Prescrizione Furto Aggravato: Quando il Tempo Non Cancella il Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di prescrizione furto aggravato, fornendo chiarimenti cruciali sul calcolo dei termini. La decisione sottolinea come un’errata interpretazione delle tempistiche possa portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte di Appello di Roma per il reato di furto in abitazione aggravato, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo alla base del ricorso era la presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la difesa, il tempo trascorso dalla commissione del fatto criminoso avrebbe dovuto annullare la punibilità del reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta: il motivo addotto dal ricorrente è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno stabilito che, contrariamente a quanto sostenuto, i termini per la prescrizione del reato non erano affatto maturati al momento della decisione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione per il Furto Aggravato
Il cuore della motivazione risiede nel corretto calcolo del termine di prescrizione. La Corte ha chiarito i seguenti punti fondamentali:
1. Data del Reato: Il furto aggravato in abitazione era stato commesso in data 08/05/2013.
2. Termine Massimo di Prescrizione: Per la fattispecie di reato in esame (artt. 624 bis e 625 n. 2 c.p.), il termine massimo di prescrizione, in assenza di periodi di sospensione, è pari a 12 anni e 6 mesi.
3. Data di Scadenza: Sulla base di questi elementi, il termine ultimo per la prescrizione del reato è stato fissato per il giorno 08/11/2025.
La Corte ha evidenziato come la denuncia di violazione di legge fosse smentita direttamente dagli atti processuali. L’argomentazione del ricorrente era, quindi, palesemente errata e non poteva trovare accoglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale penale: la precisione nel calcolo dei termini di prescrizione è essenziale per la validità di un motivo di ricorso. Un errore di calcolo può trasformare un’impugnazione in un atto manifestamente infondato, con conseguenze negative per il ricorrente, inclusa la condanna a sanzioni pecuniarie. La decisione serve da monito sulla necessità di una rigorosa analisi giuridica prima di adire la Suprema Corte, specialmente su questioni tecniche come la prescrizione furto aggravato, dove i termini sono chiaramente definiti dalla legge e lasciano poco spazio a interpretazioni discrezionali.
Quando si prescrive il reato di furto in abitazione aggravato secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il termine massimo di prescrizione per il reato di furto in abitazione aggravato, come contestato nel caso specifico (artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.), è di 12 anni e 6 mesi, in assenza di sospensioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, ovvero l’estinzione del reato per prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. Il calcolo effettuato dalla Corte ha dimostrato che il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10574 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10574 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 03/04/1992
avverso la sentenza del 28/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali:
il delitto contestato è il furto consumato in abitazione aggravato, pacificamente commesso il 08/05/2013;
il termine massimo di prescrizione pari ad anni 12 e mesi 6 in assenza di sospensioni risulta non ancora maturato (08/11/2025).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore COGNOME9>
Il Presidente