Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40848 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40848 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena di condanna, nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 1. lett. c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Modena il 6.1.2014) alla pena ritenuta di giustizia.
COGNOME è stato ritenuto responsabile per avere guidato il ciclomotore Piaggio TARGA_VEICOLO in stato di ebbrezzg in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato parti a 1, 51 g/I alla prima prova e 1,56 g/I alla seconda prova).
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione.
2.1. Le prime due censure hanno riguardo alla regolarità del rilevamento del tasso alcolemico. Il difensore ha evidenziato che l’accertamento del tasso alcolemico mediante apparecchio alcoltest era stato effettuato da un agente di polizia giudiziaria e non già da un ufficiale di polizia giudiziaria e che nel caso d specie non sarebbero stati ravvisabili i presupposti della necessita ed urgenza di cui all’art. 113 disp. att. cod. proc. pen.: in particolare / l’afferm zione della Corte di Appello, secondo cui presso il RAGIONE_SOCIALE, al momento dell’accertamento non sarebbero sati presenti ufficiali di polizia giudiziaria sarebbe stata priva di riscontro. Inoltre l’apparecchio alcoltest non era stato sottoposto a revisione periodica e la Corte, ad analoga censura, si era limitata a replicare che non si rinvenivano elementi concreti idonei a comprovare la mancata revisione.
2.3,La terza censura è relativa al rigetto, da parte del Tribunale di Modena, dell’istanza di sospensione con messa alla prova. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe ritenuto legittimo il rigetto dell’istanza, fondato sui precedenti penali a carico dell’imputato, quando invece la normativa non considera la recidiva un limite di operatività dell’istituto, dovendo piuttosto il giudice formulare un prognosi sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati; osserva, inoltre, che il rigetto sarebbe stato formulato, pur in assenza della valutazione del programma predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.4. La quarta censura è relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Secondo il difensore al momento della pronuncia della Corte di Appello il reato era già prescritto: erroneamente la Corte avrebbe
ritenuto sospeso il decorso della prescrizione durante i rinvii causati dal ritardo dell’RAGIONE_SOCIALE nella formulazione del programma e avrebbe calcolato altresì la sospensione del termini di prescrizione per ulteriori 112 giorni, in ragione della emergenza collegata alla pandemia da covid 19, in violazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2021 n 140.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto quanto al rilievo, assorbente, dell’essere maturata la prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
Dall’esame degli atti (consentito ed anzi doveroso, essendo stato denunciato un error in procedendo rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto: Sez Un. n. 42792 del 31/101,2001, Rv 220992) emerge che il processo in primo grado aveva subito i seguenti rinvii:
a causa dell’adesione da parte del difensore alla astensione dall’attività forense proclamata dalle RAGIONE_SOCIALE
-dal 23.05.2017 al 28.11.2017 (6 mesi e 5 giorni);
-dal 18.12.2018 al 26.06 2019 (6 mesi e 7 giorni);
dal 3.12.2019 al 10.3.2020 ( 3 mesi e 7 giorni);
per un totale di 1 anno, 3 mesi e 19 giorni;
a seguito di istanza di messa alla prova da parete dell’imputato:
-una prima volta dal 28.11.2017 al 30.1.2018 (64 giorni), per consentire all’RAGIONE_SOCIALE Esecuzione Penale Esterna di elaborare il programma trattamentale;
in altre occasioni dal 30 gennaio 2018 fino al 18 maggio 2021, sempre a causa della mancata trasmissione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del programma GLYPH di trattamento.
Ai fini del calcolo della prescrizione, va conteggiata la sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, fino alla celebrazione dell’udienza successiva, con riferimento ai rinvii dovuti alla adesione da parte del difensore alla astensione dall’attività forense proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Quanto ai rinvii per consentire la elaborazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del programma trattamentale, si osserva quanto segue. Il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della istanza da parte dell’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d’intesa con l’RAGIONE_SOCIALE di esecuzione penale esterna. La fase decisoria è disciplinata dall’art. 464 quater cod. proc. pen., a norma del quale, il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contest i le avviso alle parti.
Il giudice, nel valutare l’idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all’art. cod. pen. (Sez.6, n. 44646 dell’01/10/2019, Rv. 277216 Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272066) e deve, altresì, ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. L’art. 16 ter cod. pen., introdotto dall’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67, stabilisce ch durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell’ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell’art. 464 quater cod. proc. pen. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell’art. 464 septies cod. proc. pen. oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l’esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell’art. 464 septies, comma 2, cod. proc. pen. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen. Nel caso in cui l’imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all’istanza di cui all’art. 464 bis cod. proc. pen., il programma di trattamento deve comunque comprovare l’invio della richiesta della relativa elaborazione all’RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l’udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, dalla disamina dei verbali di udienza emerge che i rinvii sono stati disposti dal Tribunale in ragione del mancato perveninnento del programma elaborato dall’RAGIONE_SOCIALE. Osserva il Collegio, concordemente a quanto già sostenuto nella sentenza Sez. 4 , n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001 cit. , che la richiesta di differimento della udienza formulata dal difensore al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464 bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di esecuzione penale esterna,
del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinen all’acquisizione di elementi di prova né nel riconoscimento di termini a difes inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall’art. 159, comma 1, n. 3 cod. pe determinano l’effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizion tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale. I successivi, disposti di ufficio dal Tribunale, in attesa della elaborazi programma da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, prima della adozione dell’ordinanza di sospension del procedimento con messa alla prova, dal 30 gennaio 2018 fino al 18 maggio 2021, non possono, invece, ‘essere conteggiati ai fini della sospensione del c della prescrizione, in quanto ricollegati, per quanto è dato comprendere verbale, ad una inerzia della pubblica amministrazione non imputabi all’imputato.
Infine deve aggiungersi il periodo di sospensione della prescrizione previ dalla normativa per il contenimento della pandemia da covid-19, dal 9 marzo 202 all’H maggio 2020: le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “I tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covi 19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prev dall’art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazi dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’H maggio 2020, nonché a quelli pe i quali sia prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine proces (Sez.Un n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).
Ne consegue che al termine massimo di prescrizione pari a cinque anni, decorrente dal 6 gennaio 2014, devono essere aggiunti 1 anno, 3 mesi e 19 gior per la sospensione conseguente alla adesione da parte dei difensori astensione dall’attività proclamata dalla RAGIONE_SOCIALE, 64 giorni pe primo rinvio per consentire la elaborazione del programma da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE, giorni per la disciplina emergenziale collegata alla pandemia da Covid Conteggiando detti periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizio risulta decorso al mese di agosto 2020, e quindi in data anteriore alla pron della sentenza della Corte di Appello.
3.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché reato è estinto prescrizione. Ai sensi dell’art. 224, comma 3, CdS gli atti d essere trasmessi al g~i r Modena per quanto di competenza. t
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Crefetto di Modena, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, C.D.S.
Così deciso in Roma in data 13 settembre 2023
GLYPH
Il Consiglie» tensore
Il Presidente