindi che, dal certificato penale, risultava la relativa recidiva nel biennio con conseguente perfezionamento della fattispecie contestata; la Corte ha altresì rigettato il motivo di appello inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e quello riguardante il richiesto riconoscimento della continuazione c:on altri reati, pure di natura contravvenzionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, proponendo due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione della legge penale in merito all’intervenuta prescrizione; ha dedotto che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe dichiarato l’estinzione del reato, pur essendo la stessa da intendersi maturata al momento della celebrazione del giudizio di appello e in relazione alla data di accertamento del fatto (27/01/2017).
Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza ovvero l’illogicità della motivazione in ordine all’erogazione della pena, non avendo la Corte territoriale operato la riduzione richiesta nel motivo di appello senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è fondato, conseguendone il logico assorbimento del secondo motivo di doglianza.
Va pregiudizialmente rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819).
Ciò posto, nel caso di specie il motivo è fondato; atteso che l’accertamento del reato è avvenuto alla data del 27/01/2017 e che quindi, al momento della pronuncia della sentenza di appello (10/11/2022) era trascorso il termine massimo di cinque anni applicabile, per le fattispecie contravvenzionali, sulla base del combiNOME degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 1, cod.pen..
Deve altresì rilevarsi che non assume valenza, ai fini dell’eventuale innalzamento del termine di prescrizione e in riferimento al disposto dell’art.161, comma 2, cod.pen., la contestazione della recidiva; trattandosi di recidiva specificamente riferita alla reiterazione di un illecito avente – di per sé stesso – rilevanza solo amministrativa e assumente rilievo penale solo nella particolare ipotesi della ripetizione entro il biennio in relazione all’art.116, comma 15, C.d.S..
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio’ per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente