Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40637 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta
dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il furto di energia elettrica commesso sino al 19 febbraio 2014.
Avverso la sentenza ricorre l’imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi: sussistenza della esimente dello stato di necessità; intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di secondo grado. Il difensore ha depositato una memoria in cui rassegnava le proprie conclusioni insistendo nell’eccezione di prescrizione.
Il secondo motivo è fondato.
3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).
3.2. Nella specie l’eccezione di prescrizione è fondata:
sebbene il capo di imputazione indichi due circostanze aggravanti (nn. 2 e 7 dell’art. 625, cod. pen.), la lettura della sentenza di primo grado rende evidente che il Tribunale di Ragusa ha riconosciuto soltanto la prima aggravante;
il termine massimo di prescrizione del delitto di furto monoaggravato è pari ad anni sette e mesi sei;
il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4 n. 53456 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274501 – 01);
nella specie l’ultima captazione abusiva risale al 19 febbraio 2014;
ne consegue che, non risultando periodi di sospensione; il termine massimo di prescrizione è decorso il 9 agosto 2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata.
3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 27/09/2023