Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 186 co. 2 bis cds, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto.
udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO del Foro di RAVENNA in difesa di NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna il 6 luglio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Ravenna il 13 maggio 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto COGNOME NOME Levente responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcolica (art. 186, commi 2, lett. c, 2-bis e 2-sexies del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: tasso alcolemico 1,65 grammi / litro alla prima misurazione e 1,58 g. /I. alla seconda), fatto commesso in orario notturno 1’11 agosto 2017, provocando un incidente stradale, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, con revoca RAGIONE_SOCIALE patente di guida e con confisca del veicolo condotto nell’occasione.
Ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a otto motivi con i quali denunzia violazione di legge e vizio di motivazione.
L’articolato atto di impugnazione è strutturato, dopo una sintesi iniziale delle doglianze e degli antefatti processuali, in plurimi paragrafi ove si mettono graficamente in evidenza i motivi di appello, la risposta RAGIONE_SOCIALE Corte di merito e lo sviluppo dei motivi che sostengono il ricorso di legittimità; vi sono anche numerosi pertinenti allegati.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), del d. Igs. n. 285 del 1992, 379, comma 8, del regolamento di esecuzione del codice RAGIONE_SOCIALE strada e n. 41.1 dell’allegato al decreto ministeriale n. 196 del 1990, per essere stato eseguito il test alcolemico nei confronti dell’imputato con uno strumento che, in realtà, doveva essere ritirato dall’uso, per avere – nel corso delle pregresse verifiche annuali di funzionalità – superato i limiti di errore tollerati dalla normativa in ben cinque occasioni, e mancanza di motivazione in relazione alla omessa valutazione, quale prova a conferma delle errate rivelazioni dell’etilometro, delle pagine del libretto metrologico ove le stesse sono annotate.
Richiamata la motivazione reiettiva RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, si rammenta avere già confutato, tramite il consulente di parte, la ritenuta regolarità RAGIONE_SOCIALE omologazione dello strumento in concreto impiegato per la misurazione dell’alcool, avere evidenziato le criticità RAGIONE_SOCIALE compilazione del librett metrologico dello stesso, avere dimostrato l’avvenuto superamento, in più occasioni, non soltanto negli anni 2006 e nel 2007 di cui si era parlato nell’atto di appello, le tolleranze di errore consentite dal decreto ministeriale n. 196 del 1990, tanto che l’apparecchio in questione non avrebbe dovuto superare le
verifiche e si sarebbe dovuto ritirare lo stesso dall’uso, ai sensi del comma 8 dell’art. 379 del regolamento del codice RAGIONE_SOCIALE strada, sin dall’anno 2006, con successivo invio del macchinario al costruttore per i necessari interventi e, poi, nuova verifica presso l’ente deputato. Tuttavia, ciò non è accaduto e, dunque, è stato utilizzato per anni un etilometro non funzionante secondo norma, tanto che i risultati dello stesso devono ritenersi inattendibili ed inutilizzabili.
Si tratta – si precisa – di elementi non rilevati dalla perizia dell’ing. COGNOME acquisita agli atti, perché il professionista non ha esaminato l’apparecchio concretamente utilizzato ma un altro apparecchio, RAGIONE_SOCIALE stessa marca e modello, con diverso numero di matricola relativo ad un altro procedimento nei confronti di un diverso imputato.
Sulle censure mosse in appello la Corte di merito non si sarebbe pronunziata, così trascurando che l’etilometro è inaffidabile dal punto di vista sia teorico, date le aporie del procedimento di omologazione, sia pratico, non essendovi garanzia di continuità dei risultati ed essendo stato per anni utilizzato nonostante gli errori presenti sulle pagine del libretto metrologico, difettando la garanzia RAGIONE_SOCIALE corretta misurazione, ciò che è essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), del codice RAGIONE_SOCIALE strada, e 3, commi 1 e 4, del decreto ministeriale n. 196 del 1990, per avere ritenuto integrato il reato contestato all’imputato sebbene l’etilometro utilizzato nei suoi confronti non risulti fabbricato dalla società costruttrice cui è stata rilasciata l’omologazione ma da altra società, come si evince dalla targhetta inamovibile apposta sull’apparecchio, e totale mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse nell’atto di appello e nei motivi nuovi circa il nominativo del costruttore che appare sulla targhetta.
Peraltro, tale difformità, che si evince chiaramente delle foto dell’apparecchio scattate dai Carabinieri ed inserite nel corpo dell’atto di impugnazione, è rilevante e decisiva ai fini del processo, nessuna indicazione al riguardo rinvenendosi nel libretto metrologico, dato che l’etilometro risulta costruito da soggetto non titolare dell’omologazione ed il tasso alcolemico deve essere misurato con uno strumento fabbricato dal titolare RAGIONE_SOCIALE omologazione.
Dunque, assume il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE, ove dovesse ritenere irrilevante che l’effettivo costruttore, quale risultante dalla targhetta inamovibile, possa essere anche soggetto diverso dal titolare dell’omologazione, dovrebbe però spiegare come ciò possa conciliarsi con la previsione dell’art. 3, comma 1, del d.m. n. 196 del 1990, secondo cui «Gli etilometri sono soggetti alla
omologazione del tipo che viene rilasciata.., a domanda del costruttore o di suo mandatario».
2.3. Tramite il terzo motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), del d. Igs. n. 285 del 1992, 379, commi 6 e 8, del d.P.R. n. 495 del 1992, e 3, comma 1, del d.m. n. 196 del 1990, per avere la Corte di appello ritenuto integrato il reato di guida in stato di ebrezza, sebbene il tasso alcolemico sia stato rilevato con un etilometro non omologato dalla RAGIONE_SOCIALE ma con atto del 10 novembre 1999 dal RAGIONE_SOCIALE automobilistiche e dispositivi (acronimo: RAGIONE_SOCIALE), laboratorio che si ritiene essere incompetente ad omologare, e, nel contempo, di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alle censure, già mosse con l’atto di appello e che si richiamano, sulla illegittima omologazione dell’etilometro, compresa l’omessa valutazione di altro certificato datato 17 novembre 1992 di omologazione di un diverso apparecchio di altra marca (“Siemens”), documento acquisito all’udienza del 18 marzo 2022, rilasciato, invece, con modalità rispettose RAGIONE_SOCIALE normativa citata.
Tali questioni, già poste con l’atto di appello e con i “motivi nuovi” non avrebbero avuto alcuna risposta dalla Corte territoriale.
Ad avviso del ricorrente, l’imputato sarebbe dovuto andare assolto dall’accusa, in quanto non vi è garanzia circa la corretta misurazione, essendo il dato strumentale essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità circa il reato contestato.
Ove la RAGIONE_SOCIALE. dovesse ritenere irrilevante il soggetto che provvede alla omologazione, dovrebbe spiegare in base a quale norma la omologazione dell’etilometro possa avvenire indifferentemente o ad opera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero del RAGIONE_SOCIALE di cui si è detto.
2.4. Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), del d. Igs. n. 285 del 1992, 192 reg. attuaz. del codice RAGIONE_SOCIALE strada e 3 comma 1, del d.m. n. 196 del 1990, per avere ritenuto integrato il reato contestato all’imputato, nonostante l’etilometro impiegato nel caso concreto sia stato volturato ad altra società attraverso una procedura che è vietata dal codice RAGIONE_SOCIALE strada, che, appunto, proibisce la trasmissione a soggetti diversi, anziché provvedere, come sarebbe necessario, ad una nuova omologazione, e anche omissione di pronunzia rispetto alla censura circa la illegittimità RAGIONE_SOCIALE voltura.
Si sottolinea – anche in questo caso – che il tasso alcolemico deve essere misurato con uno strumento la cui omologazione non sia stata volturata.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), del codice RAGIONE_SOCIALE strada, e 3, comma 1, del d.m. n. 196 del 1990, per avere ritenuto la Corte di appello integrato il reato contestato
all’imputato sebbene l’apparecchio risulti omologato in favore di una società (RAGIONE_SOCIALE) su richiesta di società mandataria (RAGIONE_SOCIALE) che, in realtà, non sarebbe mai esistita, e anche mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione sulla mancata valutazione delle visure camerali prodotte dall’imputato per dimo strare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE società mandataria.
La Difesa, infatti, avrebbe dimostrato documentalnnente l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, ma la Corte di appello non ha risposto, confondendo con la diversa spa “RAGIONE_SOCIALE” , peraltro nata solo nell’anno 2019, cioè dopo 20 anni dopo la pretesa omologazione, che risale al 10 novembre 1999. Dalla inesistenza RAGIONE_SOCIALE società in questione, dimostrata dai documenti allegati al ricorso e che si riproducono nella motivazione dello stesso, discenderebbe la sussistenza di un vizio non emendabile RAGIONE_SOCIALE procedura di omologazione e la prova dell’errore in cui sono incorsi i giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio.
2.6. Con il sesto motivo si denunzia la violazione del d.m. n. 196 del 1990, cioè del decreto del Ministro dei RAGIONE_SOCIALE recante il regolamento sulla individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebrezza, in ordine al numero di RAGIONE_SOCIALE da eseguire in laboratorio ai fini dell’omologazione e ai fini del superamento RAGIONE_SOCIALE verifica originaria e di quelle annuali, nonché in ordine alla ritenuta validità RAGIONE_SOCIALE verifica periodica dell’etilometro svolta nel 2016 da parte del CPA di Milano sulla base di una deroga illegittima al decreto ministeriale citato ad opera RAGIONE_SOCIALE circolare n. 87 del 1991 del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con il RAGIONE_SOCIALE (circolare reperita peraltro unicamente in versione priva di firma del Ministro), fonte di grado inferiore al decreto che va a modificare, e, nel contempo, mancanza di motivazione con riguardo alle censure già mosse in appello riguardo a tale denunziata violazione.
La verifica periodica del 18 novembre 2016 è stato eseguito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autoveicoli (acronimo: CPA) di Milano, ente che si ritiene incompetente a ciò, poiché la deroga al regolamento è avvenuta da parte di fonte – la circolare che tale deroga non poteva disporre ed inoltre con rilevante riduzione quantitativa e qualitativa (da ben 560 a 70 ovvero 30 ovvero 20, peraltro a totale discrezione del soggetto verificatore) delle RAGIONE_SOCIALE da effettuare. Essendo nulla o inefficace l’abrogazione parziale di un decreto interministeriale da parte di una circolare, che il giudice deve disapplicare, discende la rilevanza RAGIONE_SOCIALE decisività RAGIONE_SOCIALE lamentata censura.
2.7. Tramite il settimo motivo il ricorrente lamenta la inosservanza degli artt. 186, comma 2, lett. c), del codice RAGIONE_SOCIALE strada, 379 del d.P.R. n. 491 del 2002, 533 cod. proc. pen. e 27 Cost., per avere i giudici ritenuto sussistere in
capo all’imputato e non già al Pubblico RAGIONE_SOCIALE l’onere di dover provare il malfunzionamento dell’etilometro.
Si richiama, infatti, il principio garantista, affermato dalla S.C., Sez. 4, n 38618 del 06/06/2019, dep. 19/09/2019, ric. Bertossi, Rv. 277189 (secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, RAGIONE_SOCIALE sua omologazione e RAGIONE_SOCIALE sua sottoposizione a revisione»), che valorizza le affermazioni RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015 e RAGIONE_SOCIALE Cassazione RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 1921 del 24/01/2019, secondo cui deve essere la pubblica amministrazione a provare, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazione dell’opponente, le regolari omologazione, calibratura e taratura dell’etilometro.
Nonostante la vera e propria “prova diabolica” che, invece, i giudici di merito hanno in concreto posto a carico dell’imputato, questi sarebbe riuscito a fornirla, poiché: 1) non può essere considerato regolarmente funzionante uno strumento privo di valida omologazione, essendo stata la stessa rilasciata da soggetto diverso da quello previsto dalla legge, con conseguente inaffidabilità del risultato; 2) lo strumento è stato fabbricato da soggetto differente da quello che ne ha ottenuto la omologazione e non sono state effettuate tutte le verifiche previste dal d.m. n. 196 del 1990 in fase sia di verifica originaria che di verifiche successive e periodiche, peraltro illegittimamente ridotte da una mera circolare; 3) in ogni caso, in ben cinque occasioni (di cui si è detto con il primo motivo) le verifiche hanno dato risultati errati, che comprovano la necessità di ritiro dell’apparecchio ed invio dello stesso in riparazione.
2.8. Infine, con l’ottavo motivo censura promiscuamente violazione dell’art. 186, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla riconosciuta applicazione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE causazione di incidente stradale e contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, avendo la Corte di appello riconosciuto (alla p. 12), conformemente all’opinione del consulente di parte, che il sinistro fu causato dallo scoppio di uno pneumatico, peraltro anteriore, e, al tempo stesso, giudicato ciò ininfluente, stante lo stato di alterazione alcoolica del conducente.
Si chiede, dunque, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
3. Il P.G. RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione nella memoria dell’Il marzo 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla questione, posta con l’ottavo motivo, dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale di cui all’art. 186, comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ed il rigetto del ricorso nel resto.
4. E’ stata tempestivamente chiesta la trattazione orale del ricorso da parte sia dal P.M. (il 1° marzo 2024) che dalla Difesa (il 7 marzo 2024), la quale ha fatto pervenire (il 18 marzo 2024) “motivi nuovi” con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il 31 marzo 2024 il termine di prescrizione massimo (fatto dell’Il agosto 2017 + cinque anni = 11 agosto 2022 + un anno e sei mesi ex lege 23 giugno 2017, n. 103 = 11 febbraio 2024 + 49 giorni di sospensione, risultante dai verbali, dal 18 maggio al 6 luglio 2023 = 31 marzo 2024).
Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per l manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione, quantomeno con riferimento all’ultimo dei motivi, in quanto, come peraltro evidenziato dal P.G. di legittimità (pp. 2-3 RAGIONE_SOCIALE memoria), la sentenza impugnata (alle pp. 12-13), nel replicare al contenuto di p. 46 dell’appello e di p. 17 dei motivi nuovi, afferma, illogicamente, che in effetti vi stato lo scoppio RAGIONE_SOCIALE gomma in corsa ma che ciò non è rilevante quanto alla riconducibilità del sinistro allo stato di ebbrezza dell’imputato.
Pertanto, COGNOME sussistono COGNOME i COGNOME presupposti, COGNOME discendenti dalla COGNOME intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. che è maturata successivamente rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità RAGIONE_SOCIALE causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono, allo stato, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
2.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 03/04/2024.