Prescrizione Furto Aggravato: La Cassazione Chiarisce il Calcolo
La corretta interpretazione delle norme sulla prescrizione del furto aggravato è cruciale nel diritto penale, poiché da essa dipende l’estinzione o meno di un reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 10584 del 2025, offre un importante chiarimento su come le circostanze aggravanti incidano sul calcolo dei termini, portando a dichiarare inammissibile un ricorso basato su un’errata valutazione temporale. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate in secondo grado dalla Corte d’Appello di Ancona per il reato di furto in abitazione aggravato (artt. 624 bis e 625 n. 5 c.p.), hanno presentato ricorso per Cassazione. Il motivo principale, comune a entrambe, era la presunta violazione delle norme processuali e la carenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato.
Le ricorrenti sostenevano, in sintesi, che il tempo trascorso dal momento della commissione del fatto, avvenuto il 24 settembre 2016, fosse sufficiente a determinare l’estinzione del reato. La difesa di una delle imputate ha ulteriormente insistito su questo punto con una memoria difensiva, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo i giudici, l’argomentazione delle ricorrenti si basava su una premessa giuridica errata, smentita dagli atti processuali e dalla corretta applicazione delle norme sulla prescrizione.
Di conseguenza, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione per il Furto Aggravato
Il cuore della decisione risiede nel calcolo del termine massimo di prescrizione. La Corte ha seguito un ragionamento lineare e ineccepibile:
1. Qualificazione del Reato: Il delitto contestato è un furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p. Questa circostanza comporta un aumento significativo della pena edittale, che passa a una reclusione “da cinque a dieci anni”.
2. Calcolo del Termine di Prescrizione: Il termine di prescrizione di un reato è commisurato al massimo della pena stabilita dalla legge. In questo caso, sulla base della pena più elevata, il termine massimo di prescrizione risulta essere di 12 anni e 6 mesi.
3. Decorrenza dei Termini: Essendo stato il reato commesso il 24 settembre 2016, il termine massimo di prescrizione non è affatto maturato. La Corte ha calcolato che il reato si estinguerà per prescrizione solo il 24 marzo 2029.
La tesi difensiva era quindi “manifestamente infondata” perché basata su un calcolo errato, che non teneva conto dell’impatto decisivo dell’aggravante sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere. La violazione di norme denunciata era, in realtà, inesistente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: le circostanze aggravanti non sono un mero dettaglio, ma elementi che modificano la struttura del reato e, di conseguenza, anche istituti procedurali come la prescrizione. Chi intende presentare un ricorso basato sull’estinzione del reato deve effettuare un calcolo meticoloso, tenendo conto di tutte le aggravanti contestate e del loro effetto sull’entità della pena.
Un errore di calcolo, come quello avvenuto in questo caso, non solo rende il ricorso inutile, ma lo espone a una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Questa decisione serve da monito sulla necessità di fondare le proprie doglianze su presupposti giuridici e fattuali corretti e verificati.
Perché il ricorso sulla prescrizione del furto aggravato è stato respinto?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che, a causa delle aggravanti contestate, il termine massimo di prescrizione di 12 anni e 6 mesi non era ancora decorso e scadrà solo il 24 marzo 2029.
Come influiscono le aggravanti sul calcolo della prescrizione?
Risposta: L’aggravante prevista dall’art. 625 c.p. comporta un aumento della pena massima prevista per il reato. Poiché il termine di prescrizione si calcola sulla base di questa pena più elevata, anche il tempo necessario per l’estinzione del reato risulta più lungo rispetto a un furto non aggravato.
Quali sono state le conseguenze per le persone che hanno presentato il ricorso?
Risposta: A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a PIETRASANTA il 01/01/1964
NOME nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 03/03/1956
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
z
Rilevato che NOME e COGNOME NOME ricorrono disgiuntamente, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.5 cod. pen.
Letta la memoria pervenuta in data 8 gennaio 2025 nell’interesse di NOME COGNOME a firma dell’avv. NOME COGNOME con cui si insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Considerato che il primo e unico motivo, comune a entrambe le ricorrenti, con il quale le stesse denunziano inosservanza delle norme processuali e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali:
il delitto contestato, pacificamente commesso il 24/09/2016, è aggravato dall’art. 625 cod. pen., che comporta un aumento della pena “da cinque a dieci anni”;
il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 12 e mesi 6 e, dunque il reato risulterà estinto per intervenuta prescrizione il giorno 24/03/2029.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il consi GLYPH
sore GLYPH