Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri pronunciata il 17 novembre 2023 che aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso il 4 novembre 2018 in Nettuno.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge per mancata declaratoria ex art. 129 cod.proc.pen di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; con il secondo motivo, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo, violazione di legge per il riconoscimento delle circostanze attenuanti in misura equivalente alla contestata aggravante e per la commisurazione della pena.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (S.U. n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175). Si ribadisce allora che in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all’art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall’art. 11, lett. b), legge cit. e l’art. 161-bis cod. pen introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv. 286811; Sez.4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653). Pertanto, nel caso di specie, essendo il reato commesso in data compresa tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, trova applicazione la Legge Orlando n. 103/2017, che, modificando l’art. 159 cod.pen., aveva previsto un periodo di sospensione della prescrizione di un anno e mezzo per il deposito della
rif
motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo che definisce il grado successivo di giudizio. Al momento della pronuncia d’appello il reato non era dunque ancora prescritto.
Il secondo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3). La Corte di merito, motiva il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen rilevando la non tenuità dell’offesa alla luce delle concrete modalità della condotta idonee a mettere in pericolo la circolazione stradale e la salute pubblica (difatti, in seguito al sinistro stradale verificatosi, le persone dell’auto tamponata si recavano al pronto soccorso per gli accertamenti necessari), nonché il comportamento aggressivo tenuto dal COGNOME successivamente al tamponamento ed il livello alcolico alquanto rilevante riscontrato sull’imputato a seguito di alcoltest ( 2,27 g/I alla prima prova e 2,04 alla seconda). La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richied una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
L’ultimo motivo di ricorso è del tutto generico e aspecifico, contestandosi genericamente la sussistenza della aggravante senza confrontarsi con a motivazione dei giudici di merito, che hanno rilevato la pacifica ricorrenza dell’incidente stradale; considerando tale aggravante in misura equivalente alle circostanze attenuanti, la pena è stata determinata nel minimo edittale. Sul punto va ricordato che è ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione e il giudizio di bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450) e che, riguardo alla dosimetria della pena, non è richiesta una dettagliata motivazione se la misura si attesta al di sotto del medio edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/ 2009, Rv. 245596 – 01).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 ottobre 2025.